SENTENZA N. 274
ANNO 2007
composta
dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei
deputati del 27 maggio 2003 (doc. IV-quater,
n. 73) relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti
del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Tribunale di Bologna con ricorso
notificato il 24 marzo 2005, depositato in cancelleria il 7 aprile 2005 ed
iscritto al n. 19 del registro conflitti 2005.
Visti l’atto di costituzione della Camera dei deputati nonché
l’atto di intervento di Giancarlo Caselli;
udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 2007 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Giuseppe Giampaolo per Giancarlo Caselli e
Roberto Nania per
Ritenuto in fatto
1.–– Con ordinanza del
27 ottobre 2004 il Tribunale di Bologna ha promosso conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione
alla delibera adottata il 27 maggio 2003 (doc. IV-quater, n. 73) con la
quale – in conformità alla proposta della Giunta per le autorizzazioni – è
stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è
sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa
riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni
parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione.
Premette il Tribunale
che il deputato Sgarbi è stato rinviato a giudizio, assieme al direttore del
quotidiano “Il Resto del Carlino”, per aver offeso – con dichiarazioni asseritamente diffamatorie contenute in un articolo apparso
sul menzionato quotidiano in data 31 dicembre 1998 – la reputazione del dott.
Giancarlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Palermo, indicandolo espressamente quale causa della morte del magistrato
Luigi Lombardini, avvenuta per suicidio in data 11 agosto
Instauratosi, a
seguito di querela da parte del dott. Caselli, il procedimento penale nei
confronti del parlamentare,
Il giudice a quo
rammenta poi che, nelle more del procedimento, è entrata in vigore la legge 20
giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della
Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte
cariche dello Stato), precisando di aver sollevato, nel corso del medesimo
giudizio, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 di detta
legge, ritenuto esorbitante rispetto ai limiti fissati dall’art. 68, primo
comma, Cost. per l’immunità parlamentare. A seguito della decisione da parte
della Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del
2004, della menzionata questione incidentale, il Tribunale di Bologna
ritiene di aver conservato intatto il proprio potere di sollevare conflitto di
attribuzione nei confronti della delibera di insindacabilità, in quanto nella
citata sentenza è stato sostanzialmente ribadito il precedente orientamento
della Corte secondo cui non tutte le affermazioni rese dai componenti del
Parlamento possono godere della prerogativa costituzionale
dell’insindacabilità, essendo invece sempre necessario che le opinioni rese siano
legate dal citato nesso con l’attività di funzione. Da tanto – ad avviso del
rimettente – consegue che, nel pensiero della Corte costituzionale, le attività
di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica – che l’art. 3, comma
1, della legge n. 140 del 2003 riconduce all’art. 68, primo comma, Cost. – non
rappresentano un indebito ampliamento della prerogativa costituzionale, perché
devono comunque essere connesse con l’esercizio delle funzioni parlamentari.
Tale nesso funzionale costituisce il punto di equilibrio tra le garanzie dei
parlamentari, il principio di uguaglianza ed i diritti dei terzi oggetto delle
dichiarazioni contestate.
Questi principi
sono stati ulteriormente confermati dalla più recente sentenza n. 246 del
2004, nella quale è stato ribadito che la portata del nesso funzionale deve
essere valutata caso per caso.
Nella fattispecie, la
delibera di insindacabilità si fonda, secondo il Tribunale, su due presupposti:
la sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni oggetto del processo penale
e l’interrogazione parlamentare sopra richiamata, nonché l’interpretazione
dell’art. 68, primo comma, Cost., fornita dalla Camera dei deputati, secondo la
quale la prerogativa in questione ricomprende l’attività di denuncia e di
critica da parte del parlamentare. Tali presupposti, però, appaiono al
Tribunale in netto contrasto con la giurisprudenza costituzionale, e ciò da un
lato perché non c’è corrispondenza tra le dichiarazioni rese alla stampa e
l’atto di funzione invocato, dall’altro perché tali dichiarazioni solo
genericamente possono ricondursi ad un’attività di denuncia e di critica.
