Ordinanza n. 93 del 2007

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 93

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                    BILE                                                   Presidente

-    Francesco               AMIRANTE                                         Giudice

-    Ugo                        DE SIERVO                                              ”

-    Romano                 VACCARELLA                                        ”

-    Paolo                      MADDALENA                                         ”

-    Alfio                      FINOCCHIARO                                       ”

-    Alfonso                  QUARANTA                                             ”

-    Franco                    GALLO                                                      ”

-    Luigi                      MAZZELLA                                              ”

-    Gaetano                 SILVESTRI                                               ”

-    Sabino                    CASSESE                                                  ”

-    Maria Rita              SAULLE                                                    ”

-    Giuseppe                TESAURO                                                 ”

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                         ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze del 6 febbraio 2006 dal Tribunale di Roma, del 12 gennaio 2006 dal Tribunale di Chiavari, del 21 dicembre 2005 dal Tribunale di Genova, del 12 gennaio 2006 dal Tribunale di Bologna, del 13 gennaio 2006 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del 10 marzo 2006 dal Tribunale di Bologna, del 16 marzo 2006 dal Tribunale di Roma, del 20 gennaio 2006 e del 16 dicembre 2005 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, del 12 dicembre 2005 dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, del 12 dicembre 2005 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, del 15 febbraio 2006 dal Tribunale di Teramo, del 20 dicembre 2005 dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, del 23 marzo 2006 dal Tribunale di Frosinone, del 1° marzo 2006 dal Tribunale di Monza, del 16 febbraio 2006 dal Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Alatri e del 28 gennaio 2006 dal Tribunale di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. 77, 81, 84, 86, 100, 167, 171, 181, 182, 292, 296, 305, 310, 390, 395, 419, 462 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13, 14, 15, 23, 24, 25, 37, 41, 43 e 44, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visti l’atto di costituzione di R.F. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che i Tribunali di Roma, Chiavari, Genova, Bologna, Santa Maria Capua Vetere, Perugia (sede centrale e sezione distaccata di Gubbio), Paola (sezione distaccata di Scalea), Teramo, Venezia (sezione distaccata di San Donà di Piave), Frosinone (sede centrale e sezione distaccata di Alatri) e Monza, hanno sollevato, con le ordinanze di cui in epigrafe, questioni di legittimità costituzionale – in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione – dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che tutti i rimettenti censurano la predetta norma, nella parte in cui prevede che l’applicazione delle più favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell’art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali non «sia stata dichiarata l’apertura del dibattimento»;

che il Tribunale di Roma, con due ordinanze di identico contenuto, dubita della legittimità costituzionale della norma suddetta, evocando quali parametri gli artt. 3, 10 e 11 della Carta fondamentale;

che il rimettente – nel premettere che le fattispecie criminose sottoposte al suo esame risulterebbero, in entrambi i giudizi a quibus,  ormai estinte per prescrizione, se l’applicazione della nuova (e più favorevole) disciplina relativa alla predetta causa di estinzione del reato non fosse preclusa dalla già avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento – censura la scelta operata dal legislatore con l’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 di far dipendere dal compimento o meno di tale incombente processuale l’operatività della lex mitior;

che il rimettente – pur dicendosi consapevole che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la garanzia di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. deve intendersi limitata al «divieto di retroattività della norma penale incriminatrice», non investendo «anche il principio della retroattività della norma penale più favorevole» – evidenzia, tuttavia, come le deroghe a tale ultimo principio (sancito, in via generale, dall’art. 2, quarto comma, del codice penale) debbano essere «sorrette da valutazioni e giustificazioni non irragionevoli»;

che detta evenienza, però, ad avviso del giudice a quo, non ricorrerebbe nel caso di specie, atteso che la scelta compiuta con la censurata disposizione – e cioè l’individuazione, quale discrimine temporale per l’applicazione retroattiva della lex mitior, del momento della dichiarazione di apertura del dibattimento, in luogo di quello della pronuncia della sentenza di primo grado – non appare giustificata dalla «necessità di “neutralizzare” un accertamento giurisdizionale già effettuato sotto il vigore della precedente disciplina»;

