ORDINANZA N. 335
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 29, comma 1, lettera b-bis),
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
promosso con ordinanza del 7 giugno 2006 dal Tribunale di Firenze sul ricorso
proposto da M.S. contro il Ministero dell’interno ed il Prefetto di Firenze,
iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2,
prima serie speciale, dell’anno 2007.
Udito
nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 il Giudice relatore Maria Rita
Saulle.
Ritenuto che, con
ordinanza del 7 giugno 2006, il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica,
ha sollevato in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione
questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in
cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico
solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento
a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale»;
che
il giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnazione
del provvedimento con il quale, in applicazione del disposto di cui all’art. 29
del d.lgs. n. 286 del 1998, l’Autorità amministrativa competente ha rigettato
la richiesta avanzata da una cittadina di nazionalità ucraina, regolarmente
presente sul territorio dello Stato, di ricongiungimento con la propria figlia,
in considerazione della raggiunta maggiore età di quest’ultima;
che,
secondo quanto riferito dal rimettente, la ricorrente ha dimostrato in giudizio
che la propria figlia maggiorenne, residente in Ucraina, risulterebbe priva sia
di fonti autonome di reddito sia del padre o di altri parenti prossimi che
possano provvedere al suo sostentamento;
che,
alla luce di tali premesse, il giudice rimettente dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera b-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui «limita lingresso della maggiorenne non autosufficiente a
carico, alla sola ipotesi che la mancata autosufficienza dipenda da incapacità
derivante da stato di salute», in quanto, trattandosi di diritto indisponibile,
il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione dovrebbe
comportare, anche nei riguardi degli stranieri, un trattamento identico delle
situazioni sostanziali, afferenti a diritti indisponibili, che risultino
omogenee;
che
il rimettente osserva, al riguardo, che, mentre ai fini del ricongiungimento
dei genitori «a carico» disciplinato dal comma 1, lettera c), del medesimo art. 29
rileverebbero le circostanze oggettive, a seconda dei casi, dell’assenza di
altri figli nel Paese di origine, ovvero dell’impossibilità di questi di
provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute, il
ricongiungimento dei figli maggiorenni risulterebbe condizionato all’accertamento
del fatto che «la dipendenza economica dipenda da una situazione fisica
soggettiva assolutamente impeditiva dell’esercizio di una attività lavorativa»,
non essendo invece sufficiente la dimostrazione della «condizione di assenza di
ulteriori membri della famiglia che possano provvedere al sostentamento del
figlio»;
che,
a giudizio del rimettente, «la ratio
della differenza di presupposti» fra le fattispecie di ricongiungimento
richiamate non potrebbe rinvenirsi «nella presunzione che il figlio (più
giovane del genitore) possa» (e quindi «debba») «trovarsi un’occupazione», in
quanto ciò si tradurrebbe in un’indagine sulla colpevolezza dello stato di
bisogno non richiesta dal legislatore per il genitore «a carico», in violazione
dell’art. 3 Cost.;
che,
inoltre, ad avviso del giudice a quo,
la norma censurata violerebbe anche l’art. 29 Cost.,
che riconosce i diritti della famiglia, nell’ambito dei quali dovrebbero
annoverarsi, in relazione al «figlio naturale riconosciuto», anche quelli della
«famiglia non fondata sul matrimonio», nonché l’art. 30 Cost.,
in quanto «la limitazione al riconoscimento dei diritti della famiglia ai soli
figli minorenni» non troverebbe «alcun riscontro» in detto precetto
costituzionale;
che,
in particolare, sotto tale ultimo profilo, il rimettente osserva che non
«appare sufficiente riconoscere che il mantenimento possa avvenire in forma
indiretta mediante invio delle somme necessarie nel Paese di origine, poiché i
doveri che incombono verso i figli richiamati dall’art. 30 Cost.»
non si limitano «al solo aspetto economico», ma coinvolgono «anche doveri a
carattere non patrimoniale, inscindibilmente connessi ai primi», che
necessitano «di un diretto contatto fra genitori e prole».
