Ordinanza n. 385 del 2007

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 385

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco               BILE                                                Presidente

- Giovanni Maria  FLICK                                               Giudice

- Francesco          AMIRANTE                                            ”

- Ugo                   DE SIERVO                                            ”

- Paolo                 MADDALENA                                        ”

- Alfio                 FINOCCHIARO                                      ”

- Alfonso             QUARANTA                                           ”

- Franco               GALLO                                                   ”

- Luigi                 MAZZELLA                                            ”

- Gaetano             SILVESTRI                                             ”

- Sabino               CASSESE                                               ”

- Maria Rita         SAULLE                                                 ”

- Giuseppe           TESAURO                                              ”

- Paolo Maria       NAPOLITANO                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi con ordinanze del 16 marzo, 7 maggio, 25 ottobre, 3 e 30 novembre 2005, del 1° aprile e 16 maggio 2006 dal Tribunale di Gorizia e con ordinanze del 26 luglio e 5 dicembre del 2005, 14 gennaio, 23 marzo, 31 marzo, 5, 6 e 21 aprile, 29 maggio, 24 ottobre (n. 2 ordinanze), 15 novembre e 18 dicembre 2006 dal Tribunale di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 317 e 338 del registro ordinanze 2005, ai nn. 8, 23 e 43 del registro ordinanze 2006, e ai nn. 36 e 37 del registro ordinanze 2007; al n. 538 del registro ordinanze 2005, ai nn. 285, 287, 454, 455, 456, 457, 458 e 503 del registro ordinanze 2006, e ai nn. 262, 263, 456 e 457 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25, 28 e 45, prima serie speciale, dell’anno 2005, nn. 4, 6, 8, 36, 44 e 46, prima serie speciale, dell’anno 2006 e nn. 8, edizione straordinaria del 26 aprile, e 25, prima serie speciale, dell’anno 2007.

         Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, con tre ordinanze di tenore sostanzialmente analogo, deliberate rispettivamente il 16 marzo 2005 (r.o. n. 317 del 2005), il 7 maggio 2005 (r.o. n. 338 del 2005) ed il 30 novembre 2005 (r.o. n. 43 del 2006), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come sostituito dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) – nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione per un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno;

che il rimettente, chiamato in ciascuno dei procedimenti a quibus a celebrare il giudizio nei confronti di cittadini stranieri accusati del reato di indebito reingresso, ed in particolare a pronunciare sentenza di rito abbreviato od a valutare richieste congiunte di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, dubita della legittimità costituzionale della norma che fissa il valore minimo della sanzione, il quale sarebbe sproporzionato per eccesso rispetto alla gravità effettiva dei fatti contestati;

che il Tribunale rileva come la norma censurata sia stata modificata in sede di conversione del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), contestualmente all’analogo intervento compiuto sull’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che il legislatore avrebbe attuato, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, a fini di nuova legittimazione dell’arresto obbligatorio per il reato di indebito trattenimento dello straniero nel territorio nazionale;

che, in particolare, a fronte d’un provvedimento che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione di arresto concernente un reato per il quale non avrebbe potuto essere successivamente applicata una misura cautelare, pur senza attingere il comma 13 dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, il legislatore avrebbe trasformato la relativa contravvenzione in un delitto punito con la reclusione fino a quattro anni con uno scopo «evidentemente preventivo rispetto ad eventuali censure di incostituzionalità», nel contempo sostituendo l’originaria previsione dell’arresto in flagranza con quella dell’arresto obbligatorio, anche fuori dai casi di flagranza;

che dunque, a parere del rimettente, il marcato inasprimento della sanzione per il reato di indebito reingresso non sarebbe connesso alle caratteristiche sostanziali del fenomeno criminoso, rimaste invariate, ed avrebbe quindi alterato la necessaria proporzione tra pena edittale e disvalore della condotta incriminata, con conseguente lesione del principio di uguaglianza e del principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena;

che l’intervento riformatore sulla norma censurata, secondo il Tribunale, sarebbe privo di congruenza perfino rispetto alle ragioni giustificatrici emerse nel corso dei lavori parlamentari, non solo per la riferibilità della citata sentenza n. 223 del 2004 ad una diversa fattispecie di reato, ma anche, e soprattutto, perché l’obiettivo di consentire l’applicazione di una misura cautelare dopo l’arresto avrebbe potuto essere raggiunto con la fissazione a quattro anni del valore massimo di pena, senza indicare un minimo tanto elevato da impedire, nei casi di minor gravità, l’irrogazione o l’applicazione di una pena proporzionata;

