ORDINANZA
N. 279
ANNO 2007
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE
SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 13, comma 3-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come inserito dall’art. 12, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo), promossi con ordinanza dell’11 aprile 2005
dal Tribunale di Cagliari e con ordinanze del 22 febbraio, del 4 e del 21
aprile, del 19 maggio e del 12 aprile 2006 dal Tribunale di Castrovillari,
rispettivamente iscritte al n. 329 del registro ordinanze 2005, ai nn. 309, 497
e 498 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 7 e 12 del registro ordinanze 2007,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2005, nn. 37 e 46,
prima serie speciale, dell’anno 2006 e n. 7, prima serie speciale, dell’anno
2007.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2007 il Giudice relatore Gaetano
Silvestri.
Ritenuto che il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica,
con ordinanza dell’11 aprile
che il Tribunale
rimettente, in data 3 marzo
che lo stesso Tribunale,
in esordio della nuova udienza, si considera tenuto, per l’effetto combinato
delle varie disposizioni in materia (cioè i commi 3, 3-bis e 3-sexies dell’art.
13 del citato testo unico in materia di immigrazione), a rilasciare il nulla
osta per l’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato;
che infatti tale nulla
osta, a parere del rimettente, può essere negato dall’autorità giudiziaria solo
in presenza di situazioni particolari (titolo del reato in contestazione,
condizione detentiva dell’interessato, inderogabili esigenze processuali
connesse all’accertamento della responsabilità di terzi od all’interesse della
persona offesa), nessuna delle quali ricorrente nel caso di specie;
che, secondo il
Tribunale, il rilascio del nulla osta all’espulsione in esordio del processo
comporta che l’imputato resti privo del tempo necessario per preparare la sua
difesa, per interrogare o far interrogare persone latrici di dichiarazioni a
suo carico, di procedere o far procedere all’acquisizione di elementi a suo
favore;
che non casualmente, sul
piano generale, nei casi di espulsione dell’interessato il legislatore avrebbe
optato per una rinuncia al processo penale, prescrivendo, quando ancora non sia
stato adottato un provvedimento che dispone il giudizio, la pronuncia d’una
sentenza di non luogo a procedere (comma 3-quater
dell’art. 13 citato);
che tale soluzione
sarebbe per altro inefficace proprio riguardo ai reati in materia di
immigrazione, posto che per molti tra essi la legge prescrive l’arresto
obbligatorio ed il giudizio direttissimo, così comportando l’immediata instaurazione
del processo e la conseguente preclusione della sentenza di non luogo a
procedere;
che i parametri
costituzionali evocati, a parere del rimettente, impongono di consentire
all’imputato «una effettiva relazione con il proprio difensore, prima e durante
il processo», relazione di fatto esclusa in forza dei descritti automatismi;
che la piena
partecipazione al processo dell’imputato espulso non sarebbe assicurata, in
particolare, attraverso la speciale autorizzazione a rientrare nel territorio
dello Stato prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 286
del 1998, poiché i tempi del procedimento amministrativo di rilascio sarebbero
comunque incompatibili con quelli, particolarmente ristretti, del giudizio
direttissimo;
che la norma censurata
dovrebbe quindi essere dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede
che il nulla osta all’espulsione dell’imputato straniero sia rilasciato solo
«all’esito del giudizio» o, «quanto meno», nella parte in cui non consente al
giudice il diniego del nulla osta anche a fini di garanzia dell’esercizio
effettivo del diritto di difesa;
che la questione sarebbe
rilevante nel giudizio a quo, secondo
il Tribunale, perché dovrebbe necessariamente essere rilasciato il nulla osta
all’espulsione e dovrebbe procedersi, al tempo stesso,
alla celebrazione del giudizio direttissimo;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel giudizio con atto
depositato il 26 luglio 2005, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o manifestamente infondata;
che il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica – con ordinanze di
analogo tenore deliberate rispettivamente il 22 febbraio 2006 (r.o. n. 309 del 2006), il 4 aprile 2006 (r.o. n. 497 del 2006), il 21 aprile 2006 (r.o. n. 498 del 2006), il 19 maggio 2006 (r.o. n. 7 del 2007) ed il 12 aprile 2006 (r.o. n. 12 del 2007) – ha sollevato in cinque distinti
giudizi, con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13, comma 3-bis,
del d.lgs. n. 286 del 1998, come inserito dall’art.
