ORDINANZA N. 354
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-ter, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 1 della legge 12
novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione), promossi con
ordinanze del 1° aprile, del 26 ottobre, del 14 e del 21 dicembre 2005 e del 1°
marzo 2006 dal Tribunale di Trieste, del 6 aprile 2005 dal Tribunale di Modena,
del 27 settembre 2005 dal Tribunale di Chiavari, del 4 ottobre 2005 dalla Corte
di appello di Venezia, del 14 ottobre e del 31 ottobre 2005 (n. 2 ordinanze)
dal Tribunale di Verona, del 4 (n. 2 ordinanze), 5 e 8 aprile, del 12 e 23
maggio 2005 dal Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Dolo, del 5
gennaio 2006 dal Tribunale di Bologna, rispettivamente iscritte al n. 436 del
registro ordinanze 2005 e ai nn. 64, 284, 286 e 288 del registro ordinanze
2006; ai nn. 522 e 523 del registro ordinanze 2005; ai nn. 5, 127, 66, 67, 79,
121, 120, 118, 119, 117 e 116 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
38, 43 e 44, prima serie speciale, dell’anno 2005 e nn. 3, 11, 13, 17, 18 e 36,
prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella
camera di consiglio del 26 settembre 2007 il Giudice relatore Gaetano
Silvestri.
Ritenuto che il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, con ordinanza del 1° aprile 2005 (r.o. n. 436 del 2005), ha sollevato – in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito
dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante
disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la
pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza
giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente
comma 5-bis;
che il rimettente, chiamato a valutare, nell’àmbito del procedimento penale a carico di un cittadino
straniero accusato del reato di indebito trattenimento, una richiesta congiunta di applicazione della pena ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, dubita della legittimità della
norma che fissa i valori edittali della sanzione,
poiché gli stessi sarebbero irragionevolmente alti, con conseguente violazione
del principio di uguaglianza e di necessaria finalizzazione rieducativa
della pena;
che infatti, secondo il Tribunale rimettente, l’inasprimento sanzionatorio attuato con la legge n. 271 del 2004 avrebbe
avuto il solo scopo di legittimare una nuova previsione di arresto obbligatorio
dopo la sentenza
n. 223 del 2004 della Corte costituzionale (che aveva dichiarato
l’illegittimità della disposizione concernente l’arresto per il reato de quo,
in ragione della natura contravvenzionale della
fattispecie e dei relativi valori di pena), senza trovare corrispondenza in una
modificazione sostanziale del fenomeno regolato, e dunque alterando il rapporto
di proporzionalità tra fatto e pena;
che il rimettente prospetta una violazione del principio di
uguaglianza anche attraverso il raffronto fra il trattamento previsto per il
reato di cui al comma 5-ter dell’art. 14 del d.lgs.
n. 286 del 1998 e quello riservato ad altre ipotesi criminose, che sarebbero ad
esso comparabili in quanto consistenti, a loro volta,
nella disobbedienza ad un ordine impartito dall’autorità amministrativa per
ragioni di ordine pubblico;
che vengono evocate, a tale proposito, l’inosservanza di un
provvedimento legalmente dato per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica
o d’ordine pubblico o di igiene, punita con l’arresto fino a tre mesi o
addirittura con la sola ammenda (art. 650 del codice penale), e la
contravvenzione al foglio di via obbligatorio, sanzionata con la pena
dell’arresto da uno a sei mesi (art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza»);
che, in definitiva, la norma censurata contrasterebbe con il
principio di uguaglianza sia in esito al raffronto con le sanzioni previste per
la medesima fattispecie appena due anni prima della sua introduzione, sia in
esito alla comparazione con le pene comminate per comportamenti illeciti della
stessa natura;
che dal difetto di proporzione scaturirebbe anche, a parere
del Tribunale, un contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost., posto che solo
una pena proporzionata al fatto può esplicare una vera funzione rieducativa;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con
atto depositato l’11 ottobre 2005, chiedendo che la questione sollevata sia
dichiarata infondata;
che il quadro sanzionatorio
scaturito dalla legge n. 271 del 2004, secondo la difesa erariale, non sarebbe
affetto dalle incongruenze denunciate, posto che l’indebito trattenimento
conseguente all’ingresso illegale od a condotte similari sarebbe reato
assimilabile alle altre ipotesi punite in misura equivalente, mentre la