che la carenza di proporzionalità sarebbe evidenziata anche dal raffronto tra la pena prevista per l’indebito reingresso e quella comminata per fattispecie che avrebbero natura similare, perché pertinenti anch’esse a forme di disobbedienza nei confronti di un ordine dell’autorità;

che il Tribunale richiama, a questo proposito, l’art. 650 del codice penale (recante la rubrica «Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità»), ove la pena dell’arresto fino a tre mesi è alternativa ad una sanzione pecuniaria, e l’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza), concernente la contravvenzione al foglio di via obbligatorio, punita con l’arresto da uno a sei mesi;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei tre giudizi indicati, con atti depositati rispettivamente il 12 luglio 2005 (r.o. n. 317 del 2005), il 2 agosto 2005 (r.o. n. 338 del 2005) ed il 14 marzo 2006 (r.o. n. 43 del 2006);

che per due delle questioni sollevate la difesa erariale ha sollecitato una dichiarazione di infondatezza (r.o. n. 317 del 2005 e n. 43 del 2006);

che infatti, con le variazioni introdotte per il trattamento sanzionatorio dell’indebito reingresso nel territorio dello Stato, il legislatore avrebbe ragionevolmente esercitato la propria discrezionalità, in coerenza con l’analogo intervento sulla fattispecie di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, ed in corrispondenza con la gravità dei fatti considerati;

che l’asserita sproporzione della pena non potrebbe essere dimostrata, d’altro canto, mediante il raffronto con le sanzioni previste dall’art. 650 cod. pen. o dall’art. 2 della legge n. 1423 del 1956, poiché la norma censurata, a differenza dei tertia comparationis evocati dal rimettente, si caratterizzerebbe per la complessità e rilevanza degli interessi tutelati, tra i quali l’efficienza della politica di controllo dei flussi migratori e l’osservanza dei vincoli internazionali assunti in materia;

che, per l’ulteriore questione sollevata dal Tribunale di Gorizia (r.o. n. 338 del 2005), l’Avvocatura generale ha concluso nel senso della manifesta inammissibilità od infondatezza, richiamando tra l’altro la giurisprudenza costituzionale secondo cui il legislatore, nella determinazione delle fattispecie di reato, tiene conto della concreta esperienza dei fatti e della lesione che questi determinano in danno dei beni tutelati;

che le sanzioni per il reato in discussione, già valutato severamente alla luce della originaria previsione di arresto obbligatorio, sarebbero state aumentate nel ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa, equiparandole a quelle previste per altre ipotesi di indebito reingresso (come la condotta conseguente all’espulsione disposta dal giudice, di cui al comma 13-bis dello stesso art. 13), e distinguendole da quelle pertinenti a fatti meno gravi, alcuni dei quali compresi nel novero delle fattispecie in materia di immigrazione (indebito trattenimento nel territorio dello Stato dopo l’espulsione disposta per l’omesso rinnovo della richiesta del permesso di soggiorno);

che la denunziata sproporzione non sarebbe dimostrata neppure dal raffronto istituito con le pene previste dall’art. 650 cod. pen. o dall’art. 2 della legge n. 1423 del 1956, poiché la norma censurata, a differenza dei tertia comparationis evocati dal rimettente, «non potrebbe essere ricondotta alla sfera della mera inosservanza del provvedimento dell’autorità, essendo la violazione del decreto di espulsione elemento costitutivo della condotta penalmente rilevante»;

che non sussisterebbe, infine, la denunciata violazione del terzo comma dell’art. 27 Cost., poiché la funzionalità rieducativa della pena, anche sotto lo specifico profilo della proporzionalità, potrebbe essere assicurata dal giudice della cognizione attraverso una congrua scelta di quantificazione nell’ambito dei limiti edittali;

che il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, con ordinanza del 26 luglio 2005 (r.o. n. 538 del 2005), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione per un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno;

che il rimettente, chiamato a celebrare con rito abbreviato il giudizio nei confronti di uno straniero imputato del reato di indebito reingresso, giudica la questione rilevante nel caso di specie, «atteso che l’esame del materiale probatorio in atti condurrebbe ad un giudizio di colpevolezza dell’imputato»;

che la questione è argomentata, in punto di non manifesta infondatezza, mediante citazione letterale ed esplicita di un provvedimento deliberato dal Tribunale di Gorizia, il cui testo corrisponde a quello dell’ordinanza r.o. n. 317 del 2005, sopra illustrato;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 29 novembre 2005;

che, secondo la difesa erariale, la questione proposta sarebbe inammissibile, in ragione dell’omessa descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio e dell’insufficiente motivazione in punto di rilevanza;

