SENTENZA N. 320
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 443 del
codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 della legge 20 febbraio
2006 n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di
inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell’art. 10 della stessa legge, promossi
con ordinanze del 21 marzo 2006 dalla Corte militare d’appello, sezione
distaccata di Verona, del 6 aprile e del 28 aprile 2006 dalla Corte d’appello
di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 275 e 589 del registro ordinanze
2006 ed al n. 115 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
36, prima serie speciale, dell’anno 2006 e nn. 1 e 12, prima serie speciale,
dell’anno 2007.
Udito nella camera di consiglio del 4
luglio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto in fatto
1. – Con l’ordinanza in epigrafe,
Il giudice a quo, investito
dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria
emessa a seguito di giudizio abbreviato, ritiene che le norme impugnate – le
quali imporrebbero, nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità del
gravame – ledano, anzitutto, il principio di parità delle parti nel processo,
sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost.
A seguito della novella, infatti, il pubblico
ministero – ormai privo di ogni possibilità di contrastare l’accesso dell’imputato
al giudizio abbreviato – verrebbe a perdere in modo pressoché completo la
facoltà di appellare la sentenza emessa dal giudice di primo grado: potendo
tale facoltà esercitarsi, da parte dell’organo dell’accusa, solo nella
«marginale» ipotesi della sentenza di condanna che modifica il titolo del reato
(art. 443, comma 3, cod. proc. pen.). Il dubbio di costituzionalità assumerebbe
consistenza, d’altra parte, proprio alla luce di quanto affermato da questa
Corte con riguardo alla precedente limitazione del potere di appello del
pubblico ministero nel giudizio abbreviato, relativa alle sentenze di condanna
che lascino inalterato il titolo del reato: limitazione ritenuta legittima sia
perché costituente – assieme alla riduzione della pena – il «corrispettivo» per
la rinuncia al dibattimento da parte dell’imputato, con opzione che favorisce
una più rapida definizione dei processi; sia perché concernente situazioni
nelle quali la pretesa punitiva ha trovato comunque realizzazione (sentenza n. 363 del
1991 e ordinanza
n. 421 del 2001). Quest’ultima decisiva condizione viene, per contro, a
mancare nel nuovo assetto normativo, che – col rendere inappellabili le
sentenze di proscioglimento – «mutila le prerogative della parte pubblica in
modo generalizzato e proprio nell’aspetto più saliente del suo interesse ad
impugnare».
Ne deriverebbe, quindi, una asimmetria che oltrepassa la soglia della
compatibilità con il parametro costituzionale evocato: giacché, è ben vero che
il principio di parità delle parti non implica necessariamente l’identità tra i
poteri processuali del pubblico ministero e dell’imputato; ma è altrettanto
vero che – sempre alla stregua della citata sentenza n. 363 del
1991 – la diversità di trattamento potrebbe essere giustificata unicamente
dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, o dalla
funzione allo stesso affidata, ovvero da esigenze connesse alla corretta
amministrazione della giustizia. Ipotesi, queste, non ravvisabili nella specie.
Ad avviso del rimettente, le norme impugnate si porrebbero altresì in
contrasto con l’art. 112 Cost.: e ciò avuto riguardo segnatamente al dictum della sentenza n. 98 del
1994 di questa Corte, secondo cui la configurazione dei poteri del pubblico
ministero – ancorché affidata alla legge ordinaria – potrebbe essere censurata
per irragionevolezza se i poteri stessi, nel loro complesso, dovessero
risultare inidonei all’assolvimento dei compiti funzionali all’esercizio
dell’azione penale. Tale «situazione-limite» si sarebbe puntualmente realizzata
per effetto dell’art. 2 della legge n. 46 del 2006: giacché – introducendo un
limite «generale ed indifferenziato» al potere del pubblico ministero di
chiedere il riesame nel merito, da parte di un giudice superiore, delle
sentenze che abbiano respinto la pretesa punitiva – la disposizione censurata
avrebbe pregiudicato il «nucleo essenziale» delle attribuzioni prefigurate dal
parametro costituzionale in parola.
Il giudice a quo reputa inoltre
compromesso l’art. 3 Cost., rilevando come sia del tutto irrazionale che, nel
giudizio abbreviato, la parte pubblica risulti abilitata ad appellare in
situazioni nelle quali la pretesa punitiva è stata accolta solo in parte
(sentenze di condanna modificative del titolo del reato); e non fruisca,
invece, di analogo potere nella «più significativa» ipotesi in cui la pretesa
punitiva è stata totalmente disattesa (sentenze di proscioglimento).
Al riguardo, non gioverebbe obiettare – sempre ad avviso del rimettente –
che il pubblico ministero può comunque impugnare le sentenze di proscioglimento
con ricorso per cassazione, e nei più ampi termini conseguenti alla
riformulazione delle lettere d) ed e) dell’art. 606, comma 1, cod. proc.
pen. ad opera dell’art. 8 della stessa legge n. 46 del 2006. Anche dopo
l’ampliamento dei motivi deducibili, il ricorso per cassazione resta, infatti,
un mezzo di impugnazione «a critica vincolata»: mentre l’appello è un mezzo di
gravame «a critica libera», che consente di censurare la sentenza per la sua
«eventuale intrinseca ingiustizia». Non solo: per tal verso, il nuovo assetto
delle impugnazioni genererebbe ulteriori sospetti di incostituzionalità,
giacché – trasformando il giudice di legittimità «in un sostanziale giudice di
merito con competenza estesa all’intero territorio nazionale» – comporterebbe
un ineluttabile aumento dei processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione,
con altrettanto ineluttabile allungamento dei relativi tempi di definizione.
Nel caso, infatti, di annullamento della sentenza di proscioglimento di primo
grado da parte del giudice di legittimità, potrebbero occorrere non meno di
cinque gradi di giudizio per pervenire ad una pronuncia definitiva (primo
grado; giudizio di cassazione promosso dal pubblico ministero; nuovo primo
grado; appello e ricorso per cassazione dell’imputato contro l’eventuale
sentenza di condanna): con conseguente lesione anche del principio di
ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, ultima
parte, Cost.
In pari tempo, la possibilità che
2. – Analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 443 cod.
proc. pen., come modificato dall’art. 2 della legge n. 46 del 2006, e dell’art.
10, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, è sollevata, con ordinanza emessa il
6 aprile 2006 (r.o. n. 589 del 2006), dalla Corte d’appello di Milano in
riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.
A seguito della riforma, infatti, l’imputato verrebbe privato del diritto
di appellare la sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato solo «su
aspetti […] secondari» (quale, in specie, la diversa formula assolutoria),
conservando comunque la facoltà di dolersi nel merito della pronuncia che
affermi la sua colpevolezza. All’esatto opposto, la parte pubblica resterebbe
legittimata a proporre appello esclusivamente «su questioni secondarie» (qualificazione del fatto o
quantificazione della pena): perdendo, viceversa, il potere di appellare nei
casi in cui «più penetrante dovrebbe essere la vigilanza sulla corretta
amministrazione della giustizia».
In proposito, il rimettente ricorda come questa Corte abbia ritenuto
legittima, proprio con riferimento al giudizio abbreviato, una «limitata
asimmetria» dei poteri di impugnazione delle parti, in considerazione delle
peculiarità del rito speciale e delle finalità deflattive ad esso sottese.
Nella specie, tuttavia, non sarebbe possibile individuare alcun valore
costituzionale atto a «bilanciare e legittimare» la disposta «mutilazione» del
potere di impugnazione della parte pubblica. Dai lavori preparatori della
riforma si desumerebbe, infatti, che la disciplina censurata è stata suggerita
non già dalle finalità deflattive proprie del giudizio abbreviato, o comunque
da obiettivi di semplificazione processuale; quanto piuttosto dalla convinzione
che all’imputato – diversamente che alla parte pubblica – vada comunque
assicurata, nel caso di condanna, «una “seconda chance” di merito»: e ciò anche al fine di dare attuazione all’art.
2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22
novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, il
quale prevede il diritto dell’imputato a far riesaminare da una giurisdizione
superiore l’affermazione della propria colpevolezza.
Tale giustificazione – ad avviso del rimettente – si rivelerebbe peraltro
fallace, in quanto il comma 2 dell’art. 2 del Protocollo addizionale prevede espressamente
che possa derogarsi al principio in esso affermato, allorché l’imputato sia
stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo
proscioglimento: eccezione, questa, da ritenere evidentemente riferita
all’ipotesi dell’impugnazione della sentenza di proscioglimento di primo grado
ad opera della parte pubblica. Ma, anche a voler diversamente opinare sul
punto, la previsione del diritto dell’imputato ad un doppio grado di
giurisdizione di merito non comporterebbe, comunque, la necessaria ablazione
dell’analogo diritto delle altre parti: ben potendo la statuizione del
Protocollo essere realizzata con una riforma organica del sistema delle
impugnazioni, piuttosto che con la sottrazione totale al pubblico ministero del
potere di appellare le sentenze di proscioglimento.
La soluzione normativa censurata non potrebbe essere giustificata neppure
con l’ulteriore argomento – desumibile anch’esso dai lavori preparatori –
stando al quale sarebbe «incongruo» che il giudice dell’appello, che ha una
cognizione essenzialmente “cartolare” del materiale probatorio, possa ribaltare
la sentenza di proscioglimento emessa da altro giudice – quale quello di primo
grado – che ha invece assistito alla formazione della prova nel contraddittorio
tra le parti. Tale argomento − rileva il rimettente − oltre a non
poter valere per il giudizio abbreviato (che ha carattere “cartolare” anche in
primo grado), non spiegherebbe comunque perché un «giudizio sulle carte» di
proscioglimento «abbia maggior dignità di analogo giudizio di condanna»: con la
conseguenza che l’esito logico della tesi avversata dovrebbe essere, semmai,
l’inappellabilità «di tutte le sentenze per chiunque».
Un ulteriore e conclusivo profilo di irragionevolezza delle norme
denunciate sarebbe insito nel fatto che esse consentono al pubblico ministero
di appellare le sentenze di condanna – onde ottenere, evidentemente, una
sanzione più grave – a fronte di una affermazione di responsabilità che pure in
parte soddisfa la pretesa della parte pubblica; mentre gli negano il potere
appellare le sentenze di proscioglimento, che vedono, invece, detta parte
«totalmente soccombente».
3. – Le disposizioni degli artt. 443 cod. pen. pen., come modificato
dall’art. 2 della legge n. 46 del 2006, e dell’art. 10, comma 1, 2, e 3, della
legge ora citata, sono censurate, nelle medesime articolazioni precettive,
dalla Corte d’appello di Milano con ulteriore ordinanza emessa il 28 aprile
2006 (r.o. n. 115 del 2007), in relazione agli artt. 3 e 111 Cost.
Il giudice a quo – chiamato
anch’esso a pronunciarsi sull’appello proposto dal pubblico ministero avverso
una sentenza assolutoria emessa a seguito di giudizio abbreviato – ritiene che
le disposizioni censurate ledano in modo evidente il principio di parità tra le
parti del processo, sancito dall’art. 111 Cost.
Premesso che la condizione di parità, evocata dalla norma costituzionale,
non può intendersi limitata alla sola fase di acquisizione della prova, ma deve
permanere lungo tutto l’arco del processo, fino alla sentenza definitiva, il
rimettente rileva come la riforma crei un palese, quanto irragionevole
squilibrio tra i contendenti, sottraendo ad uno solo di essi lo strumento
processuale necessario per vedere affermata la pretesa fondamentale di cui è
portatore. Rendendo inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunziate in
esito al giudizio abbreviato, la riforma avrebbe, infatti, privato totalmente
il pubblico ministero del potere di far valere la pretesa punitiva nei
confronti di soggetti contro i quali è stata promossa l’azione penale;
lasciando integro, invece, il potere dell’imputato di impugnare la decisione
che lo vede «soccombente», rispetto alla pretesa di vedersi riconosciuto
innocente.
Si tratterebbe di un’asimmetria talmente radicale da non poter trovare
giustificazione neppure nell’esigenza di garantire la ragionevole durata del
processo, avuto riguardo alle finalità “acceleratorie” proprie del giudizio
abbreviato: finalità in relazione alle quali questa Corte ha ritenuto, per
contro, costituzionalmente legittima la preclusione dell’appello del pubblico
ministero contro le sentenze di condanna che non modifichino il titolo del
reato (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.).
A ciò si aggiungerebbe l’intrinseca irragionevolezza di un assetto nel
quale il pubblico ministero resta legittimato ad appellare talune delle
sentenze di condanna, mentre non può appellare le sentenze di proscioglimento.
Le norme censurate determinerebbero, infine, una irragionevole disparità
di trattamento tra il pubblico ministero e la parte civile. Quest’ultima –
secondo il giudice a quo – avrebbe infatti conservato, anche dopo
la riforma, la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di
proscioglimento: con la conseguenza che l’interesse della parte privata al
risarcimento dei danni verrebbe, contro ogni logica, a godere di una tutela più
ampia rispetto a quella accordata alla pretesa punitiva dello Stato, fatta
valere dalla pubblica accusa.
Considerato in diritto
1. –
Le disposizioni impugnate violerebbero, in particolare, il principio di
parità delle parti nel processo, enunciato dall’art. 111, secondo comma, della
Costituzione. Per effetto di esse, infatti, il pubblico ministero – già privo
della possibilità di contrastare l’accesso dell’imputato al giudizio abbreviato
– si vedrebbe sottratto quasi completamente il potere di appello avverso le
sentenze pronunciate a conclusione di tale rito speciale, anche quando – come,
appunto, nei casi di proscioglimento – emerga con più forza il suo interesse ad
impugnare.
Tale limitazione impedirebbe, altresì, all’organo della pubblica accusa
di assolvere i compiti previsti dall’art. 112 Cost. in ordine all’effettivo e
funzionale esercizio dell’azione penale, violando, così, anche quest’ultimo
precetto fondamentale.
Ad avviso della Corte rimettente, sarebbe inoltre compromesso l’art. 3
Cost., dovendosi ritenere del tutto irragionevole che, nel giudizio abbreviato,
la parte pubblica sia abilitata a proporre appello contro la sentenza di
condanna che modifica il titolo del reato (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.),
e dunque in situazioni nelle quali la pretesa punitiva è stata accolta solo in
parte; mentre non goda di analogo potere nella «più significativa» ipotesi in
cui la pretesa punitiva è stata completamente respinta (com’è nel caso della
sentenza di proscioglimento).
Da ultimo, la possibilità, per l’accusa, di proporre, quale unico rimedio
impugnatorio avverso la sentenza di proscioglimento, il ricorso per cassazione
– sia pure nei più ampi limiti conseguenti alla modifica apportata dalla stessa
legge n. 46 del 2006 all’art. 606 cod. proc. pen. – non solo non escluderebbe i
vulnera denunciati, ma farebbe
emergere ulteriori profili di illegittimità costituzionale. Il nuovo assetto
normativo, infatti, da un lato determinerebbe – in contrasto con il principio
della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma,
ultima parte, Cost. – un ineluttabile aumento dei procedimenti pendenti dinanzi
alla Corte di cassazione e, conseguentemente, dei relativi tempi di
definizione; dall’altro lato, snaturerebbe il ruolo della Corte di legittimità
– quale delineato dall’art. 111, settimo comma, Cost. – trasformandola, nella
sostanza, in un «giudice di merito con competenza estesa all’intero territorio
nazionale».
2. – Le disposizioni di cui all’art. 443 cod. proc. pen., come modificato
dall’art. 2 della legge n. 46 del 2006, e all’art. 10, commi 1, 2 e 3, di tale
legge, vengono censurate anche dalla Corte d’appello di Milano, con due
ordinanze di tenore in larga parte analogo.
Anche secondo tale giudice rimettente, la previsione della inappellabilità
delle sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato
risulterebbe incompatibile con il principio di parità delle parti nel processo,
stabilito dall’art. 111, secondo comma, Cost. In conseguenza delle norme
denunciate, infatti, l’imputato perderebbe il diritto di appellare solo in
rapporto ad aspetti «secondari», quale la diversa formula assolutoria:
conservando, comunque, la facoltà di dolersi nel merito della decisione che lo
veda «soccombente», rispetto alla propria affermazione di innocenza. Tutt’al
contrario, il pubblico ministero potrebbe proporre appello solo su «questioni
secondarie», come nell’ipotesi di sentenza di condanna che qualifichi
diversamente il fatto (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.); mentre non fruirebbe
del potere di appello nei casi – quelli, appunto, di proscioglimento – in cui
«più penetrante dovrebbe essere la vigilanza sulla corretta amministrazione
della giustizia».
La sola ordinanza r.o. n. 115 del 2007 denuncia, infine, anche la
irragionevole disparità di trattamento indotta dalle disposizioni censurate tra
il pubblico ministero e la parte civile. Quest’ultima parte – secondo il
giudice a quo – avrebbe infatti
conservato, anche dopo la riforma, il potere di appellare le sentenze di
proscioglimento: con l’illogica conseguenza che – stante la maggiore ampiezza
del rimedio impugnatorio accordato all’«accusa privata» – l’interesse al
risarcimento del danno, di cui questa è portatrice, verrebbe a fruire di una
maggiore tutela rispetto alla pretesa punitiva azionata dalla parte pubblica.
3. – Le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto le medesime norme e
sollevano questioni in larga misura analoghe, onde i relativi giudizi vanno
riuniti per essere definiti con unica decisione.
4. – In riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost., la questione è
fondata.
Giova premettere che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il
principio di parità delle parti processuali – enunciato attualmente in forma
autonoma dal secondo comma dell’art. 111 Cost., aggiunto dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ma già pacificamente insito nel
pregresso sistema dei valori costituzionali – non comporta necessariamente, nel
processo penale, l’identità tra i poteri del pubblico ministero e quelli
dell’imputato. Stanti le fisiologiche differenze che connotano le posizioni
delle due parti necessarie del processo penale, ripartizioni asimmetriche di
poteri tra le parti stesse sono compatibili con il principio di parità, ad una
duplice condizione: e, cioè, che tali asimmetrie, per un verso, trovino
un’adeguata ratio giustificatrice nel
ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e
corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo
sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro
verso, risultino comunque contenute – anche in un’ottica di complessivo riequilibrio
delle posizioni delle parti – entro i limiti della ragionevolezza (da ultimo, sentenza n. 26 del
2007; si vedano, altresì, ex plurimis,
le sentenze n.
98 del 1994 e n.
432 del 1992; e le ordinanze n. 46 del
2004 e n.
165 del 2003).
5. – Ciò premesso, va rilevato come la disciplina del giudizio abbreviato
contemplasse, sin dall’origine, limiti all’appellabilità della sentenza, volti
segnatamente ad evitare che il giudizio svoltosi in primo grado con tale rito
vedesse ritardata «la sua completa definizione» per effetto dell’applicazione
dell’ordinario regime delle impugnazioni; con il rischio di compromettere il
fine deflattivo del procedimento speciale (così la relazione al progetto
preliminare del codice di procedura penale del 1988). In base all’originario
art. 443 cod. proc. pen., tali limiti erano ripartiti in modo sostanzialmente
paritario fra le parti: ad entrambe era infatti inibito l’appello contro le
sentenze di proscioglimento, ove diretto ad ottenere una diversa formula, e
contro le sentenze che applichino sanzioni sostitutive (comma 1); al solo
imputato, l’appello contro le sentenze di condanna a pena che comunque non deve
essere eseguita, o alla sola pena pecuniaria (comma 2); al solo pubblico
ministero, l’appello contro le sentenze di condanna, salvo che modifichino il
titolo del reato (comma 3).
Successivi interventi, dapprima di questa Corte (sentenza n. 363 del
1991) e poi del legislatore (art. 31 della legge 16 dicembre 1999, n. 479),
determinarono, tuttavia, la totale rimozione dei limiti all’impugnazione
relativi al solo imputato e la soppressione, altresì, di quello – comune ad
ambedue le parti – concernente le sentenze che applicano sanzioni sostitutive;
a fronte, invece, della permanenza del limite relativo al solo pubblico ministero.
La preclusione dell’appello della parte pubblica contro le sentenze di condanna
non modificative del titolo del reato fu ritenuta, in particolare, dalla Corte
non lesiva del principio di parità tra accusa e difesa, in quanto giustificata,
per un verso, dall’«obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei
processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato»; e, per un altro
verso, dalla circostanza che le sentenze sottratte all’appello segnavano
comunque «la realizzazione della pretesa punitiva» fatta valere con l’azione
intrapresa: avendo il legislatore privilegiato – con scelta «incensurabile sul
piano della ragionevolezza, in quanto proporzionata al fine preminente della
speditezza del processo» – «l’effettiva irrogazione della pena […] rispetto
alla sua piena aderenza alla natura del reato contestato» (sentenza n. 363 del 1991
e ordinanza n.
305 del 1992).
6. – In pari tempo, peraltro, anche la struttura complessiva del giudizio
abbreviato – caratterizzata inizialmente dalle tre condizioni della rinuncia
dell’imputato al contraddittorio nella formazione della prova, in cambio di una
riduzione di pena in caso di condanna; del consenso del pubblico ministero; e
della possibilità di decidere il processo sulla base dei soli atti del fascicolo
delle indagini – subiva profondi mutamenti.
Pronunce di questa Corte introdussero, anzitutto, l’obbligo del pubblico
ministero di enunciare le ragioni del proprio dissenso e il controllo del
giudice, a dibattimento concluso, sulla fondatezza di tali ragioni (sentenze n. 81 del
1991, n. 183
e n. 66 del 1990).