che la detta opzione legislativa, per contro, «determina una selezione tra le due normative» (in tema di prescrizione) «collegata a profili di aleatorietà, non dipendenti da un atto di impulso processuale avente obiettiva rilevanza», donde la sua irrazionalità;

che il rimettente ipotizza, inoltre, la violazione degli artt. 10 e 11 Cost.;

che, al riguardo, egli sottolinea, innanzitutto, come «il principio di necessaria applicazione retroattiva della norma penale più favorevole» sia enunciato dall’art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 (reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881), e dall’art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, articolo riprodotto nell’art. II-109, comma 1, del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (reso esecutivo in Italia con la legge 7 aprile 2005, n. 57);

che tale principio, inoltre, è stato qualificato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 3 maggio 2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02) come appartenente «alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri», e dunque quale «parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare»;

che, pertanto, costituendo il principio stesso sia una «norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta» (alla quale «l’ordinamento interno deve conformarsi, ai sensi dell’art. 10 Cost.»), sia un «principio generale del diritto comunitario» (rilevante come tale «ai sensi dell’art. 11 Cost.»), risulterebbero evocabili anche tali parametri costituzionali, senza, invece, che esso rimettente possa «disapplicare direttamente la norma interna per contrasto con la disciplina comunitaria», non essendo questa soluzione prospettabile – secondo il Tribunale di Roma – rispetto «a principi di carattere generale», cioè «non consacrati» in «strumenti legislativi dell’Unione europea dotati di efficacia diretta ed immediata»;

che anche il Tribunale di Chiavari censura l’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, ipotizzandone il contrasto – sempre nella parte in cui «esclude che i più favorevoli termini di prescrizione si applichino ai processi pendenti in primo grado», ove risulti già espletato l’incombente di cui all’art. 492 del codice di procedura penale –  con gli artt. 3 e 117 Cost.;

che, secondo il Tribunale chiavarese, la questione sollevata è rilevante, giacché, «se si applicassero le norme più favorevoli», il reato sottoposto al suo esame risulterebbe prescritto «non solo prima dell’apertura del dibattimento, ma addirittura prima dell’inizio delle indagini preliminari»;

che, ciò premesso, il rimettente reputa non ragionevole la scelta compiuta con la censurata disposizione, richiamando quel consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale secondo il quale, in materia penale, «le deroghe alla retroattività della norma di favore sono legittime ove ricorra una sufficiente ragione giustificativa», evenienza non ipotizzabile, però, nel caso di specie;

che la dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce, ad avviso del giudice a quo, «una mera formalità, che non implica alcuna attività di acquisizione probatoria o di altro genere», e che risulta, inoltre, carente di «significatività in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato»;

che, di conseguenza, essa è priva di qualsiasi correlazione con la summenzionata causa di estinzione del reato, come conferma il fatto «che tale incombente non costituisce atto interruttivo della prescrizione»;

che quanto, poi, all’ipotizzata violazione dell’art. 117 Cost., il Tribunale di Chiavari – richiamata la già citata sentenza del 3 maggio 2005 della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale «il principio dell’applicazione della pena più mite fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri dell’Unione Europea e deve essere considerato come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare» – sottolinea che «il valore del diritto comunitario nei confronti del legislatore nazionale concerne anche le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia»;

che, a sua volta, anche il Tribunale di Genova – sul presupposto che l’eventuale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 (censurato «nella parte in cui esclude dai nuovi termini di prescrizione i processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento») porterebbe «al proscioglimento per intervenuta prescrizione» della quasi totalità dei reati devoluti al suo esame – ipotizza la violazione degli artt. 3 e 27 Cost.;

che quanto, in particolare, al primo di tali parametri, assume il rimettente che la norma sospettata di illegittimità costituzionale appare in grado di «comportare un trattamento irrazionalmente differenziato tra imputati in analoga situazione processuale», attribuendo rilievo «ad una mera formalità», qual è la dichiarazione di apertura del dibattimento, «il cui momento può essere casuale, talora diverso, o mancare del tutto» e che, inoltre, «ai sensi dell’art. 160 del codice penale non è neppure idonea ad interrompere il corso della prescrizione»;