che si tratterebbe comunque, a parere dell’Avvocatura generale, di una questione infondata, considerato che il legislatore, con l’incremento delle pene per l’indebito reingresso nel territorio dello Stato, avrebbe esercitato la propria discrezionalità in modo non manifestamente irragionevole, delineando anzi un trattamento coerente con la gravità del fatto e con le corrispondenti determinazioni assunte, attraverso la modifica del comma 5-ter dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, per la condotta di indebito trattenimento;

che la denunziata sproporzione, per altro verso, non potrebbe essere dimostrata mediante il raffronto con le pene previste dall’art. 650 cod. pen. o dall’art. 2 della legge n. 1423 del 1956, poiché la norma censurata, a differenza dei tertia comparationis evocati dal rimettente, si caratterizza per la complessità e rilevanza degli interessi tutelati, tra i quali l’efficienza della politica di controllo dei flussi migratori e l’osservanza dei vincoli internazionali assunti in materia;

che il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, con tre ordinanze di tenore sostanzialmente analogo, deliberate rispettivamente il 25 ottobre 2005 (r.o. n. 8 del 2006), il 1° aprile 2006 (r.o. n. 36 del 2007) ed il 16 maggio 2006 (r.o. n. 37 del 2007), ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27, terzo comma, Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione per un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno;

che il rimettente, chiamato in ciascuno dei procedimenti a quibus a celebrare il giudizio nei confronti di cittadini stranieri accusati del reato di indebito reingresso, ed in particolare a pronunciare sentenza di rito abbreviato od a valutare richieste congiunte di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dubita della legittimità costituzionale della norma che fissa il valore minimo della sanzione, ritenendolo sproporzionato per eccesso rispetto alla gravità effettiva dei fatti contestati;

che l’esercizio razionale della discrezionalità legislativa, secondo il Tribunale, impone congruenza tra i vantaggi sociali assicurati mediante la comminatoria della pena ed i danni che la conseguente irrogazione provoca per i diritti fondamentali del condannato;

che detta congruenza, sempre a parere del rimettente, è necessaria affinché la pena, fin dalla fase dell’astratta determinazione dei valori edittali, possa esplicare un’efficacia rieducativa;

che invece, nel caso di specie, la sanzione sarebbe stata determinata dal legislatore senza alcun riguardo ai profili sostanziali del fatto, ed allo scopo piuttosto di assicurare, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, un severo trattamento processuale per i reati in materia di immigrazione (ed in particolare l’arresto obbligatorio);

che la previsione sanzionatoria adottata, secondo il giudice a quo, sarebbe esorbitante perfino con riguardo alla finalità dichiarata e perseguita dal legislatore, dato che l’applicabilità di una misura cautelare personale (necessaria perché sia ammissibile un precedente arresto) è condizionata dalla misura massima della pena prevista per ciascun reato, e dunque non conferisce alcuna giustificazione, per quanto impropria, al valore minimo della reclusione per un anno;

che la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., oltre che per il difetto di ragionevolezza, anche per l’indebita discriminazione istituita tra cittadini comunitari e soggetti extracomunitari, in quanto i primi, nel caso di violazione dei provvedimenti amministrativi dati per ragioni di ordine pubblico, sarebbero puniti con blande sanzioni contravvenzionali (come accade nei casi previsti dall’art. 650 cod. pen. e dall’art. 2 della legge n. 1423 del 1956), mentre gli stranieri extracomunitari, a fronte di comportamenti che il rimettente considera assimilabili, sarebbero puniti con le sanzioni ben più severe della norma oggetto di censura;

che il Tribunale prospetta anche ulteriori violazioni del terzo comma dell’art. 27 Cost, in quanto la sanzione penale verrebbe applicata, nei casi in esame, «in mancanza di soggettività criminale da rieducare» (trattandosi di condotte dovute a condizioni di estremo bisogno, e non ad una determinazione criminosa od alla volontà di recare danni a terzi), e non avrebbe senso, d’altra parte, dispiegare attività istituzionalmente deputate all’inserimento nella comunità nazionale per soggetti cui l’ordinamento preclude, in via definitiva, ogni possibilità di soggiorno nel territorio dello Stato e dell’Unione europea;

che sarebbero infine violati, sempre a parere del rimettente, gli artt. 2 e 10 Cost., che garantiscono i «diritti inviolabili dell’uomo tra i quali rientra evidentemente il diritto alla libertà individuale», non essendo dubitabile che, «in ragione dell’art. 10 della Costituzione, tali principi fondamentali spieghino piena vigenza anche nei confronti degli stranieri presenti nel territorio della Repubblica»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei tre giudizi indicati, con atti depositati rispettivamente il 13 febbraio 2006 (r.o. n. 8 del 2006) ed il 13 marzo 2007 (r.o. numeri 36 e 37 del 2007);