Avuto riguardo, poi, all’eventualità in cui il dissenso fosse motivato con
l’impossibilità di definire il processo allo stato degli atti per carenze
investigative addebitabili alla stessa parte pubblica, questa Corte auspicò
l’introduzione, da parte del legislatore, di un meccanismo di integrazione
probatoria (sentenza
n. 92 del 1992); negando, per contro, che il problema potesse essere
risolto con la semplice soppressione del requisito del consenso. Si osservò,
infatti, che tale ultima operazione avrebbe reso necessaria – a fini di
«riequilibrio “interno” dell’istituto» – tanto una nuova disciplina sul diritto
alla prova del pubblico ministero; quanto una revisione dei limiti all’appello
del medesimo: essendo tali limiti razionalmente giustificabili, «in linea di
principio», «solo se collegati al […] consenso» della parte che li subiva (sentenza n. 442 del
1994 e ordinanza
n. 33 del 1998).
Gli auspici formulati dalla Corte furono recepiti – ma solo in parte –
dalla legge n. 479 del 1999. Privato il pubblico ministero del potere di
interloquire sulla scelta del rito, la novella ha configurato l’accesso al
giudizio abbreviato come un vero e proprio «diritto» dell’imputato che ne
faccia richiesta, non più subordinato ad un vaglio giudiziale circa la
possibilità di decidere il processo «allo stato degli atti»: essendosi previsto
– come rimedio alle eventuali carenze degli atti investigativi – un ampio
potere di integrazione probatoria officiosa da parte del giudice. Si è
stabilito, inoltre, che lo stesso imputato possa condizionare la propria
richiesta ad una specifica integrazione probatoria, purché compatibile con le
finalità di economia processuale proprie del procedimento. Quanto ai poteri
probatori del pubblico ministero, essi risultano circoscritti alla facoltà di
prova contraria, nel caso di richiesta di giudizio abbreviato «condizionata»;
mentre è rimasta ferma la preclusione all’appello della pubblica accusa, di cui
all’art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Anche dopo la novella del 1999,
7. – Si innesta su tale panorama l’intervento attuato dalla legge n. 46
del 2006, il cui art. 2 – oggetto delle odierne censure – sopprimendo l’inciso
finale del comma 1 dell’art. 443 cod. proc. pen. («quando l’appello tende ad
ottenere una diversa formula»), ha precluso in via generale, tanto al pubblico
ministero che all’imputato, l’appello contro le sentenze di proscioglimento
emesse a seguito di giudizio abbreviato.
La modifica rappresenta un tassello del più ampio disegno – evocato dallo
stesso titolo della legge – volto a configurare l’inappellabilità delle
sentenze di proscioglimento come regola valevole nell’intero ordinamento
processuale penale: e dunque anche – e prima di tutto – nell’ambito del rito
ordinario. Secondo quanto può desumersi dai lavori parlamentari, il
coinvolgimento in tale disegno del giudizio abbreviato non risponde – negli
intenti del legislatore – a finalità “proprie”, distinte da quelle addotte a
sostegno dell’intervento nella sua globalità: quali, in ipotesi, quelle di
incrementare la componente “premiale” del rito alternativo, o la sua attitudine
“acceleratoria” della definizione dei processi. La disposizione oggi censurata
viene infatti qualificata, in detti lavori, come semplice norma «di raccordo» o
«di coordinamento», rispetto all’intervento attuato nell’ambito del rito
ordinario (così la relazione alla proposta di legge n. 4604/C e l’intervento
del relatore alla Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio 2005).
Con la sentenza
n. 26 del 2007, questa Corte ha dichiarato, peraltro, costituzionalmente
illegittima – per contrasto con il principio di parità delle parti – la
rimozione del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di
proscioglimento pronunciate nel giudizio ordinario (rimozione sancita dall’art.
1 della legge n. 46 del 2006, tramite sostituzione dell’art. 593 cod. proc.
pen.): rilevando come l’asimmetria di poteri fra parte pubblica e imputato che
ne conseguiva – per il suo carattere radicale, generalizzato e unilaterale –
non potesse trovare adeguata giustificazione nelle rationes che, alla stregua dei lavori parlamentari, si collocano
alla radice della riforma (vale a dire: l’asserita impossibilità di considerare
colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio» l’imputato prosciolto in primo
grado; l’esigenza di dare attuazione alle previsioni di determinati atti
internazionali; l’opportunità di evitare che la sentenza di proscioglimento,
emessa da un giudice che – come quello di primo grado – ha assistito alla
formazione della prova nel contraddittorio fra le parti, venga ribaltata da
altro giudice che – come quello di appello – basa invece la sua decisione su
una prova prevalentemente scritta).
