Ordinanza n. 5 del 2008

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ORDINANZA N. 5

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                    BILE                       Presidente

- Giovanni Maria        FLICK                      Giudice

- Francesco               AMIRANTE                  "

- Ugo                                DE SIERVO                           "

- Paolo                      MADDALENA              "

- Alfio                       FINOCCHIARO            "

- Alfonso                   QUARANTA                 "

- Franco                    GALLO                        "

- Luigi                       MAZZELLA                  "

- Gaetano                  SILVESTRI                   "

- Sabino                    CASSESE                     "

- Maria Rita               SAULLE                       "

- Giuseppe                 TESAURO                    "

- Paolo Maria             NAPOLITANO             "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione della Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”), promosso con ordinanza del 12 dicembre 2006 dal Tribunale ordinario di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l’Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino ed altra e la Eli Lilly S.p.A., iscritta al n. 271 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2007.

       Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nella udienza pubblica dell’11 dicembre 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

udito l’avvocato Anita Ciavarra per la Regione Piemonte.

 

Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 2006, il Tribunale ordinario di Torino, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in favore della Eli Lilly S.p.A. nei confronti sia della Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (in seguito Azienda ospedaliera) che della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino (in seguito Fondazione) e da ambedue queste ultime opposto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e 120, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 2, comma 3, della legge regionale del Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione della Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”);   

che il rimettente – rilevato che la Eli LillyS.p.a. ha effettuato forniture nei confronti dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo nel periodo dal 23 novembre 2004 al 22 gennaio 2005 e che la medesima, ritenendo solidalmente tenute per il relativo corrispettivo sia la Azienda ospedaliera che la Fondazione, ha, pertanto, chiesto che il decreto ingiuntivo opposto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo nei confronti delle stesse – osserva che con l’art. 2 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 2005, n. 4, è stata costituita, con lo scopo di realizzare il risanamento finanziario dell’Ente Ordine Mauriziano (in seguito Ente), la Fondazione, alla quale è stato trasferito l’intero patrimonio, mobiliare e immobiliare, dell’Ente, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo;

che, prosegue il rimettente, lo stesso art. 2 del decreto-legge n. 277 del 2004 prevede, al comma 3, che la Fondazione succeda all’Ente nei rapporti, anche contenziosi, di cui questo era parte alla data di entrata in vigore del decreto nonché in ogni debito e credito dell’Ente, maturato anteriormente alla predetta data;

che, quanto ai rapporti connessi alla attività dei due presidi ospedalieri sopra richiamati, è previsto che l’Ente continui ad essere parte dei contratti di somministrazione già in corso, mentre sono a carico della Fondazione le obbligazioni pecuniarie relative alle prestazioni eseguite prima della entrata in vigore del decreto;

che l’art. 1 del decreto-legge n. 277 del 2004, sempre secondo quanto premette il giudice a quo, prevede che l’Ente continui a svolgere la propria attività sino alla entrata in vigore della legge regionale con la quale, nel rispetto della previsione costituzionale, ne dovrà essere disciplinata «la natura giuridica e l’inserimento nell’ordinamento giuridico sanitario della regione»;

che, con legge regionale n. 39 del 2004, l’Ente è stato costituito in Azienda ospedaliera la quale è – contestualmente – succeduta in tutti i rapporti ed oneri concernenti l’Ente, ad eccezione, come indicato al comma 3 dell’art. 2 della detta legge regionale, della «gestione e [de]i conseguenti e derivanti oneri economici di tutte le controversie relativi a rapporti attivi e passivi, […] relativi ai periodi antecedenti alla costituzione dell’A[zienda]S[anitaria]O[spedaliera] di cui al comma 1 [che] rimangono a carico della Fondazione»;

che in tal modo, osserva il Tribunale di Torino, l’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39 del 2004 avrebbe inciso sul patrimonio della Fondazione, addossando a questa i debiti dell’Ente maturati nel periodo dal 23 novembre 2004 al 22 gennaio 2005 (date, rispettivamente, di entrata in vigore del decreto-legge n. 277 del 2004 e della legge regionale n. 39 del 2004), in contrasto con la previsione contenuta nell’art. 2 del decreto-legge n. 277 del 2004 che attribuiva alla Fondazione la responsabilità per le obbligazioni connesse alle prestazioni eseguite in favore dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo  solo fino alla entrata in vigore dello stesso decreto-legge;

che il rimettente ritiene la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39 del 2004 rilevante in quanto, ove la norma in questione fosse applicata nel giudizio a quo, egli dovrebbe revocare, nei confronti della Azienda ospedaliera, il decreto ingiuntivo opposto e confermarlo, invece, per la Fondazione, mentre a soluzione contraria dovrebbe pervenire ove la questione di legittimità costituzionale fosse dichiarata fondata;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva che la norma censurata, prevedendo il trasferimento dei debiti dell’Ente in capo alla Fondazione, detta una disciplina afferente alla materia dell’ordinamento civile – rientrante, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato –, in quanto inciderebbe, pregiudicandola, sulla consistenza del patrimonio di un soggetto di diritto privato, in maniera difforme rispetto a quanto aveva previsto il legislatore statale;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata viola anche l’art. 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe stato leso il principio di leale collaborazione, «avendo la Regione ecceduto i limiti di delega di cui all’art. 1 del D.L. 277/04», nonché l’art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto, avendo previsto un immotivato vantaggio in favore di un ente pubblico regionale a discapito di una fondazione di emanazione statale, contrasterebbe con il dovere di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;   

che è intervenuta nel giudizio la Regione Piemonte, concludendo per la inammissibilità o per la infondatezza della questione;

che, ad avviso della difesa regionale, il giudice a quo non avrebbe puntualmente esaminato le disposizioni regionali che, in relazione a quelle statali, regolano la costituzione della nuova Azienda ospedaliera;

che l’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 39 del 2004 prevede che la Azienda ospedaliera sia costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e che il successivo comma 2, a sua volta, prevede che la Azienda ospedaliera espleti l’attività sanitaria, assumendone i relativi oneri di gestione, a partire dalla data di costituzione, mentre per il passato dovrebbe applicarsi quanto previsto dal decreto-legge n. 277 del 2004, secondo il quale successore dell’Ente è la Fondazione;

che, per la Regione, sino all’inserimento della Azienda ospedaliera nell’«ordinamento sanitario regionale»,  questa non poteva essere gravata da passività pregresse;

che, aggiunge la interveniente difesa, i rapporti giuridici sorti fra la data di entrata in vigore del decreto legge n. 277 del 2004 e quella di costituzione della Azienda ospedaliera, sono stati, da ultimo, regolati dal comma 1349 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), il quale prevede che, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto-legge n. 277 del 2004, la gestione della attività sanitaria svolta dall’Ente si intende a carico della Azienda ospedaliera, la quale, con riferimento ai  contratti dell’Ente, succede solo nelle derivanti obbligazioni relative a prestazioni eseguite dopo la sua istituzione;

che il detto comma 1349 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 prosegue prevedendo che «Sono inefficaci nei confronti della Azienda sanitaria ospedaliera […] i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 […], qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell’Ente […] per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta azienda […] ospedaliera» e che «Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al presente comma all’Ente […] succede la Fondazione»;

che, nell’imminenza della udienza la Regione Piemonte ha depositato una breve memoria illustrativa nella quale, ribadite le precedenti argomentazioni, ha insistito sulla coerenza fra la legge regionale censurata e la preesistente legge dello Stato;

che ciò sarebbe, anche, confermato dall’art. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006, il quale, ponendosi come norma di interpretazione autentica dell’art. 2 del decreto-legge n. 277 del 2004, ne chiarirebbe l’effettiva portata riguardo alla ripartizione degli oneri economici fra Fondazione e Azienda sanitaria;

che, comunque, anche se detta disposizione non avesse natura interpretativa, essa, comunque, andrebbe ad incidere, con effetto retroattivo, sulle situazioni ancora sub judice, sicché, operando la medesima quale jus superveniens, dovrebbe essere sollecitata, previa restituzione degli atti al giudice rimettente, la valutazione della nuova normativa sulla perdurante rilevanza della questione.

Considerato che il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e 120, secondo comma, della Costituzione,  questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge regionale del Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione della Azienda Sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”);

che, in particolare, il rimettente rileva il contrasto tra l’art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277 (Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino), convertito, con modificazioni, con legge 21 gennaio 2005, n. 4, il quale prevede che la Fondazione Ordine Mauriziano, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, succeda nelle posizioni debitorie maturate dall’Ente Ordine Mauriziano sino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, cioè sino al 23 novembre 2004, e l’art. 2, comma 3, della censurata legge regionale n. 39 del 2004, il quale prevede, invece, che rimangano a carico della Fondazione tutti gli oneri economici conseguenti a rapporti giuridici connessi alla gestione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e IRCC di Candiolo – facenti capo all’Ente Ordine Mauriziano costituito, proprio ai sensi della citata legge regionale n. 39 del 2004, in Azienda sanitaria Ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino” – relativamente a periodi antecedenti alla costituzione della predetta Azienda Sanitaria, cioè al 22 gennaio 2005;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata violerebbe: a) l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, poiché, trasferendo posizioni debitorie da un soggetto ad un altro e incidendo sulla consistenza patrimoniale di quest’ultimo, invaderebbe illegittimamente la materia dell’«ordinamento civile» riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; b) l’art. 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto, venendo meno al principio di leale collaborazione, eccederebbe gli ambiti che, ai sensi del decreto-legge n. 277 del 2004, erano stati rimessi alla legislazione regionale; c) l’art. 97 della Costituzione, in quanto, prevedendo un immotivato vantaggio a favore di un ente pubblico regionale in danno di una fondazione statale, infrangerebbe il dovere di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione;

che, successivamente alla emanazione della ordinanza di rimessione, è sensibilmente mutato il quadro normativo di riferimento in cui si iscrive il giudizio a quo;

che, più specificamente, è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), la quale, all’art. 1, comma 1349, detta nuove norme in ordine alla successione della Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino nei contratti di durata in essere col preesistente Ente Ordine Mauriziano di Torino, nonché in ordine alla responsabilità della medesima relativamente alle scaturenti obbligazioni;

che è, altresì, entrato in vigore il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale, all’art. 30, disposto il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, prevede espressamente, al comma 3, che «Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della F[ondazione]OM dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

che è, pertanto, necessario restituire gli atti al giudice rimettente, onde consentirgli di valutare la incidenza di tali modifiche normative sulla perdurante rilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2008.