ORDINANZA N. 13
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), promosso con ordinanza del 9 febbraio 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Latina nel giudizio vertente tra Giuseppe Iozia, l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Latina ed altri, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio
riguardante l’impugnazione di una cartella di pagamento,
che il giudice rimettente premette, in
punto di fatto, che: a) alcuni contribuenti avevano in precedenza proposto
ricorso davanti alla stessa Commissione tributaria avverso un avviso di
liquidazione dell’imposta principale di registro relativa ad una sentenza
civile non ancora passata in giudicato, riguardante un trasferimento di
proprietà immobiliare; b)
che il rimettente premette altresí, in punto di diritto, che nella fattispecie portata
al suo esame non è applicabile l’art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega
al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
relativo alla riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo
tributario, perché il giudizio principale riguarda la diversa ipotesi
dell’impugnazione di una cartella di pagamento dell’imposta principale di
registro, regolata dall’art. 56 del citato d.P.R. n.
131 del 1986, ai sensi del quale «Il ricorso del contribuente non sospende la
riscossione» di detta imposta;
che, su tali premesse, il giudice a quo afferma che la norma censurata –
nel disporre che «Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie
civili […] sono soggetti all’imposta anche se al
momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili,
salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato»
– víola, innanzitutto, l’art. 3 della Costituzione,
perché: a) contrasta con il principio di ragionevolezza, obbligando la parte a
registrare un atto giudiziario le cui enunciazioni non sono definitive e
giuridicamente certe, tanto che per esso l’art. 8 della parte I della Tariffa
allegata al citato d.P.R. n. 131 del 1986 «ha
previsto la modifica successiva e poi ancora un’altra modifica per il giudizio
di legittimità»; b) contrasta con il principio di uguaglianza,
in quanto, «Mentre a carico della parte vi è l’obbligo immediato sanzionato
dalle penalità, l’ufficio rimborsa solo dopo il passaggio in giudicato e solo
quando la parte ne fa richiesta e quando l’ufficio dispone
della somma»; c) crea una disparità di trattamento «tra il cittadino in
grado e quello non in grado di pagare preventivamente l’imposta che in caso di
ritardo si vede applicare sanzioni ed interessi»;
che la disposizione denunciata víola altresí, sempre secondo il
rimettente: a) l’art. 24 Cost., perché reintroduce il principio, espunto
dall’ordinamento, del solve et repete, in quanto «esige l’anticipazione dell’imposta
su un provvedimento dell’autorità giudiziaria prima ancora della sua giuridica
certezza, mantenendo cosí surrettiziamente una sorta
di registrazione anticipata», idonea a costituire un «impedimento
direttamente connesso al diritto di agire in giudizio», come dimostrato a contrario dalla previsione, nello
stesso d.P.R. n. 131 del 1986, di alcune
agevolazioni, tra cui «la registrazione a debito (art. 59)»; b) l’art. 53 della
Costituzione, perché «il principio di capacità contributiva al momento dell’utilizzo
dell’atto stesso» è vulnerato dalla «manifesta illogicità di pretendere
l’imposta prima della definitività in concreto
dell’atto», cioè prima della realizzazione del presupposto del tributo di
registro, consistente «nella conclusione di un negozio produttivo di
determinati effetti giuridici»; c) l’art. 76 della Costituzione (parametro,
peraltro, non esplicitamente indicato), perché crea un «impedimento fiscale al
diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
interessi legittimi», ponendosi cosí in contrasto con
il divieto di prevedere simili impedimenti stabilito dall’art. 7, secondo
comma, numero 7, della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), costituente
«fonte normativa primaria, sia del d.P.R. n. 634 del
1972 sia del t.u. approvato con il d.P.R. n. 131/86»;
che, quanto alla rilevanza,
che il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è
intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale ed ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità o la manifesta infondatezza delle sollevate
questioni;
che la difesa erariale, a sostegno
dell’eccepita inammissibilità, osserva che il giudice rimettente avrebbe
dovuto: a) «precisare […] se vi siano effettivamente i presupposti per una
decisione nel merito, al cui fine verrebbe in rilievo l’applicazione della norma
contestata, o se piuttosto non vi siano i presupposti per definire il giudizio
con una sentenza di inammissibilità del ricorso, conseguente alla mancata
denuncia di vizi propri relativi alla cartella di pagamento, diversi da quelli
proposti avverso l’atto di liquidazione già impugnato e confermato dalla
Commissione tributaria»; b) ricollegare le proposte censure alle norme
costituzionali asseritamente violate;
che, nel merito, con riguardo alla dedotta
manifesta infondatezza, la medesima difesa erariale afferma che la disposizione