comparazione con l’art. 650 cod. pen. e con l’art. 2 della legge n. 1423 del 1956 sarebbe
arbitraria, non assumendo rilievo, per tali fattispecie, interessi come
l’osservanza di vincoli internazionali ed il governo dei flussi migratori;
che del resto, a conferma della corretta dosimetria della pena
da parte del legislatore, nel testo unico delle leggi in materia di
immigrazione permangono reati di natura contravvenzionale,
con pene assimilabili a quelle previste dalle norme incriminatrici
assunte a tertia comparationis,
come l’indebito trattenimento dello straniero espulso per non aver sollecitato
il rinnovo del permesso di soggiorno;
che lo stesso Tribunale di Trieste, con ordinanza del 14
dicembre 2005 (r.o. n. 284 del 2006), ha nuovamente
sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – questione di legittimità
costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter,
del decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della
legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da
uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si
trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di
allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;
che il rimettente, chiamato nella specie a celebrare il
giudizio abbreviato nei confronti di alcuni cittadini stranieri accusati del
reato di indebito trattenimento, giudica rilevante la questione sollevata in
quanto, per il caso di condanna, dovrebbe farsi necessario riferimento alla
vigente previsione edittale;
che l’ordinanza di rimessione ricalca letteralmente, nella
parte dedicata alla non manifesta infondatezza della questione, un altro
provvedimento adottato dallo stesso giudice a
quo (r.o. n. 436 del 2005), del cui tenore già si
è dato conto;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con
atto depositato il 26 settembre 2006, sollecitando anche nel caso di specie, per
le ragioni già illustrate, una dichiarazione di infondatezza della questione
sollevata;
che il
Tribunale di Modena in composizione monocratica, con
ordinanza del 6 aprile 2005 (r.o. n. 522 del 2005),
ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – questione di legittimità
costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter,
del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art.
1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della
reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato
motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di
allontanarsene impartitogli dal questore;
che il rimettente, chiamato a celebrare il giudizio nei
confronti di persona accusata del reato di indebito trattenimento, rileva,
nella prospettiva dell’eventuale condanna, che i valori edittali
della sanzione sarebbero irragionevolmente alti, comportando una violazione del
principio di uguaglianza e di necessaria funzionalità rieducativa
della pena;
che infatti, secondo il Tribunale, l’inasprimento sanzionatorio attuato con la legge n. 271 del 2004 per il
reato de quo non risponderebbe a mutate esigenze di politica criminale,
ma alla sola finalità di assicurare «il governo delle espulsioni mediante lo
strumento dell’arresto obbligatorio», come dovrebbe desumersi dalla successione
riscontrabile tra la sentenza n. 223 del
2004 della Corte costituzionale (che aveva dichiarato l’illegittimità della
previsione concernente l’arresto per lo stesso reato in forma di
contravvenzione), il decreto-legge n. 241 del 2004 (il cui tenore, ferma
restando la natura contravvenzionale della
fattispecie, mirava a sopprimere formalmente la previsione processuale
dichiarata illegittima) e la citata legge di conversione (segnata invece dalla
trasformazione dell’illecito in figura delittuosa, e di fatto mirata – come
risulterebbe da vari passaggi dei lavori parlamentari – a fissare la pena in
guisa da consentire, a norma dell’art. 280 del codice di procedura penale,
l’adozione della misura cautelare della custodia in carcere, e da legittimare,
conseguentemente, la rinnovata previsione dell’arresto obbligatorio);
che il giudice a quo ravvisa, nella situazione
indicata, una violazione dell’art. 3 Cost., in ragione dell’assenza di una
giustificazione dell’inasprimento sanzionatorio
realmente connessa ad un mutamento sostanziale del fenomeno regolato;
che comunque la previsione edittale
della pena contrasterebbe, specie in riferimento al limite minimo, con il
principio di proporzionalità, essendo riferibile anche a persone prive in
concreto di pericolosità sociale;
che sarebbe incongrua, in particolare, l’attuale parificazione
della pena prevista per l’indebito trattenimento a quella comminata nella prima
parte dell’art. 13, comma 13-bis, dello stesso d.lgs.
