ORDINANZA N. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
-
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
-
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39
(Costituzione della Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di
Torino”), promosso con ordinanza del 12
dicembre 2006 dal Tribunale ordinario di Torino nei procedimenti civili
riuniti vertenti tra l’Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino ed altra e
Visto l’atto di costituzione della
Regione Piemonte;
udito nella udienza pubblica dell’11 dicembre 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
udito l’avvocato Anita Ciavarra
per
Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 2006, il Tribunale ordinario di Torino, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in favore della Eli Lilly S.p.A. nei confronti sia della Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (in seguito Azienda ospedaliera) che della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino (in seguito Fondazione) e da ambedue queste ultime opposto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e 120, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 2, comma 3, della legge regionale del Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione della Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”);
che il rimettente – rilevato che
che, prosegue il rimettente, lo stesso art. 2
del decreto-legge n. 277 del 2004 prevede, al comma 3, che
che, quanto ai rapporti connessi alla attività dei due presidi ospedalieri sopra richiamati, è previsto che l’Ente continui ad essere parte dei contratti di somministrazione già in corso, mentre sono a carico della Fondazione le obbligazioni pecuniarie relative alle prestazioni eseguite prima della entrata in vigore del decreto;
che l’art. 1 del decreto-legge n. 277 del 2004, sempre secondo quanto premette il giudice a quo, prevede che l’Ente continui a svolgere la propria attività sino alla entrata in vigore della legge regionale con la quale, nel rispetto della previsione costituzionale, ne dovrà essere disciplinata «la natura giuridica e l’inserimento nell’ordinamento giuridico sanitario della regione»;
che, con legge regionale n. 39 del 2004, l’Ente è stato costituito in Azienda ospedaliera la quale è – contestualmente – succeduta in tutti i rapporti ed oneri concernenti l’Ente, ad eccezione, come indicato al comma 3 dell’art. 2 della detta legge regionale, della «gestione e [de]i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relativi a rapporti attivi e passivi, […] relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dell’A[zienda]S[anitaria]O[spedaliera] di cui al comma 1 [che] rimangono a carico della Fondazione»;
che in tal modo, osserva il Tribunale di Torino, l’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39 del 2004 avrebbe inciso sul patrimonio della Fondazione, addossando a questa i debiti dell’Ente maturati nel periodo dal 23 novembre 2004 al 22 gennaio 2005 (date, rispettivamente, di entrata in vigore del decreto-legge n. 277 del 2004 e della legge regionale n. 39 del 2004), in contrasto con la previsione contenuta nell’art. 2 del decreto-legge n. 277 del 2004 che attribuiva alla Fondazione la responsabilità per le obbligazioni connesse alle prestazioni eseguite in favore dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo solo fino alla entrata in vigore dello stesso decreto-legge;
che il rimettente ritiene la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39
del 2004 rilevante in quanto, ove la norma in questione fosse applicata nel
giudizio a quo, egli dovrebbe
revocare, nei confronti della Azienda ospedaliera, il decreto ingiuntivo
opposto e confermarlo, invece, per
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva che la norma censurata, prevedendo il trasferimento dei debiti dell’Ente in capo alla Fondazione, detta una disciplina afferente alla materia dell’ordinamento civile – rientrante, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato –, in quanto inciderebbe, pregiudicandola, sulla consistenza del patrimonio di un soggetto di diritto privato, in maniera difforme rispetto a quanto aveva previsto il legislatore statale;
che, ad avviso del rimettente, la norma
censurata viola anche l’art. 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto
sarebbe stato leso il principio di leale collaborazione, «avendo
che è intervenuta nel giudizio
che, ad avviso della difesa regionale, il giudice a quo non avrebbe puntualmente esaminato le disposizioni regionali che, in relazione a quelle statali, regolano la costituzione della nuova Azienda ospedaliera;
che l’art. 2, comma 1, della legge regionale n.
39 del 2004 prevede che
che, per
che, aggiunge la interveniente difesa, i rapporti giuridici sorti fra la data di entrata in vigore del decreto legge n. 277 del 2004 e quella di costituzione della Azienda ospedaliera, sono stati, da ultimo, regolati dal comma 1349 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), il quale prevede che, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto-legge n. 277 del 2004, la gestione della attività sanitaria svolta dall’Ente si intende a carico della Azienda ospedaliera, la quale, con riferimento ai contratti dell’Ente, succede solo nelle derivanti obbligazioni relative a prestazioni eseguite dopo la sua istituzione;
che il detto comma 1349 dell’art. 1 della legge
n. 296 del 2006 prosegue prevedendo che «Sono inefficaci nei confronti della
Azienda sanitaria ospedaliera […] i decreti di ingiunzione e
le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in
vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 […], qualora riguardino
crediti vantati nei confronti dell’Ente […] per obbligazioni anteriori alla
data di istituzione della predetta azienda […] ospedaliera» e che «Nelle azioni
esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al presente comma
all’Ente […] succede
che, nell’imminenza della udienza
che ciò sarebbe, anche, confermato dall’art. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006, il quale, ponendosi come norma di interpretazione autentica dell’art. 2 del decreto-legge n. 277 del 2004, ne chiarirebbe l’effettiva portata riguardo alla ripartizione degli oneri economici fra Fondazione e Azienda sanitaria;
che, comunque, anche se detta disposizione non avesse natura interpretativa, essa, comunque, andrebbe ad incidere, con effetto retroattivo, sulle situazioni ancora sub judice, sicché, operando la medesima quale jus superveniens, dovrebbe essere sollecitata, previa restituzione degli atti al giudice rimettente, la valutazione della nuova normativa sulla perdurante rilevanza della questione.
Considerato che il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e 120, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge regionale del Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione della Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”);
che, in particolare, il rimettente rileva il
contrasto tra l’art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277
(Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente
Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, con legge 21
gennaio 2005, n. 4, il quale prevede che
che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata violerebbe: a) l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, poiché, trasferendo posizioni debitorie da un soggetto ad un altro e incidendo sulla consistenza patrimoniale di quest’ultimo, invaderebbe illegittimamente la materia dell’«ordinamento civile» riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; b) l’art. 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto, venendo meno al principio di leale collaborazione, eccederebbe gli ambiti che, ai sensi del decreto-legge n. 277 del 2004, erano stati rimessi alla legislazione regionale; c) l’art. 97 della Costituzione, in quanto, prevedendo un immotivato vantaggio a favore di un ente pubblico regionale in danno di una fondazione statale, infrangerebbe il dovere di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione;
che, successivamente alla emanazione della ordinanza di rimessione, è sensibilmente mutato il quadro normativo di riferimento in cui si iscrive il giudizio a quo;
che, più specificamente, è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), la quale, all’art. 1, comma 1349, detta nuove norme in ordine alla successione della Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino nei contratti di durata in essere col preesistente Ente Ordine Mauriziano di Torino, nonché in ordine alla responsabilità della medesima relativamente alle scaturenti obbligazioni;
che è, altresì, entrato in vigore il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale, all’art. 30, disposto il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, prevede espressamente, al comma 3, che «Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della F[ondazione]OM dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
che è, pertanto, necessario restituire gli atti al giudice rimettente, onde consentirgli di valutare la incidenza di tali modifiche normative sulla perdurante rilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione di legittimità costituzionale.
per questi motivi
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Torino.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 14 gennaio 2008.
F.to:
Paolo
Maria NAPOLITANO, Redattore
Depositata
in