ORDINANZA N. 244
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 27 aprile 2006 (numeri 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Giarre, del 27 giugno 2006, dal Giudice di pace di Brescia, del 29 giugno 2006 dal Giudice di pace di Sant’Antioco, del 12 aprile 2006 dal Giudice di pace di Trieste, del 4 luglio 2006 dal Giudice di pace di Locri, del 3 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Torre Annunziata e del 5 maggio 2006 dal Giudice di pace di Noto, rispettivamente iscritte ai numeri 683, 684 e 685 del registro ordinanze 2006 ed ai numeri 5, 11, 116, 127 e 147 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 6, 7, 12 e 13, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 6 giugno 2007 il Giudice relatore Alfonso
Quaranta.
Ritenuto che i Giudici di pace di Giarre
(r.o. nn. 683 e 684 del
2006), Brescia (r.o. n. 685 del 2006), Sant’Antioco (r.o. n. 5 del 2007), Trieste (r.o.
n. 11 del 2007) e Locri (r.o. n. 116 del 2007) hanno
sollevato questioni di legittimità costituzionale – in riferimento, nel
complesso, agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione – dell’art. 213, comma 2-sexies
(comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2,
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel
testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che,
analogamente, i Giudici di pace di Torre Annunziata (r.o.
n. 127 del 2007) e Noto (r.o. n. 147 del 2007)
censurano – ipotizzandone il contrasto con gli artt. 2, 3, 42, 24 e 111 Cost.
(parametri, gli ultimi due, evocati solo dal rimettente torrese) – gli artt.
171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del medesimo d.lgs. n. 285 del
1992;
che, in
particolare, il rimettente di Giarre – premesso di dover giudicare di due
ricorsi, proposti da altrettanti proprietari di ciclomotori, avverso i provvedimenti
con i quali, contestata ai conducenti la violazione dell’art. 170, commi 1, 2 e
3, del codice della strada, è stata disposta la confisca dei veicoli suddetti –
assume l’illegittimità costituzionale dell’art. 213 (peraltro erroneamente
indicato come 123) del medesimo codice, «nella parte in cui prevede la sanzione
accessoria della confisca del motoveicolo», ipotizzandone il contrasto con gli
artt. 3 e 42 Cost.;
che
esso, difatti, deduce che la confisca «è la negazione del concetto di proprietà
privata nella sua strutturazione civilistica di diritto assoluto», come
garantito dall’art. 42 della Costituzione;
che la
norma censurata inoltre contrasterebbe con quanto stabilito dall’art. 3 Cost.
«in merito alla uguaglianza di diritti e doveri di tutti i cittadini dinanzi
alla legge», giacché infrazioni stradali anche più gravi di quelle contemplate
dal comma 2-sexies del censurato art. 213 del codice della strada «non
sono punite alla stessa stregua»;
che,
infine, la confisca troverebbe ingiustificatamente applicazione «anche nel caso
in cui a violare la norma non sia il titolare del diritto di proprietà sul
mezzo», il quale subirebbe, così, del tutto incolpevolmente la sanzione;
che il
Giudice di pace di Brescia censura – in riferimento al solo art. 3 Cost. – il
medesimo art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada;
che il
rimettente – chiamato a decidere in merito all’opposizione proposta, avverso
verbale di contestazione di infrazione stradale, dal conducente di un
ciclomotore, colpito anche dalla sanzione della confisca del veicolo, per aver
circolato a bordo dello stesso con casco non omologato – evidenzia come quella
della confisca costituisca «la più afflittiva delle sanzioni accessorie»,
atteso che «si traduce nella privazione definitiva della disponibilità del
mezzo»;
che,
pertanto, viene contestata la scelta legislativa di prevedere, «in pari
misura», l’applicazione di tale sanzione «sia nell’ipotesi di violazioni di