n. 286 del 1998, che punisce lo straniero già colpito da un provvedimento
giudiziale di espulsione e rientrato indebitamente nel territorio dello Stato;
che infatti, a parere del rimettente, la condotta di indebito
reingresso sarebbe ben più grave di quella in esame, perché realizzata – con un
comportamento attivo e non semplicemente omissivo – da un soggetto già
responsabile di altro reato e già destinatario di un provvedimento che
presuppone la sua concreta pericolosità, tanto che, nell’impianto sanzionatorio originario, il trattamento delle figure poste
a confronto era ben differenziato;
che un’ulteriore violazione del principio di uguaglianza (per
l’analoga disciplina di fattispecie tra loro eterogenee) si riscontrerebbe raffrontando
la norma censurata con la previsione della seconda parte del citato comma 13-bis
dell’art.
che l’asserita sproporzione per eccesso delle sanzioni
comminate dall’art. 14, comma 5-ter, emergerebbe anche dal raffronto con
previsioni incriminatrici non comprese nel citato d.lgs. n. 286 del 1998, ed in particolare con quelle
dell’art. 650 cod. pen. e
dell’art. 2 della legge n. 1423 del 1956, assimilabili alla disposizione
censurata perché relative anch’esse a fenomeni di disobbedienza verso
provvedimenti assunti per ragioni di ordine pubblico, e per altro sanzionate
assai meno gravemente, senza che la particolare condizione dell’agente nella
stessa disposizione (cioè quella di straniero presente illegalmente sul
territorio nazionale) valga a giustificare differenze tanto marcate del
trattamento sanzionatorio;
che tali differenze non potrebbero essere legittimate, secondo
il rimettente, dall’eventualità che la pena inflitta per l’indebito
trattenimento dello straniero non sia eseguita, per effetto dell’espulsione
disposta quale sanzione sostitutiva o alternativa, posto che detta espulsione
non costituisce un diritto del condannato e non trova comunque applicazione nei
casi di sospensione condizionale o per pene di entità superiore ai due anni;
che, infine, la violazione del principio di proporzionalità priverebbe
la pena, a parere del Tribunale, della necessaria funzione rieducativa;
che il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 15 novembre
2005, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata;
che infatti, mediante le riforme introdotte con la legge n.
271 del 2004 nel trattamento sanzionatorio
dell’indebito trattenimento, il legislatore avrebbe distinto, discrezionalmente
ma ragionevolmente, tra le varie previsioni concernenti l’inottemperanza
all’ordine del questore;
che in particolare, secondo la difesa erariale, le fattispecie
evocate quali tertia comparationis
potrebbero essere comparate con la residua ipotesi contravvenzionale
in materia di immigrazione (l’inottemperanza dello straniero espulso per non
aver rinnovato la richiesta del permesso di soggiorno), ma non con la figura
delittuosa in discussione, che coinvolge interessi specificamente concernenti
le politiche contro l’immigrazione clandestina e comunque riguarda persone
entrate o trattenutesi clandestinamente nel territorio dello Stato;
che il Tribunale di Chiavari in composizione monocratica, con ordinanza del 27 settembre 2005 (r.o. n. 523 del 2005), ha sollevato – in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. –
questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs.
