Ordinanza n. 282 del 2007

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ORDINANZA N. 282

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                             BILE                                             Presidente

-      Giovanni Maria               FLICK                                              Giudice

-      Francesco                        AMIRANTE                                          "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

-      Franco                             GALLO                                                 "

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

-      Sabino                             CASSESE                                             "

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

-      Paolo Maria                     NAPOLITANO                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza del 3 gennaio 2006 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra l’I.N.A.I.L. e Gian Carlo Carini, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visti l’atto di costituzione dell’I.N.A.I.L. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l’avvocato Andrea Rossi per l’I.N.A.I.L. e l’avvocato dello Stato Gabriella

Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso in via di regresso, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro un datore di lavoro, il Tribunale di Piacenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 112, quinto comma, del d. P. R. n. 1124 del 1965, «in relazione all’art. 444 c.p.p.»;

che il rimettente deduce che la norma censurata contiene due distinti precetti: la prima parte (secondo cui «il giudizio di cui all’art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo») configura infatti un’ipotesi di decadenza dall’azione e disciplina il caso in cui, mancando un accertamento del fatto reato in sede penale, l’INAIL chieda al giudice civile di accertare l’esistenza del fatto medesimo e la responsabilità del datore di lavoro; la seconda parte (secondo la quale «l’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile») prevede invece un’ipotesi di prescrizione che si applica quando in sede penale sia stata pronunciata una sentenza penale di condanna;

che, ad avviso del Tribunale di Piacenza, la differente natura dei termini previsti dall’art. 112, quinto comma, del d. P. R. n. 112 del 1965, si spiegherebbe perché, nell’ipotesi della mancanza dell’accertamento del fatto reato e della responsabilità dell’imputato in sede penale, la previsione di un termine decadenziale è posta a tutela della posizione del datore di lavoro che ha interesse a vedere definita rapidamente la propria posizione e ad evitare il procrastinarsi dello stato di incertezza conseguente al compimento di atti interruttivi del corso della prescrizione, mentre, nell’ipotesi in cui in sede penale vi sia stato l’accertamento del fatto reato e della responsabilità dell’imputato, non sussisterebbero le suddette esigenze;

che il giudice a quo ricorda, poi, che la Corte di cassazione ha affermato che, nel caso in cui il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di patteggiamento, è applicabile il termine di prescrizione, poiché, con quella sentenza, il giudice penale compie comunque, in forza della disciplina dettata dall’art. 444 del codice di procedura penale, un giudizio ed un «accertamento parziale implicito»;

che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione della sentenza di patteggiamento fra le ipotesi in cui, in assenza di un accertamento del fatto, deve essere applicato il termine di decadenza, contrasta con i diritti costituzionali ad una efficace difesa in giudizio (art. 24 Cost.) e ad un ugual trattamento di situazioni giuridiche consimili (art. 3 Cost.);

            che, in particolare, per quanto riguarda il primo profilo, a parere del Tribunale il datore di lavoro, restando esposto per anni all’azione dell’istituto assicuratore, può essere seriamente pregiudicato nell’esercizio di un’efficace difesa, in una materia in cui è a suo carico l’onere probatorio derivante dall’art. 2087 del codice civile, mentre, per quel che concerne il secondo aspetto, sarebbe riscontrabile «una disparità di trattamento fra situazioni analoghe (sentenza di non doversi procedere per amnistia e morte del reo e sentenza di patteggiamento, o tra questa e quella di condanna)»;

che, circa la rilevanza della questione, il rimettente deduce che il giudizio a quo trae origine da un infortunio verificatosi l’11 marzo 1991, la sentenza di patteggiamento è stata pronunciata il 16 dicembre 1992 e l’azione di regresso dell’INAIL è stata promossa con ricorso depositato in data 16 aprile 2003;

che l’INAIL si è costituito e, in via preliminare, ha dedotto due profili di inammissibilità: in primo luogo, l’ente previdenziale eccepisce che il rimettente non adduce argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte nell’ordinanza n. 152 del 2002, con la quale è stata dichiarata inammissibile un’analoga questione; in secondo luogo, l’Istituto assicuratore sostiene che anche nella presente fattispecie, come in quella decisa dalla menzionata ordinanza n. 152 del 2002, il giudice a quo asserisce, nell’ordinanza di rimessione, di non condividere l’interpretazione della norma censurata fornita dalla Corte di cassazione, così palesando quale sia l’interpretazione che egli predilige e che reputa conforme al dettato costituzionale, onde il rimettente utilizzerebbe il giudizio di costituzionalità allo scopo di ottenere da questa Corte un avallo all’opzione interpretativa ritenuta preferibile e, dunque, per un fine estraneo a detto giudizio;