che, infine, la norma censurata – derogando a quel «criterio canonico» (art. 2, quarto comma, cod. pen.) che, nei casi di successione nel tempo di leggi penali, individua quale limite alla applicazione retroattiva della lex mitior quello della «definitività della sentenza di condanna», criterio «recepito» dall’art. 27, secondo comma, Cost. – si porrebbe, secondo il rimettente, in contrasto anche con il suddetto parametro costituzionale;

che anche il Tribunale di Bologna, con due ordinanze, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005;

che con la prima ordinanza (r.o. n. 80 del 2006), il rimettente – nell’assumere di dover giudicare della responsabilità penale di un soggetto imputato del delitto di cui all’art. 372 cod. pen. – rileva, in via preliminare, che, ove l’applicabilità delle nuove disposizioni sulla prescrizione del reato non fosse preclusa, nel giudizio a quo, dalla già avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento, «il termine ultimo di prescrizione» del reato risulterebbe già decorso;

che, ciò premesso in ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale bolognese reputa non ragionevole la scelta compiuta con la censurata disposizione;

che essa, difatti, «ha delimitato l’area applicativa della nuova disciplina della prescrizione, ove più favorevole, fissando nell’intervenuta apertura del dibattimento di primo grado lo spartiacque rispetto all’applicazione della normativa precedente»;

che, tuttavia, l’esigenza alla quale detta scelta è ispirata, e cioè «raccordare alla novella una parziale salvaguardia dei processi in corso», non risulta perseguita in modo «rispettoso del principio costituzionale di eguaglianza»;

che sul piano generale, rileva il giudice a quo, la disciplina della prescrizione risulta ispirata alla seguente logica: estinzione del reato allorché sia decorso un lasso di tempo «sintomatico di un sopravvenuto disinteresse punitivo»; allungamento del termine prescrizionale a seguito del compimento di atti procedimentali o processuali «i quali implicano concettualmente un’attivazione qualificata dell’interesse punitivo»; definitiva estinzione della fattispecie criminosa in caso di decorso del «termine allungato», atteso che alla sua scadenza «il legislatore presume iuris et de iure il disinteresse punitivo dello Stato», a prescindere «dalla quantità e qualità degli avanzamenti processuali intervenuti»;

che la norma censurata, invece, nel «ritagliare un’area applicativa alle vecchie norme più sfavorevoli all’imputato», ha ritenuto «sintomatico di apprezzabile avanzamento della pretesa punitiva» un momento processuale, qual è quello della apertura del dibattimento, «privo di rilievo nella disciplina (vecchia e nuova) delle cause interruttive della prescrizione»;

che tale norma, inoltre, non ha in alcun modo rapportato il predetto momento processuale «al tempo trascorso dal commesso reato», ovvero in alternativa «alla precedente causa interruttiva», ma piuttosto «a un elemento temporale del tutto casuale», quale quello costituito dal giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 251 del 2005 sulla Gazzetta Ufficiale;

che, così operando, la norma stessa ha «ignorato l’elementare esigenza, riconducibile al principio di eguaglianza, per la quale il termine allungato di prescrizione», come risultante all’esito della modifica in melius recata dalla nuova disciplina «a regime», si dovrebbe applicare indifferentemente a tutti i reati, i quali, «per componenti sostanziali oggettive e soggettive, siano stati dal legislatore ritenuti meritevoli di appartenere a uno stesso “comparto prescrizionale allungato”»;

che il censurato art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 non ha, quindi, «razionalmente mediato tra l’esigenza di salvaguardia dei processi giunti in avanzato stadio nel rispetto dei termini precedenti» e quella, opposta, di evitare «enormi discrepanze tra previsioni prescrizionali parallele, particolarmente in tema di termini allungati di prescrizione»;

che, con la seconda delle citate ordinanze (r.o. n. 167 del 2006), il Tribunale di Bologna censura la norma suddetta, ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3, 10, primo comma, 27, terzo comma, e 111, secondo comma, Cost;