La non piena
corrispondenza tra contenuto dell’interrogazione e dichiarazioni pubblicate dalla
stampa emerge nella parte dell’articolo di giornale in cui il parlamentare
prova ad immaginare una situazione opposta rispetto a quella da lui criticata,
ossia immagina «Caselli a Palermo che, indagato per avere sequestrato innocenti
con indagini insufficienti, come è realmente accaduto (Musotto,
Lombardo, Scalone), viene interrogato da un pool di magistrati
cagliaritani...guidati da Lombardini. Quale sarebbe stato l’umore di Caselli?».
Queste ulteriori dichiarazioni, secondo il Tribunale di Bologna, non possono in
alcun modo essere considerate divulgazione del contenuto dell’interrogazione
parlamentare richiamata nella delibera della Camera, in quanto «assumono
valenza di significato autonomo, ancorché riconducibile solo in parte alla
medesima vicenda, nonché ricollegabili al medesimo oggetto di critica, ovvero
l’operato di taluni magistrati». Richiamando le già citate sentenze n. 10
e n. 420 del
2000 della Corte costituzionale, il Tribunale rammenta che, quando vi sia
una corrispondenza solo parziale e generica tra l’atto di funzione e le
successive dichiarazioni, l’art. 68, primo comma, Cost. non può essere
invocato. Nel caso di specie, l’interrogazione presentata dal deputato Sgarbi
in data 15 settembre 1998 muoveva specifici rilievi sull’operato dei magistrati
della Procura di Palermo, tra i quali il dott. Caselli, in ordine a presunte
irregolarità che avrebbero caratterizzato l’interrogatorio del dott.
Lombardini, all’epoca Procuratore della Repubblica presso
L’interrogazione
parlamentare, d’altra parte, precede di circa tre mesi l’articolo di giornale
oggetto del processo penale, pubblicato in un contesto in cui manca ogni
riferimento all’attività svolta dal parlamentare nella specifica qualità.
Precisa, poi,
l’Autorità giudiziaria di essere legittimata a sollevare conflitto di
attribuzione, essendo organo competente a dichiarare definitivamente la volontà
del potere di appartenenza, a nulla rilevando che il ricorso abbia la forma
dell’ordinanza.
Conclude il Tribunale
di Bologna, quindi, nel senso che la delibera di insindacabilità opposta dalla
Camera dei deputati è da ritenere lesiva delle attribuzioni costituzionali
dell’autorità giudiziaria, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spetta
alla Camera emettere una simile deliberazione, con conseguente annullamento
della medesima.
2.–– Il conflitto così
proposto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 94 del
2005, depositata in data 8 marzo 2005. Tale provvedimento, comunicato al
ricorrente, è stato, a cura di questi, notificato alla Camera dei deputati,
unitamente al ricorso, il 24 marzo 2005, ed il successivo deposito presso la
cancelleria di questa Corte è avvenuto, a mezzo posta, il 7 aprile 2005.
3.–– Si è costituita
in giudizio
Quanto al
merito,
Va, inoltre,
considerato che in molte altre interrogazioni il medesimo deputato ha
manifestato critiche all’operato di alcuni uffici giudiziari e, in particolare,
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Al riguardo si
citano l’interrogazione n. 3/01624 del 28 ottobre 1997, l’interrogazione n.
3/02476 dell’8 giugno 1998, l’interrogazione n. 3/02766 del 30 luglio 1998, le
interrogazioni n. 3/00009 e n. 3/00010 del 29 aprile 1994.
In sintesi, ad avviso
della Camera, vi è assoluta coincidenza tra le opinioni esterne e la prima
delle richiamate interrogazioni, ma anche nelle altre vengono usate le stesse
formule polemiche nei confronti della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo e ci si sofferma sulle “armi di pressione” utilizzate dai
magistrati di tale ufficio per acquisire informazioni dai soggetti sottoposti
ad indagine e si paventano epiloghi analoghi a quello che si è avuto nel caso
del dottor Lombardini.
A fronte di tale
situazione non vale opporre che nelle dichiarazioni contenute nell’articolo di
cui si tratta manca qualsiasi riferimento ad attività parlamentari, dal momento
che tale menzione non è richiesta né nell’art. 3, primo comma, della legge n.
