ORDINANZA
N. 414
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
-
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
-
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo
1 della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29 (Istituzione di una
sede farmaceutica in deroga nel Comune di Eraclea – località Ponte Crepaldo) e dell’articolo 1 della legge della Regione
Veneto 7 novembre 2003, n. 30 (Istituzione di una sede farmaceutica in deroga
nel Comune di Valeggio sul Mincio – località Salionze), promossi con 3 ordinanze del 13 dicembre 2004
dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, rispettivamente iscritte ai
numeri 58, 190 e 191 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 15, prima
serie speciale, dell’anno 2005.
Visti
gli atti di costituzione di Papa Luigi, dell’Ordine dei Farmacisti di Venezia,
della Regione Veneto, del Comune di Eraclea, di Perina Lauro, di Montresor Italo
Franco nonché gli atti di intervento della Federfarma
e della Federfarma Veneto;
udito nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2007 il
Giudice relatore
uditi gli avvocati Fabrizio Scagliotti
per Papa Luigi,
Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 13 dicembre 2004
e pervenuta a questa Corte il 24 gennaio 2005, il
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato in via
incidentale (reg. ord. n. 58 del 2005) questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1 (recte: articolo unico) della
legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29 (Istituzione di una sede
farmaceutica in deroga nel Comune di Eraclea – località Ponte Crepaldo), in relazione agli articoli 3 e 97 della
Costituzione;
che il giudice a quo premette di essere
investito, nella fase del merito, di plurimi ricorsi riuniti promossi avverso
gli atti del complesso procedimento amministrativo, con cui si intende
istituire una quarta sede farmaceutica presso il Comune di Eraclea, località
Ponte Crepaldo, sito nel territorio della Regione
Veneto, Provincia di Venezia;
che tale procedimento è stato avviato originariamente
in forza dell’art. 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione
del testo unico delle leggi sanitarie), e della legge della Regione Veneto 6
luglio 1993, n. 28 (Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362
sul riordino del settore farmaceutico), che consentono, nei Comuni con meno di
12.500 abitanti (tra i quali rientra Eraclea), di istituire farmacie in deroga
al criterio demografico previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile
1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), e successive
modificazioni, sulla base di un criterio topografico (giustificato alla luce di
esigenze di viabilità e collegamenti), purché la sede istituenda
disti almeno
che avverso gli atti adottati in occasione di tale
procedimento (attivato in sede di periodica revisione della pianta organica)
hanno proposto ricorso Luigi Papa, titolare di una farmacia in Eraclea, e
l’Ordine dei farmacisti di Venezia, deducendo, tra l’altro, l’insussistenza
delle condizioni previste dalla vigente normativa, ai fini dell’istituzione
della nuova sede farmaceutica;
che, nelle more del giudizio a quo, è stata
approvata la legge regionale impugnata, che, «in deroga alle disposizioni
vigenti», ha istituito «una sede farmaceutica nel Comune di Eraclea-località
Ponte Crepaldo», definendone altresì la zona di pertinenza;
che, in esecuzione di tale legge,
che Luigi Papa, l’Ordine dei farmacisti di Venezia e
gli altri due titolari di farmacie attive in Eraclea hanno impugnato innanzi al
giudice a quo anche tali atti, deducendo l’illegittimità costituzionale
della legge regionale n. 29 del 2003, sulla base della quale essi sono stati
emanati;
che il TAR premette in punto di rilevanza che le
censure autonomamente sviluppate avverso gli atti impugnati nel giudizio
principale non appaiono dotate di «effetto risolutivo», posto che essi trovano
giustificazione direttamente nel disposto della norma di legge oggetto della
questione;
che in ordine alla non manifesta infondatezza della
questione, il giudice a quo, dopo avere motivatamente disatteso le
eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalle parti con riferimento
agli articoli 32, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, dubita del
«mancato rispetto del principio di uguaglianza e di buon andamento dell’azione
amministrativa» sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione;
che, ammessa in via di principio la configurabilità nel
nostro ordinamento delle leggi-provvedimento, tuttavia nel caso di specie
l’istituzione tramite atto primario di una farmacia le conferirebbe «una
valenza diversa, se non privilegiata, rispetto a quelle istituite secondo il
procedimento della revisione della pianta organica» mediante atto
amministrativo;
che, inoltre, tale sede non potrebbe essere interessata
dall’ordinario procedimento di revisione appena ricordato, sicché con ciò si
verrebbe a compromettere «il sistema dell’organizzazione e della razionale
distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico»;
che si è costituito innanzi a questa Corte Luigi Papa,
concludendo per l’accoglimento della questione, giacché la legge impugnata
sarebbe priva di «puntuali giustificazioni», mentre essa ne avrebbe
necessitato, alla luce del sindacato stretto di costituzionalità cui sarebbero
soggette le leggi-provvedimento;
che si è costituito in giudizio l’Ordine dei farmacisti
di Venezia, concludendo per l’accoglimento della questione, giacché la legge
impugnata avrebbe introdotto una discriminazione «arbitraria ed irragionevole»,
mentre, per sfuggire a censura, essa avrebbe dovuto perseguire una finalità
basata sulla Costituzione;
che si è costituito in giudizio il Comune di Eraclea,
già parte del processo a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata
irrilevante e manifestamente infondata, giacché la legge impugnata
costituirebbe un’applicazione, in fase di istituzione delle farmacie, del
criterio topografico previsto dall’art. 104 del r.d. n. 1265 del 1934;
che si è costituita in giudizio
che sono intervenute in giudizio
che con due ordinanze pronunciate entrambe il 13 dicembre
2004 e pervenute a questa Corte l’8 febbraio 2005, il
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato in via
incidentale, (reg. ord. n.