che il rimettente – nel premettere che taluni dei reati di bancarotta fraudolenta sottoposti al suo vaglio «sarebbero oggi prescritti», se l’applicazione della nuova disciplina sui termini di prescrizione del reato non fosse preclusa, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, dal già avvenuto espletamento dell’incombente processuale ex art. 492 cod. proc. pen. – evidenzia come la prescrizione sia «istituto di diritto sostanziale»;

che, ravvisato il fondamento della prescrizione anche nel cambiamento che «la personalità del colpevole» potrebbe aver subito, «trascorso un certo periodo di tempo dalla commissione del reato», il giudice a quo sottolinea che, verificatasi la condizione da ultimo descritta, l’irrogazione della sanzione penale «avrebbe solo funzione afflittiva e retributiva», e non pure di rieducazione del reo, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 27 della Carta fondamentale, atteso che, secondo la giurisprudenza costituzionale, nessuna delle finalità che tale articolo attribuisce al trattamento sanzionatorio penale potrebbe essere «obliterata» dal legislatore;

che il giudice a quo – non senza rammentare che la «determinazione del tempo necessario a prescrivere è compito discrezionale del legislatore», anche perché l’art. 25, secondo comma, Cost. «non garantisce la retroattività delle disposizioni più favorevoli» per il reo – evidenzia come la Corte di giustizia delle Comunità europee (nella già citata sentenza del 3 maggio 2005) abbia riconosciuto il principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite come appartenente alle «tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri», e dunque come «parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare»;

che, pertanto, appare «difficile negare» che il principio di retroattività della disposizione più favorevole «trovi tutela nell’art. 10 della Carta Costituzionale»;

che, inoltre, il Tribunale di Bologna evidenzia che il legislatore, nello scegliere «il dies a quo per l’applicazione del trattamento più favorevole», avrebbe dovuto compiere detta opzione «ragionevolmente e nella salvaguardia del principio di eguaglianza», e dunque secondo i canoni «sanciti dall’art. 3 della Costituzione»;

che, per contro, la scelta compiuta con la censurata disposizione ha dato luogo, a seconda del maggiore o minore grado di progressione del processo, ad «ingiustificate e irrazionali disparità di trattamento», e ciò «non solo fra imputati dello stesso reato, ma anche fra coimputati e concorrenti nello stesso reato»;

che lo stato di avanzamento del processo, e segnatamente l’avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento, diviene, in base alla norma de qua, la (sola) «ragione che giustifica l’applicazione di una pena che, dato il decorso del tempo necessario a prescrivere e secondo la valutazione normativa già in vigore, è divenuta anacronistica e ingiustificata»;

che ipotizza, da ultimo, il rimettente «anche una violazione del principio di ragionevole durata del processo», in quanto, se la disciplina della prescrizione del reato è diretta «ad offrire un punto di riferimento certo», quanto all’estinzione delle fattispecie criminose, «una sua diversificazione tra imputato e imputato che tenga conto dell’andamento del processo», seppure giustificata «in nome dell’interesse alla conservazione del processo», determina «sperequazioni incompatibili con la situazione giuridica soggettiva direttamente protetta dalla norma costituzionale» di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.;

 che anche il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dubita – in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. – della legittimità costituzionalità dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, «nella parte in cui non prevede che possa applicarsi la disciplina contenuta nel testo legislativo richiamato anche ai processi in corso di celebrazione in primo grado, processi in cui sia stato dichiarato aperto il dibattimento»;

che il rimettente – preliminarmente dedotto che «il fatto per cui si procede (art. 479 c.p.)» sarebbe già estinto «per effetto di intervenuta prescrizione», ove la censurata disposizione non individuasse nell’avvenuto espletamento dell’incombente ex art. 492 cod. proc. pen. lo «sbarramento» per applicare la nuova normativa sulla prescrizione del reato – contesta, innanzitutto, la ragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore;