indubbio rilievo sotto il profilo degli interessi tutelati» (come, ad esempio,
quella della guida in stato di ebbrezza, «dove l’oggetto giuridico è
rappresentato dalla sicurezza della generalità dei conducenti»), sia «nei casi
di infrazioni a norme aventi ad oggetto l’incolumità personale del trasgressore
stesso»;
che un
ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della disposizione censurata
sarebbe costituito dalla scelta di equiparare, sotto il profilo
dell’operatività della confisca, alla realizzazione di semplici infrazioni
amministrative anche il caso in cui il veicolo sia adoperato per commettere un
reato, colpendo così, in entrambe le ipotesi, «indiscriminatamente ed
irreparabilmente la proprietà privata», e dunque un diritto che può essere
compresso «soltanto in rapporto alla violazione di interessi di rango
equiparabile o comunque tali da giustificare una diversa e più grave
punibilità»;
che
anche il Giudice di pace di Sant’Antioco – investito dell’opposizione proposta
dal conducente di un motociclo, sanzionato per essersi posto alla guida dello
stesso senza indossare il casco protettivo, subendo così anche la confisca del
mezzo – dubita della legittimità dell’art. 213, comma 2-sexies, del
codice della strada, assumendone il contrasto con gli art. 3 e 27 della Carta
fondamentale;
che, a
suo dire, a «parità di infrazione», la sanzione comminata – pena, altrimenti,
la violazione dell’art. 3 Cost. – non può che essere la medesima, «a
prescindere dal mezzo con cui un soggetto circola in strada», atteso che la
funzione della sanzione è quella di «tutelare gli utenti della strada in
toto siano essi conducenti di qualsivoglia veicolo»;
che,
infine, l’applicazione della confisca all’infrazione suddetta contrasterebbe
anche con il principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, ed
assumendo una connotazione «quasi esclusivamente vessatoria», determinerebbe
«un trattamento contrario al senso di umanità», in violazione dell’art. 27
Cost.;
che
l’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada è censurato anche
dal Giudice di pace di Trieste, atteso che la sanzione della confisca prevista
da tale norma sarebbe «in palese contrasto con l’articolo 3 della Costituzione,
per aperta violazione del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità
delle misure sanzionatorie»;
che il
rimettente triestino – chiamato a giudicare dell’opposizione proposta dalla
proprietaria di un veicolo a due ruote (colpito da provvedimento dapprima di
sequestro e poi di confisca, ai sensi della norma censurata), per essere stata
accertata a carico del conducente l’infrazione consistente nell’uso di un casco
protettivo non omologato – sottolinea come il sindacato di costituzionalità
sulle scelte sanzionatorie del legislatore, di regola precluso alla Corte
costituzionale, sia ammissibile allorché, come nel caso di specie, «l’opzione
normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale
a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della
discrezionalità» (cita, in proposito, la sentenza n. 313 del
1995, nonché l’ordinanza n. 401 del
2005);
che su
tali basi – richiamata anche la sentenza n. 110 del 1996
della Corte costituzionale – il giudice a quo afferma che, nell’ipotesi
in esame, l’applicazione della confisca «è irragionevole e sproporzionata alla
natura ed entità della violazione e non è coerente con la finalità, perseguita
dal legislatore, di prevenire e punire le condotte potenzialmente pericolose»;
che,
difatti, l’infrazione consistente nell’uso di un casco non omologato
integrerebbe una «mera irregolarità amministrativa, senza alcun riflesso
pericoloso sulla sicurezza degli utenti della strada», ivi compreso il
conducente del mezzo;
che
anche il Giudice di pace di Locri – evocando quali parametri gli artt. 3 e 27
Cost. – ha sollevato un incidente di costituzionalità avente ad oggetto sempre l’art.