che, secondo la difesa erariale, la questione proposta nel giudizio concernente l’ordinanza r.o. n. 8 del 2006 è infondata, considerato che il legislatore, con l’incremento delle pene per l’indebito reingresso nel territorio dello Stato, avrebbe esercitato la propria discrezionalità in modo non manifestamente irragionevole, delineando anzi un trattamento coerente con la gravità del fatto e con le corrispondenti determinazioni assunte, attraverso la modifica del comma 5-ter dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, circa la condotta di indebito trattenimento;

che la denunziata sproporzione, per altro verso, non potrebbe essere dimostrata mediante il raffronto con le pene previste dall’art. 650 cod. pen. o dall’art. 2 della legge n. 1423 del 1956, poiché la norma censurata, a differenza dei tertia comparationis evocati dal rimettente, si caratterizza per la complessità e rilevanza degli interessi tutelati, tra i quali l’efficienza della politica di controllo dei flussi migratori e l’osservanza dei vincoli internazionali assunti in materia;

che l’Avvocatura dello Stato, infine, ritiene «incongruenti, apodittiche e comunque prive di consistenza giuridica» le considerazioni del rimettente circa una presunta mancanza «di soggettività criminale da rieducare» nei confronti di coloro che violano le leggi sull’immigrazione, osservando come la stessa Corte costituzionale abbia più volte rilevato che le ragioni della solidarietà umana vanno bilanciate con altre esigenze di rilevanza costituzionale, le quali potrebbero essere frustrate attraverso la tolleranza di situazioni illegali;

che, relativamente alle due ulteriori questioni sollevate dal Tribunale di Gorizia (r.o. numeri 36 e 37 del 2007), la difesa erariale ha concluso nel senso della manifesta infondatezza, sviluppando argomenti analoghi a quelli svolti per l’intervento nel giudizio concernente l’ordinanza r.o. n. 338 del 2005, che già sopra sono stati illustrati;

che il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, con ordinanza del 3 novembre 2005 (r.o. n. 23 del 2006), ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27, terzo comma, Cost. – questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione per un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno;

che il rimettente, chiamato a celebrare con rito direttissimo il giudizio nei confronti di due cittadini extracomunitari accusati del reato di indebito reingresso, deve valutare una loro richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., sulla quale è già intervenuto consenso del pubblico ministero, e ritiene che la sanzione da applicare, pur nel suo minimo valore, sia sproporzionata per eccesso rispetto alla gravità effettiva del fatto contestato;

che il giudice a quo argomenta, a proposito della non manifesta infondatezza della questione sollevata, mediante rilievi pressoché coincidenti, anche in senso testuale, con parte di quelli sviluppati nell’àmbito di altra ordinanza dello stesso Tribunale di Gorizia (r.o. n. 8 del 2006), che poco sopra è stata illustrata;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 28 febbraio 2006, il quale riproduce sostanzialmente, nella motivazione e nelle richieste, quello predisposto per l’intervento nel giudizio r.o. n. 317 del 2005, già descritto a suo tempo;

che il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, con dodici ordinanze di tenore sostanzialmente analogo – deliberate rispettivamente il 5 dicembre 2005 (r.o. n. 285 del 2006), il 14 gennaio 2006 (r.o. n. 287 del 2006), il 23 marzo 2006 (r.o. n. 454 del 2006), il 31 marzo 2006 (r.o. n. 455 del 2006), il 5 aprile 2006 (r.o. n. 456 del 2006), il 6 aprile 2006 (r.o. n. 457 del 2006), il 21 aprile 2006 (r.o. n. 458 del 2006), il 29 maggio 2006 (r.o. n. 503 del 2006), il 24 ottobre 2006 (r.o. nn. 262 e 263 del 2007), il 15 novembre 2006 (r.o. n. 456 del 2007) e il 18 dicembre 2006 (r.o. n. 457 del 2007) – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno;

che il rimettente, chiamato in ciascuno dei procedimenti a quibus a celebrare il giudizio nei confronti di cittadini stranieri accusati del reato di indebito reingresso, ed in particolare a pronunciare sentenza di rito abbreviato od a valutare richieste congiunte di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ritiene i valori edittali della sanzione sproporzionati, per eccesso, rispetto alla gravità effettiva dei fatti contestati;