8. – L’esito dello scrutinio di costituzionalità non può essere diverso
in rapporto all’omologa previsione ablativa concernente il giudizio abbreviato:
previsione alla quale, tra l’altro, non sarebbe comunque riferibile l’ultima
delle rationes appena sopra indicate,
stante il carattere prevalentemente “cartolare”, anche in primo grado, dei
processi svoltisi con detto rito.
8.1. – Vale evidentemente, anche in rapporto alla norma oggi censurata,
quanto preliminarmente osservato dalla citata sentenza n. 26 del
2007: e, cioè, che al di sotto dell’assimilazione formale delle parti –
«l’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le
sentenze di proscioglimento» (così il novellato art. 443, comma 1, cod. proc.
pen.) – detta norma racchiude «una dissimmetria radicale». A differenza
dell’imputato – il quale resta abilitato ad appellare le sentenze che affermino
la sua responsabilità – il pubblico ministero viene, infatti, totalmente
privato del simmetrico potere di proporre doglianze di merito avverso la pronuncia
che disattenda in modo integrale la pretesa punitiva. Menomazione, questa, che
non può ritenersi compensata dall’ampliamento dei motivi del ricorso per
cassazione, parallelamente operato – peraltro a favore di entrambe le parti –
dall’art. 8 della stessa legge n. 46 del 2006 (modificativo dell’art. 606,
comma 1, cod. proc. pen.): giacché – quale che sia l’effettiva portata dei
nuovi e più ampi casi di ricorso – il rimedio non attinge comunque alla
pienezza del riesame di merito, consentito dall’appello.
È altrettanto evidente, d’altronde, come le considerazioni, sulla cui
scorta questa Corte ha reiteratamente affermato la legittimità dell’originario
limite all’appello della parte pubblica nel giudizio abbreviato, di cui al
comma 3 dell’art. 443 cod. proc. pen., non possano valere con riguardo alla
preclusione che al presente interessa. Come già ricordato, difatti, la
dissimmetria conseguente all’inappellabilità, da parte del pubblico ministero,
delle sentenze di condanna che non modifichino il titolo del reato, è stata
ritenuta «incensurabile sul piano della ragionevolezza in quanto proporzionata
al fine preminente della speditezza del processo», sotteso al giudizio
abbreviato: e ciò perché si tratta di sentenze che – sia pure con una
difformità di ordine «quantitativo» rispetto alle richieste dell’accusa –
implicano comunque la realizzazione della pretesa punitiva azionata. Analoga
valutazione non potrebbe essere ovviamente operata rispetto alla radicale
ablazione del potere di appellare le sentenze di proscioglimento, che quella
pretesa punitiva disattendono viceversa in
toto.
Ma, anche a voler prescindere dalle indicazioni ricavabili dalla
pregressa giurisprudenza costituzionale ora ricordata, deve comunque escludersi
che la suddetta ablazione possa venir giustificata dall’obiettivo di assicurare
una maggiore celerità nella definizione dei processi svoltisi in primo grado
con il rito abbreviato. Maggiore celerità che peraltro – come già rimarcato –
non risulta evocata, a fondamento della norma impugnata, nei lavori
parlamentari; e che neppure è detto si verifichi, stante la possibilità che la
natura, di regola solo rescindente, del giudizio di cassazione determini – nel
caso di impugnazione di una sentenza di proscioglimento viziata – un incremento
dei gradi di giudizio occorrenti per pervenire alla sentenza definitiva.
In proposito, resta infatti assorbente il rilievo che, per costante
affermazione di questa Corte, il valore costituzionale della ragionevole durata
del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) – cui si raccordano le previsioni
normative intese a realizzare economie di tempi e di energie processuali – va
contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 219 del
2004; ordinanze
n. 420 e n.
418 del 2004) e non può essere comunque perseguito «attraverso la totale
soppressione di rilevanti facoltà di una sola delle parti» (sentenza n. 26 del
2007).
Tale conclusione appare tanto più valida a fronte della fisionomia, già
per il resto sensibilmente sbilanciata sul versante della parte pubblica, che –
a seguito dell’evoluzione dianzi ripercorsa – ha attualmente assunto l’istituto
del giudizio abbreviato: con conseguente significativa attenuazione – rispetto
all’assetto d’origine – della valenza del “sacrificio” insito nella rinuncia al
contraddittorio nella formazione della prova, ad opera dell’imputato.