n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella
parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo
straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello
Stato in violazione dell’ordine impartitogli dal questore a norma del
precedente comma 5-bis;
che il rimettente, il quale procede con rito abbreviato nei
confronti di uno straniero trattenutosi in Italia nonostante la rituale
notifica dell’ordine di lasciare il Paese, senza alcuna allegazione di un
giustificato motivo, dubita, nella prospettiva dell’eventuale deliberazione di
una sentenza di condanna, che la norma censurata sia legittima nella parte
concernente i valori edittali della pena;
che l’ordinanza riproduce sostanzialmente, in punto di non
manifesta infondatezza della questione sollevata, la motivazione di altri
provvedimenti con il medesimo oggetto (tra i quali l’ordinanza del Tribunale di
Trieste r.o. n. 436 del 2005), che già sopra si è illustrata;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con
atto depositato il 22 novembre 2005, che riproduce le osservazioni e le
richieste già svolte dalla difesa erariale in occasioni analoghe, e dunque già
riassunte, in questa sede, con riguardo all’intervento spiegato nel giudizio
concernente l’ordinanza r.o. n. 436 del 2005;
che
che
che al fine di evidenziare l’asserita carenza di proporzionalità
dell’attuale previsione sanzionatoria, il giudice a
quo ricostruisce il quadro delle norme penali ed amministrative succedutesi
nel tempo a proposito dell’inosservanza degli ordini impartiti dall’autorità
per ragioni di ordine pubblico, ponendo in luce che mai in precedenza, neppure
nell’àmbito della legislazione antecedente alla
Costituzione repubblicana, sarebbero state configurate ipotesi a carattere
delittuoso;
che la diversa opzione maturata con la modifica del comma 5-ter dell’art. 14 del t.u. in materia di
immigrazione – attuata in sede di conversione del decreto-legge n. 241 del 2004
con il fine dichiarato di consentire nuovamente l’arresto degli stranieri
inottemperanti dopo la sentenza della Corte
costituzionale n. 223 del 2004 – avrebbe dato luogo, in assenza di segnali
di aggravamento del fenomeno regolato, ad una sanzione sproporzionata ed
incongrua (rispetto a quella prevista appena due anni prima per gli stessi
fatti), e comunque avrebbe introdotto nell’ordinamento «un ulteriore elemento di
irragionevolezza, piegando il diritto penale sostanziale alle esigenze di
quello processuale e ponendo entrambi a sostegno dell’attività di polizia, con
un’inversione dei piani e dei ruoli istituzionali di tutta evidenza»;
che l’art. 3 Cost. sarebbe violato, secondo la rimettente,
anche in forza del difforme trattamento istituito per l’indebito trattenimento
rispetto a situazioni analoghe, come quelle disciplinate dall’art. 650 cod. pen., dall’art. 2 della legge n. 1423 del 1956, dall’art.
163 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza), il quale ultimo sanziona, con la pena
dell’arresto da uno a sei mesi, la violazione delle disposizioni impartite con
il foglio di via obbligatorio;
che l’entità sproporzionata della sanzione, infine, varrebbe
ad escluderne l’efficacia rieducativa, poiché questa
presuppone che l’interessato possa recepire la pena inflittagli quale «giusta»
reazione al fatto illecito da lui commesso;
che il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 7 febbraio 2006,
chiedendo che la questione proposta sia dichiarata infondata;
che la difesa erariale riproduce, nella specie, rilievi già
svolti con atti di intervento analoghi (tra i quali l’atto depositato nel
giudizio concernente l’ordinanza r.o. n. 436 del
2005), osservando in particolare che le fattispecie evocate quali tertia comparationis
(compresa quella prevista dall’art. 163 t.u.l.p.s.)
potrebbero essere raffrontate alla residua ipotesi contravvenzionale
in materia di immigrazione (l’inottemperanza dello straniero espulso per non
aver rinnovato la richiesta del permesso di soggiorno), ma
non alla figura delittuosa in discussione, che coinvolge interessi
specificamente concernenti le politiche contro l’immigrazione clandestina e
comunque riguarda persone entrate o trattenutesi clandestinamente nel
territorio dello Stato;
che il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, con tre ordinanze di tenore sostanzialmente
analogo, deliberate rispettivamente il 26 ottobre 2005 (r.o.