213, comma 2-sexies, del codice della strada;
che il
rimettente – nel giudicare del ricorso proposto dal conducente di un
motoveicolo, a carico del quale era stata accertata l’infrazione consistente
nel mancato uso del casco protettivo – rileva che per effetto della censurata
disposizione risulta comminata, a carico del ricorrente, anche la sanzione
accessoria della confisca del veicolo, ciò che costituirebbe violazione dei
principi di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione;
che il
giudice a quo, nell’evidenziare che
che
sussisterebbe, difatti, disparità di trattamento tra chi si sia reso
responsabile dell’infrazione consistente nell’alterazione delle condizioni
meccaniche del veicolo e colui che, come nel caso sottoposto al vaglio del
rimettente, abbia omesso di indossare il casco protettivo, atteso che solo nel
primo caso ricorre «un grave pericolo per gli utenti della strada», e dunque
una circostanza idonea a giustificare l’irrogazione della sanzione;
che il
Giudice di pace di Torre Annunziata censura, invece, oltre all’art. 213, comma
2-sexies, del codice della strada, anche il precedente art. 171, commi 1
e 2, assumendone l’illegittimità costituzionale ai sensi degli artt. 2, 3, 42,
24 e 111 Cost.;
che il
giudice a quo – chiamato a giudicare dell’opposizione proposta dal
conducente di un motociclo, sanzionato per aver condotto il veicolo senza
indossare il casco protettivo – assume che le censurate disposizioni, nel
prevedere l’applicazione della sanzione accessoria della confisca, sarebbero in
contrasto, innanzitutto, con l’art. 42 Cost., nonché con gli art. 2 e 3 della
Carta fondamentale, «per l’evidente sproporzione tra violazione e sanzione e
relative conseguenze economiche», nonché per la «disparità di trattamento» tra
i conducenti di ciclomotori o motoveicoli e quelli di tutti gli altri veicoli;
che il
rimettente, quanto al contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., assume che, per
effetto della contestata disciplina, risulterebbe sottratta «a qualsivoglia
giudice terzo la comminatoria di una sanzione di una gravità economica tale, da
superare in alcune ipotesi, persino l’entità di sanzioni pecuniarie previste
dalle leggi penali»;
che
anche il Giudice di pace di Noto censura, oltre al predetto art. 213, comma 2-sexies,
anche gli artt. 171, commi 1 e 2, del codice della strada, ipotizzando la
violazione degli artt. 2, 3 e 42 Cost.;
che il
rimettente – nel premettere di dover giudicare dell’impugnativa di un verbale
di confisca di motoveicolo, adottato all’esito dell’accertata infrazione
consistente nella guida del veicolo senza indossare il casco protettivo –
deduce, innanzitutto, il contrasto tra le norme denunciate e l’art. 3 della
Carta fondamentale, in ragione della evidente «sproporzione» tra la violazione
amministrativa «e le conseguenze economiche della sanzione» per essa comminata,
atteso che può esservi «una notevole diversità di valore economico» tra i
diversi ciclomotori o motocicli oggetto di confisca;
che,
pertanto, esso assume che gli autori di una medesima infrazione – in forza del
sistema delineato dalle censurate disposizioni – «vengono puniti in modo
ingiustificatamente diverso»;
che
quanto, invece, alla violazione dell’art. 2 Cost., assume il giudice a quo –
sul presupposto che tra i diritti inviolabili dell’uomo rientri anche quello
all’eguaglianza – che le censurate disposizioni introdurrebbero «una evidente
disparità di trattamento tra conducenti di ciclomotori o motoveicoli e
conducenti di tutti gli altri veicoli», a carico dei quali non è prevista la
sanzione della confisca, neppure nel caso di guida senza uso della cintura di
sicurezza, ovvero – a suo dire – sotto l’effetto di sostanze alcoliche o
psicotrope;
che,
infine, la violazione dell’art. 42 Cost. è motivata in base al rilevo che nel
censurato sistema non viene «in considerazione l’appartenenza del ciclomotore o
del motoveicolo» ad un «terzo non trasgressore», al quale si sottrae la
proprietà del bene, «gravandolo inoltre delle spese di custodia senza limiti di
tempo»;
che il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi, svolgendo
considerazioni sostanzialmente identiche in ciascun atto di intervento;
che
l’Avvocatura erariale, in particolare – eccepita, in via preliminare,
l’inammissibilità delle questioni relative ai commi 1, 2 e 3 dell’artt. 171 del
codice della strada, atteso che tali disposizioni si limitano a descrivere le
infrazioni in relazione alle quali il (solo) comma 2-sexies dell’art.