140 del 2003, né nella giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (e,
in particolare, nella sentenza n. 120 del
2004).
D’altra parte, non
assumono alcun rilievo, ai fini dell’applicazione della garanzia costituzionale
dell’insindacabilità, neppure le motivazioni – a detta del Tribunale di Bologna
polemiche nei confronti di taluni magistrati, tra i quali il dottor Caselli – che
avrebbero spinto il parlamentare a rilasciare le dichiarazioni, come si desume
da quanto affermato da questa Corte nelle sentenze n. 320
e n. 321 del
2000.
Va, inoltre,
sottolineato che, secondo quanto precisato nella prima delle due richiamate
sentenze, è del tutto ininfluente la circostanza che nelle dichiarazioni
esterne vi sia una “descrizione esemplificativa” dei metodi investigativi
adottati nei confronti del dottor Lombardini che non figura nella
corrispondente interrogazione n. 3/02843.
Né, infine, ha
importanza che non vi sia tra dichiarazioni rese alla stampa e attività
parlamentare una esatta corrispondenza testuale.
4.–– E’ intervenuto il
dottor Caselli che ha concluso per l’accoglimento del conflitto, sostenendo
l’ammissibilità del proprio «atto di costituzione», sul rilievo, che in caso
contrario, «finirebbe per risultare in concreto compromessa la stessa possibilità
per la parte di agire in giudizio a tutela dei propri diritti», sicché
ricorrerebbe una situazione analoga a quella che ha indotto questa Corte ad
ammettere l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere
il conflitto o a resistervi nelle sentenze n. 76 del
2001 e n.
154 del 2004.
Nel merito,
l’interveniente aderisce alle argomentazioni poste a fondamento dell’atto
introduttivo del presente conflitto, sottolineando, in particolare, che
l’interrogazione parlamentare presentata dal deputato Sgarbi il 15 settembre
Considerato in diritto
1.–– Il Tribunale di
Bologna ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in
riferimento alla deliberazione del 27 maggio 2003 (doc. IV-quater, n. 73) con la quale
Il ricorrente
riferisce che il fatto per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio del
deputato (e di un giornalista) è costituito da frasi ritenute diffamatorie
dell’onore del dottor Giancarlo Caselli, all’epoca Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo, pubblicate sul quotidiano “Il resto del
Carlino” del 31 dicembre 1998. Con riguardo a tali frasi è stata elevata a carico
del deputato l’accusa di diffamazione aggravata per il seguente capo di
imputazione: aver offeso la reputazione del dottor Giancarlo Caselli, all’epoca
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, a «causa dell’adempimento delle
sue funzioni e nell’atto di esercitarle, indicandolo espressamente come causa
della morte del dott. Luigi Lombardini, verificatasi per suicidio a Cagliari il
giorno 11.8.1998, in quanto avrebbe posto in essere nei suoi confronti una
violenza intollerabile così da condurlo alla disperazione e al suicidio, il
tutto in un contesto generale di iniziative giudiziarie caratterizzate dal
sequestro di innocenti».
Il ricorrente dà atto
che lo scritto giornalistico contenente le frasi incriminate è stato preceduto
da atti tipici di funzione e, in particolare, dall’interrogazione con risposta
orale presentata dal medesimo deputato avente ad oggetto proprio le modalità
dell’accesso degli inquirenti siciliani a Cagliari e la morte per suicidio
dell’inquisito magistrato dottor Lombardini, ma sostiene che una parte dello
scritto giornalistico è estranea all’atto tipico suddetto. In particolare, il
ricorrente denuncia la diversità rispetto al contenuto dell’interrogazione
della seguente frase: «voglio immaginare una situazione ribaltata: Caselli a
Palermo che, indagato per aver sequestrato innocenti con indagini
insufficienti, come è realmente accaduto (Musotto,
Lombardo, Scalone), viene interrogato da un pool di magistrati
cagliaritani…guidata da Lombardini. Quale sarebbe stato l’umore di Caselli? Non
voglio aggiungere altro».