n. 64 del 2006), il 21 dicembre 2005 (r.o. n. 286 del
2006) ed il 1° marzo 2006 (r.o. n. 288 del 2006), ha
sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come
sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede
la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza
giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;
che il rimettente – il quale procede in tutti i giudizi a
quibus, sia pure con riti diversi, nei
confronti di persone accusate del reato di indebito trattenimento – dubita che
i limiti edittali della pena, cui necessariamente
dovrebbe far riferimento in caso di accoglimento della richiesta di
patteggiamento o di condanna degli imputati, siano stati fissati in armonia con
i precetti costituzionali;
che le questioni sono argomentate, in punto di non manifesta
infondatezza, mediante esplicito e testuale richiamo al provvedimento
deliberato dallo stesso Tribunale di Trieste in data 1° aprile 2005 (r.o. n. 436 del 2005), la cui motivazione è già stata
illustrata;
che il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei tre giudizi, con atti depositati
rispettivamente il 28 marzo 2006 (r.o. n. 64 del
2006) ed il 26 settembre 2006 (r.o. nn. 286 e 288 del
2006);
che l’Avvocatura dello Stato riproduce, negli atti indicati,
i rilievi già svolti con l’atto di intervento per il giudizio concernente la
citata ordinanza r.o. n. 436 del 2005, sollecitando
anche nei casi di specie una dichiarazione di infondatezza delle questioni
sollevate;
che il Tribunale di Verona in composizione monocratica,
con tre ordinanze di tenore sostanzialmente analogo, deliberate rispettivamente
il 14 ottobre 2005 (r.o. n. 127 del 2006) ed il 31
ottobre 2005 (r.o. nn. 66 e 67 del 2006), ha
sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione – questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come
sostituito dall’art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede
la pena della reclusione da uno a quattro anni – anziché una pena equiparabile
a quella prevista dagli artt. 650 cod. pen., 157 t.u.l.p.s., 2 della legge
n. 1423 del 1956 – per lo straniero che, senza giustificato motivo, si
trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartitogli dal
questore a norma del precedente comma 5-bis;
che il rimettente – il quale procede con rito abbreviato, in
tutti i giudizi a quibus, nei confronti di
persone accusate del reato di indebito trattenimento – rileva, nella
prospettiva d’una eventuale deliberazione di condanna, che la norma censurata
sarebbe illegittima nella parte concernente i valori edittali
della pena;
che il Tribunale prospetta, in primo luogo, una ingiustificata
disparità di trattamento tra la fattispecie in questione ed analoghe ipotesi di
inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati per ragioni di ordine
pubblico, che sono punite a titolo di contravvenzione e con sanzioni assai più
lievi, richiamando, in questo senso, le previsioni di cui all’art. 650 cod. pen. ed all’art. 2 della legge n.
1423 del 1956, nonché la fattispecie delineata all’art. 157 t.u.l.p.s.,
che sanziona la contravvenzione al foglio di via obbligatorio;
che le differenze sul piano sanzionatorio,
a parere del rimettente, non potrebbero giustificarsi in base alla natura
necessariamente dolosa della condotta concernente lo straniero, poiché nei
fatti sarebbero sempre dolose anche le condotte contravvenzionali
punibili a norma delle disposizioni citate;
che la norma censurata prevede una pena assimilabile a quella
altrove comminata per violazioni da ritenersi, secondo il Tribunale, molto più
gravi, perché riferibili a soggetti dalla pericolosità marcata e giudizialmente accertata, come nel caso dell’art. 9,
secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, ove si sanziona con la reclusione
da uno a cinque anni l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno;
che il rimettente connette un’ulteriore violazione del
principio di uguaglianza alla natura di «reato ostacolo» della fattispecie in
considerazione, la quale sarebbe mirata essenzialmente a prevenire la
commissione di futuri reati da parte dell’immigrato irregolare, e però risulta
punita con una pena molto più severa di quella in genere comminata per gli