che, nel merito, l’INAIL deduce che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è equiparabile ad una sentenza assolutoria o di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia perché, mentre in queste ultime ipotesi non è riscontrabile alcun accertamento del fatto reato, nel caso della sentenza di applicazione della pena su richiesta il giudice può rilevare sia l’esistenza di prove positive dell’innocenza dell’imputato, sia la mancanza di prove della colpevolezza dello stesso, cosicché, trattandosi di fattispecie diverse, ad avviso dell’INAIL non può ravvisarsi alcuna violazione dell’art. 3 Cost.;

che, con riferimento alla prospettata lesione dell’art. 24 Cost., l’ente previdenziale espone che l’accertamento compiuto dal giudice nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, sebbene non equivalga ad una pronuncia positiva di responsabilità, sicuramente la presuppone e l’accettazione della pena da parte dell’imputato implicherebbe l’ammissione del fatto storico costituente reato, onde non sussisterebbe alcuna lesione del diritto di difesa del datore di lavoro;

            che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

            che, in prossimità dell’udienza di discussione, l’INAIL ed il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie nelle quali hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle conclusioni già rassegnate.

Considerato che il Tribunale di Piacenza dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 112, quinto comma, del d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), «in relazione all’art. 444 c.p.p.»;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, nel prevedere (secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, da considerare diritto vivente) l’applicazione del termine prescrizionale di tre anni all’azione di regresso promossa dall’INAIL ai sensi dell’art. 11 dello stesso d. P. R. n. 1124 del 1965 anche nel caso in cui il procedimento penale promosso in relazione al fatto dal quale è derivato l’infortunio si sia concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, violerebbe l’art. 3 Cost., in quanto fonte di «disparità di trattamento fra situazioni analoghe (sentenza di non doversi procedere per amnistia e morte del reo e sentenza di patteggiamento o tra questa e quella di condanna)», e l’art. 24 Cost., perché il datore di lavoro, restando esposto per anni all’azione dell’Istituto assicuratore, può essere pregiudicato nell’esercizio di un’efficace difesa;

che l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INAIL e dal Presidente del Consiglio dei ministri sul presupposto secondo cui il giudice a quo avrebbe dichiarato di non condividere l’interpretazione della norma censurata fornita dalla Corte di cassazione, così palesando quale sia l’interpretazione che egli reputa conforme al dettato costituzionale, non è fondata, perché il rimettente si è limitato ad esporre i motivi per i quali egli ritiene che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non conterrebbe un accertamento parziale implicito della responsabilità dell’imputato, per poi affermare che l’esclusione di questa categoria di sentenze dal novero di quelle che fanno scattare l’applicabilità del termine di decadenza sarebbe costituzionalmente illegittima;

che, dunque, il giudice a quo, lungi dal sottoporre alla Corte una mera questione interpretativa, del tutto ritualmente ha, dapprima, ricostruito il significato della norma e, poi, sostenuto che essa contrasterebbe con alcuni precetti costituzionali;

            che la questione sollevata con riferimento all’art. 3 Cost. – a prescindere dall’ambiguità della sua formulazione, fonte di dubbi circa le situazioni analoghe che, a parere del rimettente, la norma censurata tratterebbe in modo diverso – è manifestamente infondata, perché disciplinare in maniera diversa – al fine di individuare il regime (di decadenza o di prescrizione) applicabile all’azione di regresso esercitabile dall’INAIL – la sentenza di patteggiamento rispetto a quelle di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia non è ingiustificato, se si tiene presente l’àmbito dell’accertamento compiuto dal giudice penale in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti;

che, infatti, come riconosciuto da questa Corte, la sentenza di patteggiamento presuppone pur sempre la responsabilità dell’imputato (sent. n. 155 del 1996) e contiene un accertamento del fatto lesivo dell’interesse pubblico (ord. n. 106 del 2000

 e n. 264 del 1999), onde le caratteristiche proprie di tale categoria di sentenze giustificano, con riferimento al regime di prescrizione dell’azione di regresso, la loro assimilazione alle sentenze di condanna;

che anche la questione sollevata con riferimento all’art. 24 Cost. è manifestamente infondata, perché la conseguenza paventata dal rimettente (l’esposizione del datore di lavoro per lungo periodo di tempo all’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL) è tipica di qualsiasi termine di prescrizione (per sua natura suscettibile di interruzione anche con atti diversi da quello introduttivo del giudizio) e questa Corte ha già affermato che la posizione di soggezione rispetto alla protrazione nel tempo del diritto di azione del creditore deve essere considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico, come tale inidoneo a far ritenere compromesso o menomato il diritto di difesa del debitore (sent. n. 354 del 2006).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

            dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 112, quinto comma, del d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con l’ordinanza in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.