ORDINANZA N. 278
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 2, comma 7-bis,
del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di
Università), nel testo risultante dalle
modifiche di cui alla legge di conversione 4 giugno 2004 n. 143, promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di
Napoli, sul ricorso proposto da C. A. contro il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con ordinanza del 21 luglio 2006, iscritta al
n. 44 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di costituzione di C. A.;
udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2007 il
Giudice relatore Maria Rita Saulle;
udito l’avvocato
Nicola Di Prisco per C. A..
Ritenuto che il Tribunale
amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, con ordinanza del 21
luglio
che il giudizio a quo ha ad oggetto il ricorso presentato da un insegnante, il quale
aveva partecipato alla sessione riservata di esami indetta con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione 7 febbraio 2000, n. 33 (Integrazioni e modificazioni all’ordinanza ministeriale n.
153 del 15 giugno 1999 concernente la sessione riservata di esami, preceduta
dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente al conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed
istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell’idoneità per gli
insegnanti tecnico pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il
personale educativo delle istituzioni educative), avverso il
provvedimento di diniego opposto dall’Amministrazione scolastica di Napoli
«allo scioglimento della riserva in ordine alla abilitazione all’insegnamento
relativamente alla classe di concorso C500»;
che, in particolare, il ricorrente
nel giudizio a quo era stato inserito
con riserva nella graduatoria relativa a tale sessione di esami in quanto
sprovvisto del requisito di servizio, consistente nell’aver prestato attività
di insegnamento per almeno 360 giorni a decorrere dall’anno 1989/1990, di cui
almeno 180 giorni dall’anno scolastico 1994/1995, entro il termine prescritto
dalla citata ordinanza ministeriale (25 maggio 1999);
che, secondo il TAR rimettente, «a
cagione della partecipazione alla suddetta sessione riservata», egli non
avrebbe potuto concorrere alla sessione speciale di esami indetta con la
successiva ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n.
1 (Sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione/idoneità,
per la scuola materna, elementare, secondaria e per le istituzioni educative),
la quale differiva al 27 aprile 2000 il termine utile per il conseguimento del
requisito di servizio in questione;
che, infatti, ad avviso del TAR,
l’art. 2, comma 4, della medesima ordinanza ministeriale avrebbe impedito
espressamente «l’ammissione al concorso de
quo di quei candidati che, come il ricorrente, avessero già partecipato ai
corsi attivati ai sensi, tra l’altro, dell’o.m. n. 33/2000, sostenendo l’esame
finale»;
che, al contempo, precisa ancora
il TAR rimettente, il ricorrente non avrebbe potuto fruire dello scioglimento
della riserva previsto ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 1
del 2001, poiché non ancora in possesso del prescritto requisito di servizio,
entro il termine del 27 aprile 2000;
che,
prosegue il TAR della Campania, l’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del
che,
secondo quanto riferito dal giudice a quo, l’Amministrazione scolastica
intimata ha rigettato la richiesta del ricorrente di poter beneficiare della
sanatoria introdotta dal citato art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, il quale ha prorogato alla data del 29 ottobre 2000 il termine finale
per il computo del requisito di servizio, in considerazione del fatto
che detta disposizione, in quanto
espressamente riferita solo a coloro che hanno partecipato alla sessione
riservata stabilita con ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, risulterebbe
insuscettibile di estensione a casi in essa non previsti;
che, tanto premesso, il TAR
rimettente ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, nella parte in cui «limita ai soli
concorrenti ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, il beneficio dello slittamento
al 29 ottobre 2000 del termine ultimo per la maturazione del requisito di
servizio»;
che, infatti, ad avviso del TAR della Campania, le procedure
concorsuali attivate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), sarebbero
«espressione di un medesimo criterio di reclutamento, introdotto, in via
transitoria, per creare un percorso selettivo agevolato a beneficio di una
determinata categoria di docenti», nell’ambito del quale l’ordinanza