12, comma 1, lettera b) della legge
n. 189 del 2002;
che avanti al rimettente,
in tutti i procedimenti a quibus, sono stati presentati cittadini stranieri
imputati del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del
che il Tribunale osserva
che, per il combinato disposto delle varie disposizioni in materia, «il nulla
osta all’espulsione è provvedimento pressoché automatico nel caso di giudizio
instaurato per effetto di arresto per i reati di cui all’art. 14» del testo
unico in materia di immigrazione;
che l’immediata
esecuzione dell’ordine di espulsione, conseguente al rilascio del nulla osta,
implicherebbe una lesione dei diritti difensivi dell’imputato quando questi
deve essere processato con rito direttissimo, posto che i tempi ristretti
tipici di tale forma di giudizio non consentirebbero di conseguire in tempo
utile la speciale autorizzazione al rientro prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998;
che il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito
nel primo dei giudizi indicati (r.o. n. 309 del 2006)
con atto depositato il 3 ottobre 2006, e in due degli ulteriori giudizi (r.o. numeri 7 e 12 del 2007) con atti depositati il 6 marzo
2007;
che nei due atti citati
da ultimo, di identico tenore, la difesa erariale sostiene in particolare che
il rimettente non avrebbe in alcun modo illustrato le ragioni di rilevanza nei
giudizi a quibus
della questione sollevata, la quale,
di conseguenza, sarebbe inammissibile;
che, comunque, il dubbio
di incostituzionalità sarebbe manifestamente infondato in quanto: l’ordinamento
garantirebbe allo straniero la possibilità di organizzare in concreto la propria
difesa, assicurandogli (anche mediante il patrocinio a spese dello Stato) una
adeguata assistenza tecnica, e consentendogli di rientrare nel territorio
nazionale per assistere al giudizio; l’espulsione immediata sarebbe imposta
dalla necessità di rimuovere senza ritardo una situazione illegale (la presenza
dell’interessato sul territorio italiano); il nulla osta, per altro, potrebbe
anche essere negato dal giudice, sia pure nelle sole situazioni indicate dalla
legge; lo straniero, infine, sarebbe posto in grado di ricorrere personalmente
contro il provvedimento espulsivo, sempre con l’assistenza tecnica di un
difensore, così ottenendo facilmente, ed in tempi rapidi, un controllo sulla
effettiva legalità della sua espulsione.
Considerato che il Tribunale di Cagliari ha sollevato
– in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della
Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come inserito
dall’art. 12, comma 1, lettera b),
della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo) – nella parte in cui prevede che il giudice debba
accordare il nulla osta all’espulsione dello straniero all’atto della convalida
dell’arresto o del fermo, anziché all’esito del giudizio, o, quanto meno, nella
parte in cui non prevede che il giudice possa negare il nulla osta per
assicurare all’imputato, nel suo nucleo essenziale, l’effettivo esercizio del
diritto di difesa;
che il Tribunale di Castrovillari,
con cinque distinte ordinanze di analogo tenore, ha sollevato – con riferimento
agli artt. 24 e 111 Cost. – questione di legittimità costituzionale dello
stesso comma 3-bis dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998;
che le questioni
sollevate riguardano tutte la stessa norma, e prospettano censure analoghe con
riferimento ai medesimi parametri costituzionali, cosicché può procedersi alla trattazione congiunta dei relativi giudizi;
che la questione proposta
dal Tribunale di Cagliari è manifestamente inammissibile, in ragione delle
gravi carenze che segnano la descrizione della fattispecie sottoposta a
giudizio;
che il rimettente
infatti, pur ponendo in evidenza la prescritta contestualità
tra provvedimento di convalida dell’arresto e rilascio del nulla osta
all’espulsione, ha posticipato tale ultimo adempimento fino all’udienza fissata
per l’intervenuta concessione del termine a difesa, ad oltre un mese dalla
convalida del provvedimento restrittivo e dalla liberazione dell’arrestato;
che il Tribunale, di
conseguenza, si è posto nella condizione di condurre il giudizio direttissimo
senza che la disciplina censurata incidesse in alcun modo sulla possibilità di
partecipazione dell’interessato;
che dal testo
dell’ordinanza di rimessione, inoltre, non è dato desumere se l’imputato fosse
presente alla nuova udienza e, per altro verso, se il giudice a quo avesse a suo tempo ricevuto
dall’autorità amministrativa una formale richiesta di rilascio del nulla osta
all’espulsione;
che la questione
risulterebbe manifestamente irrilevante per l’ipotesi della presenza
dell’imputato, dopo l’effettiva fruizione di un lungo termine a difesa, ad una
udienza utile per la celebrazione del giudizio;
che, nell’ipotesi
contraria, il giudice a quo avrebbe
dovuto escludere che l’assenza dell’imputato conseguisse ad una sua libera
scelta, non potendosi certo presumere, specie in mancanza del prescritto nulla
osta, che detta assenza dipendesse invece dall’intervenuta esecuzione di un
provvedimento espulsivo;
che per altro, alla luce
della disposizione secondo la quale il nulla osta richiesto dal questore deve
intendersi accordato nel caso che il giudice non provveda entro quindici giorni
dalla richiesta (comma 3 dell’art. 13 del d.lgs. n.
286 del 1998), l’espulsione potrebbe anche essere stata eseguita in base ad un
nulla osta maturato per l’inutile scadenza del termine di legge;
che, nell’eventualità
appena descritta, la questione sarebbe manifestamente inammissibile per il suo
carattere tardivo, avendo il giudice già fatto applicazione della disciplina
censurata, e comunque non essendovi più necessità di provvedere in materia di
nulla osta all’espulsione;
che le indicate carenze
di descrizione della fattispecie precludono a questa Corte le necessaria
verifica circa l’effettiva rilevanza della questione sollevata nel giudizio
principale, con conseguente manifesta inammissibilità della questione medesima
(ex multis,
ordinanze numeri 101, 42 e 31 del 2007);
che anche le questioni proposte dal
Tribunale di Castrovillari sono manifestamente
inammissibili, posto che il rimettente si è limitato a denunciare una presunta
situazione di contrasto tra la disciplina censurata e gli evocati parametri
costituzionali, senza formulare un petitum specifico,
e comunque senza precisare quale intervento di questa Corte, tra i molti
astrattamente concepibili, potrebbe assicurare la compatibilità di tale
disciplina con le norme costituzionali evocate (ex multis, ordinanze n. 35 del
2007, nn. 98
e 23 del 2006).
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 13, comma 3-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come inserito dall’art. 12, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e
111 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari e dal Tribunale di Castrovillari con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
luglio 2007.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in