2.–– In via
preliminare deve essere dichiarata l’ammissibilità dell’intervento del dottor
Giancarlo Caselli nel presente giudizio costituzionale per risoluzione di
conflitto di attribuzione tra poteri.
Infatti, il
principio generale, secondo il quale legittimati ad essere parti di siffatto
tipo di giudizio sono soltanto coloro che possono promuoverlo o resistervi in
quanto titolari di attribuzioni costituzionalmente riconosciute, trova deroga a
favore dei soggetti titolari di una posizione soggettiva suscettibile di essere
definitivamente sacrificata dalla decisione sul conflitto. Ed è questa
l’ipotesi che si verifica nella specie, in quanto il diritto al risarcimento
del danno fatto valere dalla parte civile nel giudizio penale per diffamazione
aggravata a mezzo stampa potrebbe rimanere definitivamente non soddisfatto
nell’eventualità di una decisione d’infondatezza del ricorso perché le opinioni
espresse dal parlamentare rientrano nella previsione dell’art. 68, primo comma,
Cost. (sentenze
n. 76 del 2001; n. 225 del 2001;
n. 154 del 2004;
n. 329 del 2006; n. 13 del 2007).
3.–– Nel merito, il
ricorso non è fondato.
E’ ormai costante
l’orientamento di questa Corte secondo il quale le opinioni espresse extra moenia da un parlamentare rientrano nella previsione di
cui all’art. 68, primo comma, Cost. qualora costituiscano la sostanziale
divulgazione del contenuto di atti tipici della funzione.
Nel caso in esame, a
prescindere da altri atti, lo stesso ricorrente ha fatto riferimento
all’interrogazione con risposta orale presentata dal parlamentare imputato il
cui contenuto è costituito dalla critica per le modalità con le quali si è proceduto
in Sardegna all’interrogatorio del magistrato e dalla riconduzione del suicidio
dell’indagato alla violenza connessa alle modalità di svolgimento dell’atto
istruttorio.
Il medesimo Tribunale
ricorrente non contesta la sostanziale identità tra l’atto divulgativo e l’atto
tipico per quanto concerne l’episodio di Cagliari ed il suicidio di Lombardini,
ma sostiene che vi è una parte delle opinioni manifestate fuori della sede
parlamentare che non trova riscontri né nella suindicata interrogazione, né in
altri atti. Tale parte sarebbe costituita dall’accusa al magistrato Caselli di
privazione della libertà nei confronti di innocenti, che il deputato definisce
sequestro, tra i quali indica i nomi di Musotto,
Lombardo, Scalone.
A tal proposito si
osserva che l’aver formulato siffatta accusa, dal capo d’imputazione come
riportato nell’atto introduttivo del conflitto, non risulta addebitato al
deputato, non potendo ad essa riferirsi l’espressione del tutto generica con la
quale si chiude il capo d’imputazione stesso: «il tutto in un contesto generale
di iniziative giudiziarie caratterizzate dal sequestro di innocenti».
Espressione che, nella sua mancanza di specificità, può ricollegarsi all’altra,
contenuta nell’interrogazione, di «aver fatto ventilare la possibilità di
arresto per la mancata collaborazione».
Anche ammesso, quindi,
che il riferimento alla indebita privazione della libertà dei suddetti Musotto, Lombardo, Scalone non trovi riscontri in atti
tipici, si tratterebbe comunque di un fatto estraneo al conflitto, dal momento
che il ricorrente non espone che il deputato viene perseguito per aver
formulato siffatta accusa. Un conflitto del tipo di quello in esame presuppone
che il giudice, per effetto della delibera di insindacabilità, non abbia la
possibilità di giudicare sul merito dei fatti per cui è processo. Ma se in
concreto, per determinati fatti, non pende il procedimento, la delibera
d’insindacabilità non produce alcuna lesione delle prerogative costituzionali
dell’organo giudicante.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava alla Camera dei deputati
affermare che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a
procedimento penale, pendente davanti al Tribunale di Bologna, per il reato di diffamazione
aggravata, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
luglio 2007.
F.to:
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in