ministeriale n. 1 del 2001 si atteggerebbe quale «segmento di completamento
delle medesime procedure iniziate con l’o.m. n. 153/1999 e proseguite con
l’o.m. integrativa n. 33/2000»;
che, pertanto, a parere del
rimettente, la disposizione impugnata avrebbe irragionevolmente circoscritto il
beneficio da essa introdotto a favore solo di una tipologia di concorrenti, in
violazione dell’art. 3 della Costituzione;
che, inoltre, la norma impugnata
determinerebbe una «compressione del diritto di accedere in condizioni di
parità al mercato del lavoro, costruita in relazione a situazioni che non sono
in alcun modo riconducibili a requisiti negativi di capacità e di merito»,
comportando una «selezione del personale docente certamente non idonea a
garantire il miglior andamento dell’amministrazione scolastica», in violazione,
altresì, degli artt. 4 e 97 Cost.;
che, con atto depositato il 20 marzo 2007, si è costituita in giudizio la parte
ricorrente nel giudizio a quo,
chiedendo che la questione di legittimità sollevata sia accolta e richiamando
le medesime argomentazioni prospettate nell’ordinanza di rimessione.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Campania dubita, in
riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’art. 2, comma 7-bis,
del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di
Stato e di Università), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge
di conversione 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui «limita ai soli
concorrenti ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, il beneficio dello slittamento
al 29 ottobre 2000 del termine ultimo per la maturazione dei requisiti di
servizio»;
che il TAR rimettente muove dal presupposto secondo
il quale l’art. 2, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, prevedendo
che «in nessun caso può essere ammesso il personale che ha già partecipato ai
corsi per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità, attivati ai sensi
delle ordinanze ministeriali» n. 153 del 2000 e n. 33 del 2000, avrebbe
precluso l’ammissione al concorso indetto con la suddetta ordinanza n. 1 del
2001 di coloro i quali, «come il ricorrente, avessero già partecipato ai corsi
attivati ai sensi, tra l’altro, dell’o.m. n. 33/2000, sostenendo l’esame
finale»;
che, tuttavia, il TAR rimettente omette di
descrivere adeguatamente la fattispecie sottoposta al suo esame;
che, in particolare, nell’ordinanza di rimessione
non risulta precisato né in che data il ricorrente abbia in concreto sostenuto
gli esami, né se il ricorrente abbia o meno proposto domanda di ammissione alla
successiva procedura concorsuale indetta con l’ordinanza ministeriale n. 1 del
2001;
che entrambe le circostanze risultano, invece,
essenziali al fine di verificare la rilevanza della questione sollevata, in
quanto consentirebbero, da un lato, di appurare se costui si trovasse o meno,
all’epoca dell’entrata in vigore dell’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001,
nelle condizioni richieste per poter beneficiare della sanatoria, in essa
prevista (all’art. 3), delle situazioni di coloro che avessero partecipato
senza titolo alle sessioni riservate di esami indette con le ordinanze
ministeriali precedenti, dall’altro, di valutare con esattezza la posizione
dell’interessato in relazione alla ulteriore sanatoria introdotta dalla
disposizione oggetto delle censure;
che l’insufficiente descrizione della fattispecie
si risolve in carenza della motivazione sulla rilevanza della questione
proposta, determinandone la manifesta inammissibilità;
che, inoltre, risulta generica la stessa
formulazione della questione di legittimità costituzionale sottoposta al
giudizio di questa Corte;
che, infatti, dall’ordinanza
di rimessione non emergono i termini esatti dell’intervento additivo che dovrebbe
essere effettuato da questa Corte per superare i dubbi di legittimità
costituzionale denunciati dal TAR rimettente;
che comunque, in linea astratta, la rimozione del
limite che il giudice a quo individua
nella disposizione censurata potrebbe essere realizzata attraverso una
pluralità di soluzioni, in quanto manca una soluzione costituzionalmente
obbligata idonea a risolvere i dubbi prospettati dal TAR rimettente.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7-bis, del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni urgenti
per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in
materia di esami di Stato e di Università), nel testo risultante dalle
modifiche di cui alla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Campania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Maria
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in