denunciata non víola gli evocati parametri
costituzionali, perché: a) valgono, in proposito, le stesse ragioni indicate
nelle sentenze della Corte
costituzionale n. 198 del 1976 e n. 203 del 1988,
con riguardo a questioni analoghe; b) oggetto dell’imposta di registro è, nella
specie, una sentenza civile avente efficacia esecutiva e non, come invece
erroneamente ritenuto dal rimettente, le «enunciazioni» contenute in detta
sentenza; c) la capacità contributiva del contribuente è rispettata dalla
possibilità del conguaglio d’imposta o della restituzione del tributo, a
séguito della intervenuta definitività dell’atto
giudiziario civile soggetto a registrazione; d) «il legislatore ha
salvaguardato le situazioni particolari in presenza delle quali la
registrazione si possa effettuare a debito»; e) l’intervento manipolativo
richiesto dal giudice a quo si sostanzierebbe in un ampliamento del
novero delle deroghe all’obbligo di versamento dell’imposta; f) detta
disposizione non reintroduce un caso di solve et repete fiscale, dal momento che nella fattispecie
l’appello avverso la sentenza civile di primo grado non è condizionato al
pagamento dell’imposta di registro sulla medesima sentenza ed anzi è stato di
fatto proposto; g) la medesima disposizione non pone difficoltà all’esercizio
del diritto di difesa né disconosce il diritto al rimborso del tributo, ove ne
ricorrano i presupposti; h) non sussiste disparità di trattamento tra il
cittadino che è in grado di pagare l’imposta e quello che non lo è, stante, da
un lato, la previsione, in alcune ipotesi, del beneficio della registrazione a
debito e, dall’altro, l’applicazione – anche per le spese di registrazione
della sentenza – della regola della soccombenza in
giudizio; i) si verte, comunque, in un àmbito
«rimesso alla discrezionalità del legislatore», senza che sia stato superato
«il limite dell’arbitrarietà e dell’irragionevolezza»; l) «costituisce un
impedimento vietato dalla legge delega sopra richiamata non qualsiasi onere che
faccia carico a chi agisca o resista in giudizio, ma soltanto un vero e proprio
ostacolo frapposto alla valida instaurazione del rapporto processuale ed al
riconoscimento del diritto o dell’interesse legittimo fatto valere in
giudizio», ipotesi questa che non ricorre nella specie.
Considerato che
che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata víola l’art. 3 Cost., perché, obbligando la parte a registrare un atto giudiziario le cui enunciazioni non sono definitive, contrasta con il principio di ragionevolezza e crea al contempo una disparità di trattamento sia «tra il cittadino in grado e quello non in grado di pagare preventivamente l’imposta», sia tra la parte del giudizio civile, che deve versare immediatamente l’imposta medesima, e l’amministrazione finanziaria, che procede al rimborso di quanto versato solo al passaggio in giudicato della sentenza;
che, sempre secondo il rimettente, la disposizione denunciata víola altresí: a) l’art. 24 della Costituzione, perché reintroduce il principio del solve et repete tributario; b) l’art. 53 della Costituzione, perché lede «il principio di capacità contributiva» imponendo il versamento dell’imposta prima che venga definitivamente in essere il presupposto del tributo di registro; c) l’art. 76 della Costituzione (parametro, peraltro, non esplicitamente indicato), perché, contrariamente a quanto previsto dalla legge di delegazione, crea un impedimento al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;
che la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo;
che tale giudizio, in quanto relativo ad una cartella di pagamento per un’imposta principale di registro liquidata con separato avviso notificato al contribuente, può avere ad oggetto solo i vizi propri della cartella medesima, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);
che nello stesso giudizio vengono, invece, sollevate questioni di legittimità costituzionale di una disposizione che – nell’assoggettare all’imposta di registro le sentenze civili anche non passate in giudicato – può trovare applicazione solo con riguardo all’atto di imposizione presupposto da tale cartella, e cioè all’avviso di liquidazione oggetto di altro giudizio, già instaurato e deciso dalla medesima Commissione tributaria rimettente;
che, non essendo applicabile la norma censurata nel giudizio a quo, deve dichiararsi la manifesta inammissibilità delle questioni prospettate (ex plurimis, ordinanze n. 225 del 2007 e n. 145 del 2006); e ciò a prescindere dalla considerazione che la norma censurata non ostacola l’esercizio del diritto di difesa, perché non limita o condiziona in alcun modo l’impugnazione di atti dell’autorità giudiziaria, e che questa Corte, con la sentenza n. 198 del 1976 e con l’ordinanza n. 203 del 1988, ha espressamente affermato, con riguardo a casi analoghi, che la tassazione di un atto soggetto a registrazione, anche se costituito da sentenza suscettibile di gravame, non contrasta con gli artt. 3 e 53 Cost.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 gennaio 2008.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Franco
GALLO, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 25 gennaio 2008.