Ordinanza n. 371 del 2007

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ORDINANZA N. 371

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-     Franco                    BILE                                 Presidente

-     Francesco                AMIRANTE                         Giudice

-     Ugo                        DE SIERVO                            "

-     Paolo                      MADDALENA                        "

-     Alfio                      FINOCCHIARO                      "

-     Alfonso                  QUARANTA                           "

-     Luigi                      MAZZELLA                            "

-     Gaetano                  SILVESTRI                             "

-     Maria Rita               SAULLE                                 "

-     Giuseppe                 TESAURO                               "

-     Paolo Maria             NAPOLITANO                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) e dell’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promossi dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con due ordinanze del 29 giugno 2006, dal Tribunale di Udine con due ordinanze del 30 ottobre 2006 e dell’8 novembre 2006 e dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, con ordinanza del 25 settembre 2006, rispettivamente iscritte ai nn. 118, 119, 275, 276 e 372 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica nn. 12, 17 e 21, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con due ordinanze del 29 giugno 2006, il Tribunale di Udine, con  due ordinanze del 30 ottobre 2006 e dell’8 novembre 2006, ed il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, con ordinanza del 25 settembre 2006, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006);

che il Tribunale di Udine, con l’ordinanza dell’8 novembre 2006, ed il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, hanno altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in riferimento all’art. 117 della Costituzione (rectius: art. 117, primo comma, della Costituzione), per contrasto con la direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione);

che tutti i rimettenti dubitano della costituzionalità dell’art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui prevede che per le violazioni di cui all’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, commesse in data antecedente all’entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;

che, a loro avviso, per effetto della censurata disposizione transitoria, permane la rilevanza penale delle violazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005, quali le violazioni in contestazione nei procedimenti principali, nonostante l’art. 1, comma 543, della stessa legge abbia trasformato in illecito amministrativo le fattispecie già configurate come reato dall’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931;

che, dunque, i giudici a quibus deducono il contrasto dell’art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005 con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, in quanto, per un verso, ritengono che sia ingiustificata la disparità di trattamento operata tra individui responsabili di identiche violazioni, in danno di coloro che, avendo commesso il fatto prima del 1° gennaio 2006, rimangono soggetti a sanzione penale; per altro verso, escludono che la deroga al principio di non ultrattività della legge penale, sancito dall’art. 2 del codice penale, sia sorretta da ragionevoli motivi;

che il Tribunale di Lucera ed il Tribunale di Udine pongono, inoltre, la questione di costituzionalità dell’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, lamentando la violazione della direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione) e, quindi, dell’art. 117, primo comma, della Costituzione;

che, secondo i rimettenti, la ratio del citato art. 110 risiederebbe nell’ampliamento del monopolio statale nelle attività di gioco e scommessa, in contrasto con la direttiva comunitaria, la quale esprimerebbe piuttosto «la tendenza a vietare le restrizioni alla libera circolazione dei servizi, ad agevolare le occasioni di gioco», in conformità con l’art. 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209);

che è intervenuto in tutti i giudizi, eccezion fatta per uno tra i più promossi dalla sezione distaccata di Apricena del Tribunale di Lucera (r.o. n. 118 del 2006), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare le questioni inammissibili o infondate, ovvero, per quel che concerne il solo giudizio promosso dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, di ordinare la restituzione degli atti, onde consentire al rimettente una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata alla luce dello ius superveniens, dato dall’art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

Considerato che tutti i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, il quale dispone che per le violazioni di cui all’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, commesse in data antecedente all’entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;

che, inoltre, i soli Tribunali di Udine e di Lucera, sezione distaccata di Apricena, sollevano questione di costituzionalità dell’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, assumendone il contrasto con la direttiva n. 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;

che, stante l’identità delle questioni di costituzionalità sottoposte a questa Corte, i relativi giudizi vanno riuniti, per essere definiti con un’unica pronuncia;

che, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, l’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931 – norma oggetto della disciplina transitoria recata dall’art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005 – è stato sostituito dall’art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007);

che, in tal modo mutato il quadro normativo di riferimento, gli atti devono essere restituiti ai rimettenti, onde consentire loro di rinnovare il giudizio sulla rilevanza, e ciò indipendentemente dall’ammissibilità della questione, pure evocata, di compatibilità comunitaria rispetto a norme provviste di effetto diretto (ordinanze n. 284 del 2007 e n. 454 del 2006).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, al Tribunale di Udine ed al Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2007.