Sentenza n. 138 del 2007

 

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 138

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                    BILE                        Presidente

- Francesco               AMIRANTE                 Giudice

- Ugo                        DE SIERVO                   "

- Paolo                      MADDALENA               "

- Alfio                      FINOCCHIARO             "

- Alfonso                  QUARANTA                  "

- Franco                    GALLO                          "

- Luigi                      MAZZELLA                   "

- Gaetano                  SILVESTRI                                   "

- Sabino                    CASSESE                      "

- Maria Rita              SAULLE                        "

- Giuseppe                TESAURO                     "

- Paolo Maria            NAPOLITANO               "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 31 gennaio 2006, n. 775 (Progetto Nazionale di Innovazione), promossi con 2 ricorsi della Regione Toscana, notificati il 7 ed il 10 aprile 2006, depositati in cancelleria il 6 ed il 12 aprile 2006 ed iscritti ai nn. 4 e 5 del registro conflitti tra enti 2006.

Visto l’atto di costituzione fuori termine del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

udito l’avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso depositato il 6 aprile 2006 e notificato il giorno successivo, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 31 gennaio 2006, n. 775 (Progetto Nazionale di Innovazione).

2.- Con un secondo ricorso di uguale tenore, notificato il 10 aprile 2006 e depositato il 12 aprile successivo, la Regione Toscana ha nuovamente sollevato il medesimo conflitto.

Ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato nell’anticipare all’anno scolastico 2006-2007 le innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della l. 28 marzo 2003, n. 53), senza aver preventivamente consentito alle Regioni di adeguare al nuovo sistema la propria offerta formativa, violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione e, in particolare, la competenza regionale in materia di istruzione e formazione professionale, nonché il principio di leale collaborazione.

La Regione Toscana osserva che il d.lgs. n. 226 del 2005, nel riformare il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ha inciso sulla offerta formativa e sulla programmazione della rete scolastica. In ragione di ciò, e tenuto conto delle competenze regionali nelle suddette materie, il citato decreto legislativo ha previsto, da un lato, l’avvio della riforma solo a partire dall’anno scolastico 2007-08 – in modo tale da consentire alle regioni una preventiva organizzazione della rete scolastica –, dall’altro, che il primo anno del percorso liceale debba avvenire previa approvazione, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, delle tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione superiore, delle tabelle di corrispondenza dei titoli di studio, nonché dell’incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche (art. 27).

Tale riforma, a parere della ricorrente, in quanto ha ad oggetto l’ordinamento scolastico, rende necessario il coinvolgimento delle regioni, cui spetta, ai sensi dell’art. 138, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), il compito di programmare l’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la programmazione della rete scolastica. In ragione di tali competenze, la ricorrente rileva di avere già emanato norme atte a definire la programmazione della rete scolastica e che, in attuazione di esse, la Giunta regionale, con la delibera del 16 gennaio 2006, n. 21, ha approvato quella relativa all’anno 2006-2007.

Ciò premesso, la Regione ritiene che l’atto impugnato, nell’incidere sulle proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale, violi entrambe le previsioni contenute nell’art. 27 del d.lgs. n. 226 del 2005.

In particolare, la ricorrente osserva che i diversi provvedimenti indicati dalla citata disposizione sono stati adottati senza acquisire il parere della Conferenza unificata e che il decreto impugnato, nell’anticipare di un anno l’avvio della sperimentazione, non avrebbe consentito alle Regioni di adeguare e modificare la propria offerta formativa al nuovo sistema, vanificando, altresì, la programmazione della rete scolastica regionale per l’anno scolastico 2006-2007, già deliberata dalla Regione Toscana con l’atto della Giunta sopra cennato.

Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione, la Regione rileva che l’atto impugnato si pone in contrasto con l’impegno assunto dallo Stato, nella seduta della Conferenza unificata del 15 settembre 2005, di non promuovere sperimentazioni del nuovo ordinamento.

Per tutti i sovraesposti motivi, la Regione Toscana chiede a questa Corte che dichiari che non spettava allo Stato, e per esso al «Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di anticipare all’anno scolastico 2006-2007 l’innovazione del sistema liceale, ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, senza aver preventivamente consentito alle Regioni di adeguare al nuovo sistema la propria offerta formativa e la programmazione annuale della rete scolastica» e, di conseguenza, annulli l’impugnato decreto del Ministro.

3.- In prossimità dell’udienza, la Regione Toscana, dopo aver rilevato che l’atto impugnato è stato sospeso con decreto del Ministro dell’istruzione 31 maggio 2006, n. 4018/FR, e che, conseguentemente, la sperimentazione non è stata applicata nell’anno scolastico 2006-2007, ha depositato memoria, chiedendo che venga dichiarata la cessata materia del contendere.

Considerato in diritto

1.- Con due distinti ricorsi la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 31 gennaio 2006, n. 775 (Progetto Nazionale di Innovazione).

2.- I due ricorsi sollevano identico conflitto, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

3.- Il conflitto sollevato con il ricorso depositato il 6 aprile 2006 è inammissibile.

La Regione Toscana, infatti, in contrasto con il consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato previste dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato), ha notificato l’atto introduttivo del giudizio alla sola Avvocatura generale dello Stato e non anche al Presidente del Consiglio dei ministri (sentenze n. 42 del 2004, n. 135 del 1997, n. 295 del 1993, n. 355 del 1992, n. 548 del 1989 e ordinanza n. 266 del 1995).

4.- Quanto al conflitto sollevato con il ricorso depositato il 12 aprile 2006, assumono rilievo, da un lato, il fatto che, successivamente alla proposizione dello stesso, l’atto impugnato è stato sospeso con decreto del Ministro dell’istruzione 31 maggio 2006, n. 4018/FR – di talché, in considerazione della data di emanazione di tale ultimo provvedimento, la sperimentazione prevista per l’anno scolastico 2006-2007 non ha avuto attuazione –, dall’altro, la previsione contenuta nell’art. 1, comma 2, del decreto impugnato, che ne limita l’operatività al solo anno scolastico sopra indicato.

Tali circostanze, da ritenersi totalmente satisfattive della pretesa avanzata con il ricorso, fanno sì che, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze n. 41 del 2007, n. 477 del 2005 e n. 428 del 2005), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 31 gennaio 2006, n. 775 (Progetto Nazionale di Innovazione), con il ricorso depositato il 6 aprile 2006;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato, relativamente al medesimo atto, con il ricorso depositato il 12 aprile 2006.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2007.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI