ORDINANZA N. 383
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della
legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in
materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10
della medesima legge, promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, con
ordinanze del 23 maggio (nn. 3 ordd.),
del 7 (nn. 4 ordd.) e del
20 giugno, del 4 luglio, del 30 giugno, del 28 novembre, del 1° (nn. 2 ordd.) e del 5 dicembre,
del 17 (nn. 3 ordd.) e del
20 ottobre 2006 dalla Corte d’appello di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. da
Udito nella
camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria
Flick.
Ritenuto che con diciotto
ordinanze, sostanzialmente coincidenti nella parte motiva,
che, quanto alla rilevanza,
che, nel merito,
che sotto un primo profilo – escluso che le modifiche recate ai poteri di
impugnazione del pubblico ministero dalla legge n. 46 del 2006 siano imposte da
norme internazionali (fra queste, in particolare, dall’art. 2 del Protocollo
addizionale n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e
delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984
ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98) –
che l’incisiva limitazione dei poteri del pubblico ministero introdotta con la legge in esame non troverebbe, infatti, alcuna giustificazione né nell’esigenza di salvaguardare il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che anzi sarebbe seriamente compromesso dall’aumento dei gradi di giudizio e dall’allungamento inevitabile dei tempi processuali, né in quella di garantire il principio di oralità e immediatezza nel giudizio di secondo grado;
che del tutto «teorica e marginale», del resto, si profilerebbe la residua possibilità di impugnazione delle sentenze di proscioglimento nell’ipotesi in cui sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado, sempre che tali prove risultino decisive;
che, sotto ulteriori profili, la disciplina censurata sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., «per la manifesta irragionevolezza delle soluzioni normative adottate, tanto nella disciplina a regime quanto in quella transitoria», e con l’art. 97 Cost., «per la concreta ingestibilità del processo», soprattutto con riferimento al regime transitorio;
che infine, proprio in relazione alla disciplina transitoria,
Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per
oggetto la preclusione – conseguente
alla modifica dell’art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell’art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale,
in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) – dell’appello delle sentenze dibattimentali di
proscioglimento da parte del pubblico ministero e l’immediata applicabilità di
tale regime, in forza dell’art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della medesima;
che, stante l’identità delle questioni proposte, i
relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione,
questa Corte, con sentenza
n. 26 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art.
1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l’art.
593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa
appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi
previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è
decisiva»; sia dell’art. 10, comma 2, della medesima legge, «nella parte in cui
prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal
pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è
dichiarato inammissibile»;
che, alla stregua della richiamata pronuncia di
questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti alla Corte d’appello
rimettente per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
novembre 2007.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in