illeciti che si vorrebbero impedire;
che l’entità sproporzionata della sanzione, infine, varrebbe
ad escluderne l’efficacia rieducativa, poiché questa
presuppone che l’interessato possa recepire la pena inflittagli quale «giusta»
reazione al fatto illecito realizzato;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei
giudizi, con atti depositati rispettivamente il 23 maggio 2006 (r.o. n. 127 del 2006) ed il 4 aprile 2006 (r.o. nn. 66 e 67 del 2006), chiedendo che le questioni
sollevate siano dichiarate infondate;
che la difesa erariale rileva come il legislatore, con la
novella del 2004, avrebbe distinto ragionevolmente, esercitando la propria
discrezionalità, tra varie ipotesi di inottemperanza all’ordine del questore,
osservando che le fattispecie evocate quali tertia comparationis potrebbero essere
comparate con la residua ipotesi contravvenzionale in
materia di immigrazione (l’inottemperanza dello straniero espulso per non aver
rinnovato la richiesta del permesso di soggiorno), ma non con la figura
delittuosa in discussione, la quale coinvolge interessi specificamente
concernenti le politiche contro l’immigrazione clandestina e comunque riguarda
persone entrate o trattenutesi clandestinamente nel territorio dello Stato;
che sarebbe del tutto infondato, per le ragioni appena
indicate, l’assunto che la condotta in esame non esprima una concreta
pericolosità del responsabile, e non possa dunque essere punita con una pena
analoga a quella prevista per le violazioni concernenti le misure di
prevenzione;
che infine, sempre a parere dell’Avvocatura generale,
l’assunto di una proporzione invertita tra le pene previste per il «reato
ostacolo» e quelle concernenti i delitti da prevenire sarebbe apodittico e
palesemente privo di fondamento;
che il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, con sei
ordinanze di tenore sostanzialmente analogo, deliberate rispettivamente il 4
aprile 2005 (r.o. nn. 79 e 121 del 2006), il 5 aprile
2005 (r.o. n. 120 del 2006), l’8 aprile 2005 (r.o. n. 118 del 2006), il 12 maggio 2005 (r.o. n. 119 del 2006) e il 23 maggio 2005 (r.o. n. 117 del 2006), ha sollevato – in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. –
questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della
legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da
uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga
nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartitogli dal questore
ai sensi del precedente comma 5-bis;
che il rimettente – il quale procede in tutti i giudizi a
quibus, sia pure con riti diversi, nei
confronti di persone accusate del reato di indebito trattenimento – censura il
relativo trattamento sanzionatorio in una duplice
prospettiva;
che l’incongruenza della previsione edittale
si manifesterebbe, per un primo verso, alla luce della vicenda evolutiva che ha
segnato la materia, posto che l’inasprimento sanzionatorio
attuato con la legge n. 271 del 2004 avrebbe avuto il solo scopo di legittimare
una nuova previsione di arresto obbligatorio per il reato di indebito
trattenimento dopo la sentenza n. 223 del
2004 della Corte costituzionale, senza trovare corrispondenza in una
modificazione sostanziale del fenomeno regolato, e dunque alterando il rapporto
di proporzionalità tra fatto e pena;
che il rimettente prospetta una violazione del principio di
uguaglianza, per altro verso, anche attraverso il raffronto fra il trattamento
previsto per il reato de quo e quello
riservato ad altre ipotesi criminose, che sarebbero ad esso comparabili in
quanto consistenti, a loro volta, nella disobbedienza ad un ordine impartito
dall’autorità amministrativa per ragioni di ordine pubblico, evocando in
particolare l’art. 650 cod. pen. e
l’art. 2 della legge n. 1423 del 1956;
che in definitiva, secondo il Tribunale, la norma censurata
contrasterebbe con il principio di ragionevolezza sia in esito al raffronto con
le sanzioni previste per la medesima fattispecie appena due anni prima della
sua introduzione, sia in esito al raffronto con le pene comminate per
comportamenti illeciti della stessa natura;
che dal difetto di proporzione scaturirebbe anche il contrasto
della norma censurata con l’art. 27, terzo comma, Cost., posto che solo una