che, secondo il Tribunale, la discrezionalità legislativa deve essere esercitata secondo criteri di ragionevolezza, con la conseguente necessità, sul piano delle scelte sanzionatorie, di assicurare una proporzione fra la previsione di pena e l’offesa recata dalle condotte incriminate, tale da escludere che la punizione produca, per l’individuo aggressore e per i suoi diritti fondamentali, danni «sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere)» in termini di tutela del bene protetto;

che proprio una siffatta sproporzione, a parere del rimettente, segna la disciplina dell’indebito reingresso dopo la riforma attuata con la legge n. 271 del 2004, posto che il minimo edittale attualmente previsto dal comma 13 dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 corrisponde al precedente massimo, senza che emerga, neppure dai lavori parlamentari, una giustificazione sostanziale dell’inasprimento;

che il giudice a quo prospetta l’incongruenza degli attuali valori edittali della pena anche considerando che sono identici a quelli previsti dalla prima parte del comma 13-bis del citato art. 13, sebbene tale norma riguardi l’indebito reingresso dopo un provvedimento espulsivo adottato dal giudice, e cioè un fatto ritenuto ben più grave di quello in considerazione, in quanto presuppone che un reato sia stato commesso o almeno che un procedimento penale sia stato aperto nei confronti dell’espulso;

che l’entità della sanzione edittale pregiudicherebbe non solo il valore costituzionale dell’uguaglianza, ma anche l’effettiva capacità della pena di operare per la rieducazione del condannato, essendo funzionali in tal senso solo le sanzioni proporzionate al fatto, mentre, nella specie, la commisurazione sarebbe stata disancorata dagli ordinari parametri di riferimento, ed operata al solo fine di introdurre, per il reato in questione, un più severo trattamento processuale (con la previsione dell’arresto obbligatorio);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei dodici giudizi indicati, con atti depositati rispettivamente il 26 settembre 2006 (r.o. nn. 285 e 287 del 2006), il 28 novembre 2006 (r.o. nn. 454, 455, 456, 457 e 458 del 2006), il 12 dicembre 2006 (r.o. n. 503 del 2006), il 16 maggio 2007(r.o. nn. 262 e 263 del 2007) ed il 17 luglio 2007 (r.o. nn. 456 e 457 del 2007);

che con gli atti indicati, di tenore sostanzialmente analogo, la difesa erariale ha concluso nel senso della manifesta infondatezza delle questioni sollevate, riprendendo gli argomenti già proposti con l’intervento spiegato nel giudizio pertinente all’ordinanza r.o. n. 338 del 2005, dei quali si è dato conto in precedenza.

Considerato che i Tribunali di Gorizia e Trieste, con otto delle ordinanze indicate in epigrafe (r.o. numeri 317, 338 e 538 del 2005, numeri 8, 23, 43 del 2006, numeri 36 e 37 del 2007), hanno sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come sostituito dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) – nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione pari ad un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno;

che la stessa norma è stata censurata, dal solo Tribunale di Gorizia, anche con riferimento agli artt. 2 e 10 Cost. (r.o. numeri 8 e 23 del 2006, e numeri 36 e 37 del 2007);

che il Tribunale di Trieste, con dodici ulteriori ordinanze (r.o. numeri 285, 287, 454, 455, 456, 457, 458 e 503 del 2006, numeri 262, 263, 456 e 457 del 2007), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno;

che tutte le questioni indicate riguardano l’asserita sproporzione per eccesso del trattamento sanzionatorio previsto dalla medesima norma incriminatrice, di talché può disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che, in epoca successiva alle ordinanze di rimessione, la norma censurata è stata modificata dall’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare);

che il divieto per lo straniero espulso di far rientro nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno non opera più, in ragione della riforma, riguardo a coloro per i quali sia stato autorizzato il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, sempre che la pregressa espulsione sia stata disposta dal prefetto in applicazione delle lettere a) o b) del comma 2 dell’art. 13 dello stesso t.u. in materia di immigrazione;

che l’inserimento nella fattispecie incriminatrice di un ulteriore presupposto negativo della condotta ha modificato la fisionomia del comportamento delittuoso, limitando la rilevanza penale del reingresso ai soli casi in cui lo straniero precedentemente espulso non abbia conseguito né la speciale autorizzazione ministeriale né l’autorizzazione al ricongiungimento;

che la nuova disciplina è suscettibile di applicazione ai fatti commessi in epoca antecedente alla riforma, secondo il disposto del secondo comma dell’art. 2 del codice penale;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti affinché procedano ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate, posto che le disposizioni sul trattamento sanzionatorio presuppongono, per la relativa applicazione, un giudizio di perdurante rilievo penale delle condotte contestate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Gorizia e Trieste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 5 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2007.