213 del medesimo codice della strada prevede, quale sanzione accessoria a
quella pecuniaria, la confisca del veicolo a due ruote – deduce l’infondatezza
delle questioni sollevate;
che la
confisca sarebbe rivolta a sottrarre la disponibilità di ciclomotori e
motoveicoli a coloro i quali, mostrandosi indifferenti all’obbligo di indossare
il casco protettivo, realizzano, con il proprio contegno, «una causa di
incremento del pericolo di lesioni craniche da circolazione di motocicli»,
sicché – sottolinea la difesa erariale – anche «il proprietario che autorizzi o
tolleri l’uso del motociclo da parte di soggetti che non rispettano l’obbligo
in questione» è ragionevolmente sottoposto, dal censurato art. 213, comma 2-sexies,
a tale sanzione, giacché lo stesso «ha accettato di concorrere all’incremento
complessivo del rischio da circolazione e, contemporaneamente, ha rinunciato ad
esercitare un controllo personale e diretto sul comportamento del conducente»;
che
nessuna violazione del principio di eguaglianza, poi, potrebbe essere ravvisata
nel caso di specie;
che,
difatti – individuata nella «prevenzione del rischio individuale e sociale da
trauma cranico, specifico e peculiare della circolazione motociclistica», la ratio della sanzione della confisca –,
risulterebbe evidente come nella sua applicazione «non abbia alcun
rilievo il valore dei motocicli confiscati», giacché attraverso di essa non si
«tende a colpire il patrimonio del responsabile, bensì a rimuovere una causa di
incremento del rischio di cui si è detto»;
che
infine, si esclude l’esistenza di un contrasto tra le norme denunciate e gli
artt. 24 e 111 Cost., asseritamente conseguente al
«carattere rigido» di tale sanzione, essendo quella della confisca obbligatoria
una «sanzione ampiamente nota all’ordinamento penale e sanzionatorio
amministrativo», giustificata dalla «necessità di eliminare le cause materiali
di potenziali, ulteriori, lesioni dell’interesse protetto».
Considerato che i Giudici di pace di Giarre (r.o. nn. 683 e 684 del 2006),
Brescia (r.o. n. 685 del 2006), Sant’Antioco (r.o. n. 5 del 2007), Trieste (r.o.
n. 11 del 2007) e Locri (r.o. n. 116 del 2007) hanno
sollevato questioni di legittimità costituzionale – in riferimento, nel
complesso, agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione – dell’art. 213, comma 2-sexies
(comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2,
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel
testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che,
analogamente, i Giudici di pace di Torre Annunziata (r.o.
n. 127 del 2007) e Noto (r.o. n. 147 del 2007)
censurano – ipotizzandone il contrasto con gli artt. 2, 3, 42, 24 e 111 Cost.
(parametri, gli ultimi due, evocati solo dal primo rimettente) – gli artt. 171,
commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;
che, data la connessione esistente
tra i vari giudizi, se ne impone la riunione ai fini di un’unica pronuncia;
che, nelle more del presente giudizio,
i commi 168 e 169 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inseriti dalla
relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286, hanno,
rispettivamente, modificato, l’uno, il testo dell’art. 171, comma 3, del codice
della strada, l’altro, il testo del successivo art. 213, comma 2-sexies
(norma, quest’ultima, denunciata da tutti giudici rimettenti);
che, difatti, in virtù del citato ius superveniens,
mentre alla «sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2» del
medesimo art. 171 del codice della strada, in luogo della confisca
originariamente prevista, «consegue il fermo del veicolo per sessanta giorni ai
sensi del capo I, sezione II del titolo VI» dello
stesso codice (ovvero per la durata di novanta giorni allorché, «nel corso di
un biennio», sia «stata commessa, almeno per due volte, una delle violazioni
previste dal comma 1» del predetto art. 171), ai sensi del novellato art. 213,
comma 2-sexies, dello stesso codice della strada risulta «sempre
disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un
motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia
stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un
conducente minorenne»;
che, pertanto, alla luce di tale
duplice sopravvenienza normativa si impone la restituzione degli atti ai
giudici rimettenti, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non
manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Giarre, Brescia Sant’Antioco, Trieste, Locri, Noto e Torre Annunziata.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
F.to:
Maria
Depositata
in