che difatti, secondo il giudice a quo, sebbene la condizione dei soggetti imputati di un medesimo reato sia identica, trattandosi «di presunti innocenti in attesa di primo giudizio», gli stessi, «nell’applicazione della norma più favorevole sul piano del diritto sostanziale», risultano assoggettati «senza ragione» ad un differente regime, conseguente «all’accidente processuale di mero rito, connesso, come esplicitato, alla formale apertura del dibattimento di primo grado»;

che alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost. segue quella dell’art. 111 della Carta fondamentale, in quanto esso, nel costituzionalizzare il principio del giusto processo, «tende innanzitutto, nel rispetto delle regole sostanziali e di rito, ad una sentenza giusta», e cioè ad un risultato che può ritenersi raggiunto «solo quando la decisione di differenziare il trattamento normativo si fondi su ragioni solide, logiche e razionali»;

che tale evenienza, però, deve escludersi nel caso di specie, giacché la posizione degli imputati è stata distinta «sulla scorta di un accidente processuale, assolutamente casuale»;

che, con quattro ordinanze (tre delle quali di contenuto sostanzialmente identico), il Tribunale di Perugia (sede centrale e sezione distaccata di Gubbio) ipotizza il contrasto dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 con l’art. 3 Cost;

che in particolare, quanto ai provvedimenti pronunciati dal giudice preposto alla sezione distaccata di Gubbio (r.o. nn. 181, 182, 296 del 2006), il rimettente – premesso di dover giudicare di reati (quelli previsti e puniti, rispettivamente, dagli artt. 589, 591 e 643 cod. pen.) che sarebbero tutti estinti per prescrizione, se l’applicazione della nuova normativa, introdotta sul punto dalla legge n. 251 del 2005, non fosse preclusa, per ciascuno dei giudizi dinanzi a lui pendenti, dalla già avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento – lamenta l’irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore;

che, sebbene l’art. 25, secondo comma, Cost. «non imponga la retroattività di norme penali più favorevoli, ma vieti esclusivamente la retroattività in malam partem», ciò non toglie – osserva il rimettente – che al legislatore sia comunque vietato «eludere il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.»;

che, viceversa, ciò è quanto si sarebbe verificato nel caso in esame, giacché la norma censurata ha fatto «dipendere la retroattività della più favorevole disciplina sopravvenuta da fattori del tutto estrinseci, estranei cioè alla logica del trattamento sanzionatorio, in quanto connessi, invece, all’evoluzione del processo penale»;

che d’altra parte, in senso contrario, non potrebbe sostenersi – sempre secondo il rimettente – «che le norme in tema di prescrizione abbiano  natura processuale e siano dunque soggette al diverso principio “tempus regit actum”», atteso che la prescrizione costituisce certamente istituto di diritto sostanziale;

che anche il Tribunale di Perugia in composizione collegiale (r.o. n. 462 del 2006) dubita della legittimità costituzionale della medesima disposizione, della quale ipotizza il contrasto sempre con l’art. 3 della Carta fondamentale;

che il rimettente – chiamato a giudicare di una pluralità di reati – deduce che, in applicazione dell’art. 6 della legge n. 251 del 2005, i nuovi termini di prescrizione «sarebbero interamente decorsi» per talune delle fattispecie criminose oggetto del giudizio a quo, se l’applicazione del ius superveniens non fosse preclusa nei procedimenti di primo grado che hanno già raggiunto la fase della dichiarazione di apertura del dibattimento;

che, ciò dedotto in punto di rilevanza della questione, quanto alla sua non manifesta infondatezza, il rimettente muove dalla constatazione che l’art. 25 Cost. «vieta esclusivamente la retroattività in malam partem delle norme penali», mentre «non impone la retroattività delle norme più favorevoli»;

che, ciò nondimeno, il legislatore, nel derogare al principio del favor rei, «non può eludere il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.», donde la necessità che la deroga abbia «una giustificazione razionale»;

che in tale prospettiva, dunque, la norma censurata – nel porre limiti all’applicabilità della disciplina sopravvenuta in ordine alla prescrizione (attesa anche la sua natura di istituto di diritto sostanziale) – avrebbe dovuto privilegiare «la considerazione del tipo di reato», e non invece «fattori del tutto estrinseci, estranei alla logica del trattamento sanzionatorio», come ha invece fatto, scegliendo di far dipendere «la esclusione della retroattività della norma più favorevole solo dall’evoluzione del processo e dallo stadio in cui esso sia pervenuto ad una certa data»;