Considerato che la questione
di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30
della Costituzione, dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica concerne
l’art. 29, comma 1, lettera b-bis),
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), «nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del
figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa
provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che
comporti invalidità totale»;
che,
in particolare, la disposizione, nella formulazione vigente al momento dell’ordinanza
di rimessione, consentiva il ricongiungimento dei figli maggiorenni allorché
risultasse che costoro non potessero «per ragioni oggettive provvedere al
proprio sostentamento a causa del loro stato di salute» comportante «invalidità
totale»;
che,
nelle more del presente giudizio, la disposizione impugnata è stata modificata dall’art.
2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE
relativa al diritto al ricongiungimento familiare);
che,
tuttavia, anche in virtù del citato ius superveniens, il ricongiungimento dei figli maggiorenni
risulta tuttora subordinato alla circostanza che essi «permanentemente non
possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del
loro stato di salute»;
che,
pertanto, la richiamata modifica normativa non incide sui termini della
questione di legittimità costituzionale rimessa al giudizio di questa Corte,
permanendo anche nella formulazione attuale ai fini dell’esercizio del
diritto in questione la necessità dell’accertamento che lo stato di
bisogno del figlio maggiorenne di cui si chiede il ricongiungimento sia
determinato dalle sue condizioni di salute;
che,
quanto al merito della questione sollevata, questa Corte ha già avuto modo di
affermare che «l’inviolabilità del diritto all’unità familiare è certamente
invocabile e deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia
nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al
ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori»; mentre,
nei casi di ricongiungimento tra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal
nucleo di origine, e genitori, il legislatore ben può bilanciare «linteresse allaffetto»
con altri interessi meritevoli di tutela (sentenza n. 224 del
2005 e ordinanze
n. 368 del 2006 e n. 464 del 2005),
a condizione che le scelte «non risultino manifestamente irragionevoli» (ordinanza n. 232
del 2001);
che questa giurisprudenza ha chiarito, altresì, con
riferimento al diritto al ricongiungimento familiare, che la discrezionalità
del legislatore risulta ancora più ampia «in quanto il concetto di solidarietà
non implica necessariamente quello di convivenza, essendo ben possibile
adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza» (ordinanza n. 368
del 2006 e sentenza
n. 224 del 2005);
che,
pertanto, ove si consideri che il legislatore può regolare laccesso
degli stranieri sul territorio dello Stato sulla base di scelte che tengano
conto di un «corretto bilanciamento dei valori in gioco», non risulta
irragionevole consentire il ricongiungimento dei figli maggiorenni nelle sole
ipotesi in cui vi sia una situazione di bisogno determinata dall’impossibilità
permanente di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, a causa
del loro stato di salute;
che, quanto alla ritenuta violazione dell’art. 3 Cost., per l’asserita disparità di trattamento fra la
disciplina riservata al ricongiungimento del genitore per il quale
sarebbe sufficiente l’assenza di figli nel Paese di origine che possano
provvedere al suo sostentamento e quella prevista per il figlio
maggiorenne (essendo, in tal caso, richiesto che lo stato di bisogno sia
determinato da ragioni di salute che impediscono permanentemente di provvedere
alle proprie esigenze di vita), il giudizio di comparazione tra le due
situazioni prospettato dal giudice rimettente si rivela impraticabile, attesa
la loro eterogeneità;
che, infatti, solo per il figlio maggiorenne può ragionevolmente
ritenersi che l’eventuale situazione di dipendenza economica dal proprio
genitore sia legata a fattori contingenti e, conseguentemente, destinata a
risolversi, salvo appunto il caso di uno stato di malattia che ne pregiudichi
irreversibilmente la capacità lavorativa;
che, pertanto, la questione sollevata dal Tribunale
di Firenze in composizione monocratica si rivela manifestamente infondata sotto
ogni profilo;
che tali rilievi consentono a questa Corte di
prescindere dal fatto che il giudice rimettente abbia del tutto omesso di considerare
che la norma censurata anche nel testo vigente al momento dell’ordinanza
e prima della formale attuazione nell’ordinamento italiano avvenuta con il
citato d.lgs. n. 5 del 2007 risulta conforme a quella dettata dall’art.
4, comma 2, lettera b), della direttiva
22 settembre 2003, n. 2003/86/CE (Direttiva del Consiglio relativa al diritto
al ricongiungimento familiare), la quale espressamente prevede che gli Stati
membri possano autorizzare l’ingresso dei «figli adulti non coniugati del
soggiornante, o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire
alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute».
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30
della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2007.
F.to:
Maria
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in