pena proporzionata al fatto può esplicare una vera funzione rieducativa;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei
giudizi, con atti depositati rispettivamente il 13 aprile 2006 (r.o. n. 79 del 2006) e il 16 maggio 2006 (r.o. nn. 117, 118, 119, 120 e 121 del 2006);
che gli atti indicati riproducono le osservazioni e le richieste già svolte dalla
difesa erariale in occasioni analoghe, e dunque già riassunte, in questa sede,
con riguardo all’intervento spiegato nel giudizio concernente l’ordinanza r.o. n. 436 del 2005;
che il Tribunale di Bologna in composizione monocratica,
con ordinanza del 5 gennaio 2006 (r.o. n. 116 del
2006), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 27
Cost. – una questione di legittimità costituzionale riguardo a norma non
indicata, plausibilmente identificabile nell’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della
legge n. 271 del 2004;
che dal testo del provvedimento di rimessione, il quale
rinvia ad una
eccezione difensiva non trascritta e ad altre (non meglio indicate e non
trascritte) ordinanze dello stesso Tribunale, emerge che, secondo il giudice a quo, la pena per il reato contestato
sarebbe eccessiva, una volta comparata a quella prevista per «fattispecie
analoghe» come quelle regolate dall’art. 650 cod. pen.
e dall’art. 2 della legge n. 1423 del 1956;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con
atto depositato il 16 maggio 2006, chiedendo che la questione sollevata sia
dichiarata manifestamente inammissibile e, comunque, infondata;
che in punto di ammissibilità la difesa erariale evidenzia
come l’ordinanza di rimessione sia priva di qualunque descrizione della
concreta fattispecie sottoposta a giudizio, e finanche dell’indicazione della
norma sottoposta a censura;
che l’Avvocatura dello Stato riproduce, quanto alla ritenuta
infondatezza della questione, le osservazioni già svolte in occasioni analoghe,
e dunque già riassunte, in questa sede, con riguardo all’intervento spiegato
nel giudizio concernente l’ordinanza r.o. n. 436 del
2005.
Considerato che tutte le ordinanze fin qui descritte sollevano
questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 1 della legge 12
novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione
da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si
trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di
allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis;
che il Tribunale di Verona prospetta l’illegittimità della
previsione sanzionatoria, in particolare, nella
misura in cui non commina una pena equiparabile a quella prevista dagli artt.
650 del codice penale, 157 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 2 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza);
che la norma del citato comma 5-ter dell’art. 14 viene
censurata per i valori asseritamente troppo elevati
della pena edittale, con riferimento generalizzato
agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;
che i giudici a quibus – dopo
aver ricordato che la pena originariamente prevista per il reato di indebito
trattenimento consisteva nell’arresto da sei mesi ad un anno, e che, a séguito
delle modifiche recate dalla legge n. 271 del 2004, la medesima condotta è oggi
punita con la reclusione da uno a quattro anni – rilevano nel complesso che
l’inasprimento sarebbe stato attuato per finalità di carattere processuale (la
legittimazione di una nuova previsione di arresto obbligatorio), senza alcuna
sostanziale modifica del fenomeno criminoso sottostante, e per ciò stesso in
violazione dei princípi di ragionevolezza e
proporzionalità della pena;
che le pene comminate dalla norma censurata sarebbero
palesemente sproporzionate per eccesso rispetto alla gravità effettiva del
fatto incriminato, il quale consisterebbe in un reato di pericolo, non
sintomatico per sé di pericolosità sociale;
che, nel complesso, i rimettenti pongono in comparazione il
trattamento sanzionatorio dell’indebito trattenimento
con quello, assai più mite, previsto da disposizioni ritenute assimilabili,
perché concernenti a loro volta condotte di inottemperanza a provvedimenti
adottati dall’autorità amministrativa per ragioni di sicurezza e di ordine
pubblico, evocando in particolare: l’art. 650 cod. pen.