Al riguardo, l’accento cade, anzitutto, sulla soppressione del requisito
del consenso della pubblica accusa ai fini dell’accesso al rito: consenso nel
quale pure questa Corte ebbe ad identificare uno dei presupposti per la
valutazione di ragionevolezza delle previsioni limitative della facoltà di
impugnazione (sentenza
n. 442 del 1994 e ordinanza n. 33 del
1998); e che vale tuttora a giustificare – nel quadro della disciplina dei
riti alternativi – la previsione di inappellabilità della sentenza in caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448, comma 2, cod. proc.
pen.). Trovandosi, di conseguenza, a “subire” una scelta del tutto unilaterale
dell’imputato, da cui deriva la perdita della possibilità di coltivare le
prospettive dell’accusa in dibattimento, il pubblico ministero vede attualmente
circoscritto il suo ruolo, quale parte processuale nel giudizio abbreviato –
ove si eccettui l’eventuale diritto alla prova contraria rispetto alle
integrazioni probatorie richieste dall’imputato – al semplice contributo
dialettico in sede di discussione; mentre la decisione del giudice può ormai
approdare a ricostruzioni del fatto anche totalmente alternative rispetto a
quelle desumibili dagli atti di indagine raccolti dallo stesso pubblico
ministero: e ciò per effetto tanto di integrazioni probatorie officiose o
richieste dall’imputato, quanto di apporti da parte di quest’ultimo, realizzati
– in particolare dopo la legge 7 dicembre 2000, n. 397 (Disposizioni in materia
di indagini difensive) – attraverso lo strumento delle investigazioni
difensive, i cui risultati sono anch’essi utilizzabili nel giudizio abbreviato
(ordinanza n. 57
del 2005).
Ne deriva, in conclusione, un quadro d’assieme antitetico rispetto alla
possibilità di giustificare l’integrale ablazione del potere di appello del
pubblico ministero, avverso le sentenze di proscioglimento, in una prospettiva
di riequilibrio complessivo dei poteri accordati alle parti nell’ambito del
rito de quo.
8.2. – A ciò va aggiunto che la disposizione denunciata ha determinato
anche una intrinseca incoerenza nella disciplina delle impugnazioni del
pubblico ministero, similare a quella indotta – con riferimento al rito
ordinario – dall’art. 1 della stessa n. 46 del 2006 e già censurata da questa
Corte (sentenza
n. 26 del 2007).
A seguito della modifica normativa in esame, infatti, il pubblico
ministero resta privo del potere di proporre appello avverso le sentenze di
proscioglimento, che disattendono completamente le istanze dell’accusa; mentre
mantiene il potere di appellare le sentenze di condanna che mutino il titolo
del reato, le quali invece recepiscono, sia pure parzialmente, le predette
istanze, affermando la responsabilità dell’imputato.
8.3. – Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi
concludersi che la disciplina censurata integra una violazione del principio di
parità delle parti non sorretta da adeguata ratio
giustificativa, ponendosi così in contrasto con l’art. 111, secondo comma,
Cost.
Le residue censure dei giudici rimettenti restano di conseguenza
assorbite.
9. – L’art. 2 della legge n. 46 del 2006 va dichiarato, pertanto,
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, modificando l’art. 443,
comma 1, cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare
contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.
Correlativamente, va dichiarata l’illegittimità costituzionale anche
dell’art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in cui
prevede che l’appello proposto dal pubblico ministero, prima dell’entrata in
vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a
seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile. Tale declaratoria
di incostituzionalità risulta satisfattiva del petitum dei giudici rimettenti, senza che sia necessario un
intervento sui commi 1 e 3 dello stesso art. 10, pure specificamente coinvolti
nello scrutinio dalla Corte d’appello di Milano. Il comma 1, infatti – nello
stabilire che le disposizioni della legge n. 46 del 2006 si applicano «ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima» – si
limita, di per sé, a ribadire il generale principio tempus regit actum, valevole in materia processuale; mentre il
comma 3 – che consente alla parte, il cui appello sia stato dichiarato
inammissibile ai sensi del comma 2, di impugnare la sentenza di proscioglimento
di primo grado con ricorso per cassazione – resta automaticamente inapplicabile
nei casi di specie, venendo meno il presupposto della declaratoria di
inammissibilità dell’appello del pubblico ministero.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al
codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di
proscioglimento), nella parte in cui, modificando l’art. 443, comma 1, del
codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare
contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato;
2) dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n.
46, nella parte in cui prevede che l’appello proposto dal pubblico ministero, prima dell’entrata in
vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a
seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
luglio 2007.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in