ORDINANZA N. 108
ANNO
2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 63,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
promosso con ordinanza del 27 aprile 2006 dal Tribunale amministrativo
regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da
Maria Rosaria Rubino contro il Comune di Brindisi ed altra, iscritta al n. 501
del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,
dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7
marzo 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da una dipendente del Comune di
Brindisi al fine di ottenere l’annullamento della delibera della Giunta
comunale con la quale era stata disposta l’attribuzione di alcuni incarichi
dirigenziali fuori dalla dotazione organica e del provvedimento sindacale con
il quale uno di quegli incarichi dirigenziali era stato conferito ad un
soggetto esterno, il Tribunale amministrativo della Puglia, sezione staccata di
Lecce, con ordinanza del 27 aprile
che
il rimettente espone che la ricorrente ha impugnato gli atti sopra indicati per
violazione di legge ed eccesso di potere e che la controversia dovrebbe essere
attratta nella giurisdizione del giudice ordinario in virtù dell’art. 63, comma
1, del d. lgs. n. 165 del 2001, norma secondo la
quale, appunto, sono devolute a quel giudice tutte le controversie relative al
conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni, non essendo possibile affermare la giurisdizione del giudice
amministrativo ai sensi del comma 4 del medesimo art. 63 (che contempla tale
giurisdizione per le controversie in materia di procedure concorsuali per
l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), poiché la
disciplina ai sensi della quale era stato conferito l’incarico oggetto della
contestazione giudiziale contemplava come meramente eventuale una preventiva
valutazione comparativa degli aspiranti all’incarico e, nella fattispecie, non
era stata espletata alcuna procedura selettiva concorsuale al fine
dell’individuazione del soggetto cui attribuire l’incarico;
che,
con riferimento alla denunziata violazione degli artt. 76 e 77 Cost., il
giudice a quo, ricordato che
l’estensione della giurisdizione del giudice ordinario alle controversie in
materia di incarichi dirigenziali è stata prevista dall’art. 18 del decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), sostiene che
una simile scelta del legislatore delegato si porrebbe in contrasto con gli
artt. 76 e 77 Cost., perché nel testo dell’art. 11, comma 4, lettera g), della legge delega 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), norma in base alla quale è stato emanato il d.
lgs. n. 387 del 1998, non si rinviene alcuna menzione
delle controversie in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, la
cui inclusione nel novero di quelle devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario sarebbe, dunque, il frutto di una scelta del legislatore delegato
eccedente i limiti che condizionavano l’esercizio della funzione legislativa da
parte del Governo;
che
il rimettente aggiunge che la devoluzione al giudice ordinario delle
controversie in tema di impiego pubblico, contemplata dalla legge 23 ottobre
1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale), e dalla legge n. 59 del 1997, non ha mai riguardato
anche la fase genetica del rapporto di lavoro e, cioè, l’attività compiuta
dalla pubblica amministrazione prima della costituzione del vincolo
contrattuale;
che,
sotto il profilo della assunta violazione degli artt. 103 e 113 Cost., il
giudice a quo afferma che, seppure
l’art. 103 Cost. consentirebbe che in determinati casi al giudice
amministrativo sia sottratta la giurisdizione sugli interessi legittimi in virtù
di puntuali scelte del legislatore ordinario compiute in aderenza alle
previsioni dell’art. 113, terzo comma, Cost., tuttavia simili scelte dovrebbero
essere compiute dal legislatore statale nella sede parlamentare, unica idonea
ad assicurare una scelta ponderata da parte dell’organo sovrano deputato in via
primaria all’esercizio della funzione legislativa su una materia coinvolgente
valori e principî desumibili dalla Costituzione;
che è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo la declaratoria
di manifesta infondatezza della questione;
che, rispetto alla censura dell’eccesso di delega, il
Presidente del Consiglio dei ministri deduce che la questione è già stata
risolta dalla Corte costituzionale, nel senso dell’infondatezza, con la sentenza n. 275 del
2001 e con l’ordinanza
n. 525 del 2002;
che,
quanto alla denunziata violazione degli artt. 103 e 113 Cost., la difesa
erariale eccepisce che il rimettente non indica i motivi per i quali il riparto
di giurisdizione stabilito dalla norma censurata sarebbe privo di
ragionevolezza e non ponderato e sostiene che la devoluzione al giudice
ordinario della giurisdizione in materia di conferimento e revoca degli
incarichi dirigenziali si basa su scelte discrezionali del legislatore che, da
un lato, non incontrano vincoli costituzionali e, dall’altro, sono state
assunte in connessione con la contrattualizzazione
del rapporto di lavoro dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
Considerato che la questione sottoposta
all’esame della Corte concerne l’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui attribuisce al giudice
ordinario anche la giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento
e revoca degli incarichi dirigenziali;
che, ad avviso del
giudice a quo, tale disposizione si
porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, per violazione
dei limiti contenuti nella legge delega, nonché con gli artt. 103 e 113 Cost.,
per violazione dei parametri che presiedono ad un ragionevole riparto di
giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo;
che questa Corte ha più volte affermato che il giudice è
abilitato a sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo aver
accertato che sia impossibile seguire un’interpretazione da lui ritenuta non
contraria a Costituzione e che, conseguentemente, è manifestamente
inammissibile la questione sollevata senza che il rimettente abbia dimostrato
di avere esperito il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa,
alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta (Corte cost. n. 94 e
n. 64 del 2006,
tra le tante);
che,
nella presente fattispecie, nell’ordinanza di rimessione si dà atto che oggetto
del ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale sono la delibera
della Giunta comunale, con la quale era stata disciplinata l’attribuzione di
alcuni incarichi dirigenziali fuori dalla dotazione organica ed era stato
approvato lo schema di contratto individuale di incarico dirigenziale, ed il
provvedimento sindacale con il quale era stato conferito a soggetto esterno uno
di quegli incarichi, vale a dire atti precedenti alla stipulazione del
contratto di impiego, la natura amministrativa dei quali è presupposta dallo
stesso rimettente, il quale censura, tra l’altro, proprio l’attribuzione di
controversie in materia di interessi legittimi al giudice ordinario quale
conseguenza della norma censurata;
che il giudice a quo, tuttavia, non spiega per quale
motivo, tutte le volte in cui la stipulazione del contratto con cui si
conferisce l’incarico sia preceduta da una fase amministrativa, gli atti
(appunto, amministrativi) compiuti dall’ente locale in quella fase non
sarebbero impugnabili, secondo i generali principî, davanti al giudice
amministrativo;
che una simile lacuna
dell’ordinanza di rimessione è tanto più grave in quanto la giurisprudenza di
legittimità ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere
dei ricorsi proposti dai dipendenti degli enti locali avverso le deliberazioni
della Giunta comunale circa la copertura di posti vacanti di dirigente con
soggetti esterni all’amministrazione interessata (Corte di cassazione, sezioni
unite civili, 6 novembre 2006, n. 23605);
che, pertanto, la
questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia,
sezione staccata di Lecce, è manifestamente inammissibile, perché il rimettente
ha omesso il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, ad una
soluzione coerente con quella che esso stesso ritiene essere quella
costituzionalmente corretta.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi
motivi
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 103 e 113 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione
staccata di Lecce, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19
marzo 2007.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in