190 e n. 191 del 2005), questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 (recte: articolo unico) della legge della Regione
Veneto 7 novembre 2003, n.
che la legge regionale impugnata «in deroga alle
disposizioni vigenti» ha istituito «una sede farmaceutica nel Comune di Valeggio-località Salionze»,
definendone altresì la zona di pertinenza;
che il Comune di Valeggio sul
Mincio ha conseguentemente provveduto a ridelimitare
l’ambito territoriale delle due farmacie già esistenti nel comune, mentre
che avverso tali atti hanno proposto ricorso innanzi al
giudice a quo, in due separati processi, Lauro Perina
e Italo Franco Montresor, titolari ciascuno di una
delle due sedi di farmacia già attive, deducendo l’illegittimità costituzionale
della norma regionale su cui essi si sono fondano;
che il TAR, dopo avere motivatamente superato la censura di
costituzionalità basata sull’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ha proposto
la questione nei medesimi termini in cui è stata formulata quella relativa alla
legge regionale n. 29 del 2003;
che si sono costituiti innanzi a questa Corte Lauro Perina e Italo Franco Montresor,
chiedendo che la questione sia accolta, con analoghe argomentazioni, con cui
vengono condivisi i rilievi mossi dal rimettente;
che si è costituita in entrambi i giudizi
che sono intervenute in entrambi i giudizi innanzi
che nell’imminenza dell’udienza pubblica Luigi Papa,
l’Ordine dei farmacisti di Venezia, il Comune di Eraclea (reg. ord. n. 58 del 2005),
che con ulteriori memorie Luigi Papa, il
Comune di Eraclea,
che
che
che il Comune di Eraclea, preso atto della modifica legislativa, ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che Luigi Papa ha contestato la conformità al «sistema delineato dalla Costituzione» della norma sopravvenuta, posto che essa consentirebbe ad un atto amministrativo della Giunta la «abrogazione» di una legge, insistendo per l’accoglimento della questione;
che Federfarma e Federfarma Veneto hanno chiesto la restituzione degli atti
al giudice a quo per ius superveniens.
Considerato che il Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto dubita della legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003,
n. 29 (Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel Comune di Eraclea – località Ponte Crepaldo),
e della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 30 (Istituzione di una
sede farmaceutica in deroga nel Comune di Valeggio
sul Mincio – località Salionze), in relazione agli
articoli 3 e 97 della Costituzione (rispettivamente reg.ord.
n. 58 del 2005, reg. ord. n.
190 e n. 191 del 2005), posto che esse, nel prevedere la istituzione in deroga
ai criteri ordinari di due nuove sedi farmaceutiche, conferirebbero a tali
farmacie uno status “privilegiato”, non potendo le stesse venire incise
dall’attività di pianificazione amministrativa delle piante organiche spettante
alla Regione;
che sono intervenuti nei rispettivi giudizi, quali parti dei
processi principali, Luigi Papa, l’Ordine dei farmacisti di Venezia e il Comune
di Eraclea (reg. ord. n. 58
del 2005), Lauro Perina e
che i giudizi sono connessi e meritano di essere
riuniti, per venire decisi in un’unica soluzione;
che sono inammissibili gli interventi di Ferderfarma
e Federfarma Veneto, posto che tali soggetti non sono
parti dei giudizi a quibus;
che infatti, per costante giurisprudenza
di questa Corte, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità
costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un
interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto
in giudizio (da ultimo, sentenza n. 314 del
2007);
che gli intervenienti si dichiarano
portatori di un interesse collettivo proprio della generalità dei farmacisti,
privo di correlazione con le specifiche e peculiari posizioni soggettive nei
giudizi a quibus, riferiti a una fattispecie di carattere prettamente
locale;
che, pertanto, le posizioni giuridiche
di Federfarema e di Federfarma
Veneto non sono suscettibili di essere pregiudicate in modo immediato e
irrimediabile dall’esito del giudizio incidentale;
che nelle more del giudizio incidentale è
sopravvenuta la legge della Regione Veneto 16 agosto 2007, n. 23 (Disposizioni
di riordino e semplificazione normativa-collegato alla legge finanziaria
che, per effetto di tali ultime
disposizioni, le farmacie istituite ai sensi delle norme impugnate vengono ad
essere ricondotte, per le fasi successive all’istituzione, all’ordinario regime
previsto dalla legge in relazione alle sedi farmaceutiche realizzate in deroga,
ed ai poteri di pianificazione amministrativa della Giunta regionale;
che spetta al giudice a quo
valutare la misura e gli esatti termini di tale effetto normativo;
che, conseguentemente, gli atti debbono
essere restituiti al rimettente, affinché provveda ad una nuova valutazione
sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni proposte (da
ultimo, ordinanze
n. 244 e n.
143 del 2007).
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili gli interventi di Federfarma-Federazione nazionale unitaria dei titolari di
farmacia italiana e di Federfarma Veneto-Unione
regionale dei titolari di farmacia italiani;
ordina la restituzione degli atti al
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 22 novembre 2007.
F.to:
Depositata
in