Ordinanza n. 375 del 2007

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ORDINANZA N. 375

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                BILE                             Presidente

- Francesco           AMIRANTE                   Giudice

- Ugo                    DE SIERVO                          “

- Paolo                  MADDALENA                      “

- Alfio                  FINOCCHIARO                    “

- Alfonso              QUARANTA                         “

- Franco                GALLO                                “

- Luigi                  MAZZELLA                         “

- Gaetano              SILVESTRI                          “

- Sabino                      CASSESE                                       “

- Maria Rita          SAULLE                               “

- Giuseppe            TESAURO                            “

- Paolo Maria        NAPOLITANO                     “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 10, commi 2 e 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2005.

            Visto l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

            udito nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

            uditi l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Anna Maria Miranda per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio 2005 e depositato il successivo 7 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato tra gli altri, l’art. 10, commi 2 e 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto violerebbe i principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia della tutela della salute, nonché per contrasto con il principio di leale collaborazione, di cui all’art. 120, secondo comma, della Costituzione;

che, in particolare, l’art. 10, comma 2, il quale prevede che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) siano organizzati in modo analogo alle Aziende USL, contrasterebbe con l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della l. 16 gennaio 2003, n. 3), il quale detta una specifica disciplina per l’organizzazione di tali istituti;

che l’art. 10, comma 3, della medesima legge, nell’attribuire il potere di nomina del Presidente del collegio sindacale degli IRCCS alla Regione, contrasterebbe con l’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 288 del 2003 – il quale ne prevede l’elezione ad opera dei sindaci nella prima seduta – in tal modo ledendo l’autonomia dell’organo sindacale;

che, inoltre, nel riconoscere allo Stato la «mera possibilità» di designare due componenti del collegio sindacale, la disposizione censurata violerebbe l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale «configura come necessaria» la nomina statale, attribuendone la competenza al Ministero della salute e al Ministero dell’economia;

che la disposizione impugnata, nella parte in cui prevede che la nomina del Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica e del Direttore scientifico sia effettuata d’intesa tra Stato e Regione, violerebbe il «principio di leale collaborazione, di cui all’art. 120 Cost., con riferimento all’art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003», secondo cui tali nomine spettano al Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, tenuto conto del fatto che tale ultima disposizione avrebbe ricevuto specifica attuazione ad opera dell’Atto d’intesa in data 1 luglio 2004 (in particolare, artt. 2, comma 1 e 3, comma 5);

che, con atto depositato in data 16 marzo 2005, si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la quale ha concluso affinché il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato;

che nella successiva memoria in data 22 febbraio 2006, la Regione eccepisce, innanzitutto, la genericità della censura prospettata in relazione all’art. 10, comma 2 dal momento che non sarebbe specificato il dedotto contrasto con la disposizione statale evocata;

che, in ogni caso, l’inammissibilità delle censure conseguirebbe alla irrilevanza del parametro invocato dal momento che la norma regionale si occuperebbe degli IRCCS non trasformati in fondazioni, mentre l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, evocato dallo Stato come parametro interposto, disciplinerebbe soltanto l’organizzazione delle Fondazioni IRCCS, cioè gli Istituti trasformati in fondazioni;

che l’art. 5 del d.lgs. n. 288 del 2003, il quale si occupa degli IRCCS non trasformati, stabilisce che le modalità di organizzazione, gestione ed il funzionamento di tali Istituti è disciplinato con atto di intesa in sede di conferenza Stato-Regioni e che tale intesa è stata stipulata con atto i luglio 2004, n. 2037;

che questa Corte, con sentenza n. 270 del 2005, nel respingere la censura proposta avverso il citato art. 5, oltre ad affermare che «non vi sono dubbi che un atto di intesa non possa produrre una vera e propria fonte normativa», ha negato che la citata disposizione escludesse una potestà legislativa regionale in materia di organizzazione di IRCCS non trasformati;

che la Regione ricorda come l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui indicava chi dovesse designare i membri del consiglio di amministrazione;

che, infine, l’art. 10, comma 2 non contrasterebbe con alcun principio fondamentale, e, anzi, il d.lgs. n. 502 del 1992 accentuerebbe l’analogia tra IRCCS e aziende sanitarie prevedendo, all’art. 4, che gli istituti possano essere costituiti o confermati in aziende ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto e che sino all’emanazione delle disposizioni attuative sugli IRCCS ad essi si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 502 del 1992 relative alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e al collegio di direzione;

che anche la censura prospettata in relazione all’art. 10, comma 3, legge reg. n. 29 del 2004 sarebbe inammissibile per l’inconferenza del parametro interposto evocato, cioè l’art. 4, comma 5, il quale riguarderebbe soltanto le Fondazioni IRCCS e non gli Istituti non trasformati;

che la censura sarebbe comunque infondata in quanto la disposizione statale avrebbe contenuto eccessivamente analitico e dunque, per le ragioni affermate dalla Corte nella sentenza n. 270 del 2005, non potrebbe costituire un limite alla potestà legislativa statale.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 30 del registro ricorsi del 2005, ha impugnato – per quanto qui interessa – l’art. 10, commi 2 e 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale), in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione;

che, successivamente, la norma impugnata è stata interamente sostituita dall’art. 1 della legge della Regione Emilia - Romagna 3 marzo 2006, n. 2 (Modifiche all’art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico);

che, in data 2 ottobre 2007, l’Avvocatura dello Stato ha depositato atto di rinuncia parziale al ricorso nel quale si dà atto che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 1 giugno 2006, ha deliberato di rinunciare all’impugnativa dell’art. 10, commi 2 e 3, della legge reg. n. 29 del 2004, ritenendo che le censure originariamente formulate avverso tali disposizioni siano state superate dalle modifiche normative sopravvenute;

che la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna, nella seduta del 1 ottobre 2007, ha deliberato l’accettazione dell’avvenuta rinuncia;

che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l'effetto di estinguere il processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2007.