(recante la rubrica «Inosservanza dei provvedimenti
dell’Autorità»), che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad euro
206; l’art. 2 della legge n. 1423 del 1956, relativo alla contravvenzione al
foglio di via obbligatorio, punita con l’arresto da uno a sei mesi; l’art. 157 t.u.l.p.s., pure concernente
contravvenzioni al foglio di via obbligatorio, punito con l’arresto da uno a
sei mesi (in particolare, per il riferimento a tale fattispecie, le ordinanze r.o. nn. 66, 67 e 127 del 2006); l’art. 163 dello stesso t.u.l.p.s., che sanziona con la medesima
pena la contravvenzione alle prescrizioni impartite con il foglio di via
obbligatorio (r.o. n. 5 del 2006);
che il Tribunale di Verona, in particolare, deduce una
violazione del principio di uguaglianza anche dal raffronto tra la pena
collegata ad un «reato ostacolo» – quale sarebbe l’illecito di indebito
trattenimento, asseritamente configurato al fine di
prevenire la lesione di beni giuridici sostanziali – e quella assai più lieve
che l’ordinamento commina per molte delle condotte concretamente lesive degli
stessi beni (r.o. nn. 66, 67 e 127 del 2006);
che alcuni dei giudici a quibus,
inoltre, istituiscono una comparazione tra la norma censurata e talune
previsioni incriminatrici caratterizzate da analoghi
livelli sanzionatori, riguardanti condotte ritenute
assai più gravi, evocando in particolare alcune figure di indebito reingresso
dello straniero nel territorio dello Stato (art. 13, comma 13-bis, primo
e secondo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998) e
l’inosservanza di obblighi e prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale
con l’obbligo o il divieto di soggiorno (art. 9, secondo comma, della legge n.
1423 del 1956);
che tutte le ordinanze di rimessione prospettano il contrasto
tra la norma censurata ed il terzo comma dell’art. 27 Cost., in quanto la
relativa previsione sanzionatoria, essendo priva di
proporzionalità rispetto al fatto incriminato, non potrebbe assolvere alla
necessaria funzione rieducativa della pena;
che, data la pertinenza di tutte le questioni sollevate al
trattamento sanzionatorio del reato previsto
dall’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs.
n. 286 del 1998, può essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che la questione proposta dal Tribunale di Trieste con
ordinanza del 1° aprile 2005 (r.o. n. 436 del 2005),
e le questioni sollevate dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo (r.o. nn. 79, 117, 118, 119, 120 e 121 del 2006), risultano
manifestamente inammissibili, posto che i rimettenti
non hanno svolto alcuna considerazione in punto di rilevanza delle questioni
medesime nei giudizi a quibus (tra le
molte, ordinanze
n. 136, n. 205
e n. 308 del 2007);
che anche la questione sollevata dal Tribunale di Bologna è
manifestamente inammissibile, atteso che è priva di una esplicita indicazione
della norma censurata, che la motivazione in punto di non manifesta
infondatezza si esaurisce sostanzialmente in un rinvio ad atti diversi e non
trascritti (ex multis, ordinanza n. 75 del
2007), e che la rilevanza nel giudizio a quo è motivata in senso
contraddittorio rispetto alla censura presumibilmente prospettata (collegando
all’ipotetico accoglimento della questione una sopravvenuta insussistenza del
reato);
che le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, pure
concernenti l’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1 della
legge n. 271 del 2004, sono sostanzialmente identiche a quelle che questa Corte
ha già dichiarato inammissibili con la sentenza n. 22 del 2007 e manifestamente
inammissibili con l’ordinanza n. 167 del 2007;
che dunque, non essendovi ragione per discostarsi dalle
valutazioni recentemente compiute, deve dichiararsi la manifesta
inammissibilità anche delle questioni in esame.
per
questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito
dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante
disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la
pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza
giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente
comma 5-bis, sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dai Tribunali di Trieste,
Modena, Chiavari, Verona, Venezia e Bologna, e dalla Corte di appello di
Venezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2007.