Ordinanza n. 204 del 2007

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ORDINANZA N. 204

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                                        Presidente

- Giovanni Maria          FLICK                                     Giudice

- Francesco                 AMIRANTE                                  "

- Ugo                          DE SIERVO                                  "

- Paolo                        MADDALENA                               "

- Alfio                         FINOCCHIARO                            "

- Alfonso                     QUARANTA                                 "

- Franco                      GALLO                                         "

- Luigi                         MAZZELLA                                  "

- Gaetano                    SILVESTRI                                   "

- Sabino                      CASSESE                                     "

- Maria Rita                 SAULLE                                       "

- Giuseppe                   TESAURO                                     "

- Paolo Maria              NAPOLITANO                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 593, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 20 marzo 2006 dalla Corte d’assise d’appello di Venezia nel procedimento penale a carico di M. R., iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d’assise d’appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui non consente l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, anche nei casi diversi da quello solo previsto dal secondo comma» del medesimo articolo;

che la Corte rimettente – chiamata a celebrare il giudizio d’appello a seguito di impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione – rileva che l’immediata applicabilità ai processi in corso, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006, della nuova disciplina sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento rende rilevante la questione di legittimità costituzionale, dovendosi altrimenti dichiarare, in applicazione della novella, l’inammissibilità della impugnazione proposta;

che la Corte rimettente ritiene non manifestamente infondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., per l’irragionevole lesione del principio della parità delle parti nel processo;

che, in particolare, il giudice a quo afferma che, alla luce della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, ben può esservi un trattamento differenziato delle parti processuali ed una diversa attribuzione di poteri senza che tale diversità, di per sé, si ponga in frizione con la Costituzione, con il limite, tuttavia, della ragionevolezza di tale «contingente disparità»;

che l’esigenza di un limite, in punto di ragionevolezza, per tale differenziazione – che può rapportarsi alla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, alla funzione a lui affidata o alle «esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» – è stata sempre affermata dalla giurisprudenza costituzionale in tutte quelle decisioni, ad esempio, che hanno rigettato i dubbi di costituzionalità relativi ai limiti del potere di impugnazione del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna  pronunciate all’esito del giudizio abbreviato;

che, a parere del giudice a quo, in relazione alla normativa oggetto di censura, non è invece possibile rinvenire un’adeguata ragione giustificativa della abolizione, per una soltanto delle parti, della possibilità di appellare «la sentenza che ha respinto la propria domanda».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell’art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell’appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell’art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d’assise d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2007.