che la violazione dell’art. 3 Cost. da parte della norma denunciata è dedotta anche dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea;

che il rimettente premette che la questione di costituzionalità dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 – censurato sempre nella parte in cui esclude, ratione temporis, l’applicazione della nuova più favorevole disciplina sulla prescrizione del reato alle fattispecie oggetto dei procedimenti di primo grado già pervenuti alla fase della dichiarazione di apertura del dibattimento – è rilevante nel giudizio a quo, atteso che il citato ius superveniens «fa si che il reato di cui all’art. 372 cod.pen. si prescriva nel termine massimo di sette anni e sei mesi», già interamente decorso;

che ciò premesso, il giudice a quo, nel rilevare come i principi «della retroattività delle legge più favorevole e della irretroattività della legge più sfavorevole» non si applichino «in caso di leggi eccezionali o temporanee», afferma, tuttavia, che la legge n. 251 del 2005 «non appare rientrante in nessuna delle due categorie»;

che la scelta con essa compiuta crea, dunque, una ingiustificata disparità, «producendo un trattamento soggettivamente diverso tra soggetti “indagati” e soggetti “imputati” ed ancora peggio tra gli stessi “imputati” nel giudizio di primo grado, ponendo come discrimine la dichiarazione di apertura del dibattimento»;

che la violazione degli artt. 3, 25, 97 e 111 della Costituzione è ipotizzata, invece, dal Tribunale di Teramo;

che il rimettente – previamente informata la Corte di dover giudicare della responsabilità di 43 imputati, «rinviati a giudizio per il reato di cui agli artt. 110, 112, 81 capoverso, 476 capoverso, e 61, n. 2, codice penale» – rileva che, in forza del più volte citato ius superveniens, costituito dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005, per «alcuni dei prevenuti» tutte le fattispecie delittuose loro contestate «sarebbero indubbiamente già prescritte», se l’applicazione del nuovo regime sulla prescrizione del reato non fosse preclusa dalla già avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento;

che il Tribunale di Teramo – richiamato quell’orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui «l’applicazione delle disposizioni penali più favorevoli al reo può subire limitazioni o deroghe», purché «sancite non senza una qualche ragionevole giustificazione da parte del legislatore» – esclude che tale evenienza sia ipotizzabile nel caso in esame;

che muovendo, difatti, dalla constatazione – confermata, nuovamente, nella giurisprudenza costituzionale – secondo cui la prescrizione del reato è il risultato di una «valutazione del disvalore sociale del fatto», il rimettente rileva che il legislatore, modificando il termine prescrizionale fissato per un certo tipo di reato, mostrerebbe, per ciò solo, di aver anche «mutato il proprio interesse a perseguirne gli autori»;

che il giudice a quo, pertanto, assume che una «disciplina differenziata della prescrizione in relazione allo stesso identico reato» si presenta irragionevole, quando – come nella specie – non risulti ispirata alla necessità di evitare di «applicare la normativa più favorevole soltanto ai reati rispetto ai quali il processo era già concluso in primo grado», giacché solamente in questo caso «la pretesa punitiva della Stato» avrebbe raggiunto «una fase tale da giustificare (forse) la prosecuzione del giudizio nelle fasi successive»;

che, viceversa, l’opzione compiuta con la norma censurata determina «un’evidente disparità di trattamento» tra soggetti, in particolare a danno di «coloro che, pur avendo commesso uno stesso tipo di reato», abbiano «scelto il rito abbreviato» («ove notoriamente non vi è apertura del dibattimento»), con conseguente violazione degli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.;

che di riflesso, secondo il rimettente, risultano violati anche gli artt. 97 e 111 della Carta fondamentale: «l’ulteriore dispendio di risorse, in termini di mezzi e persone, per perseguire il reato il cui disvalore è stato valutato in termini di minore importanza rispetto al passato» incide negativamente «sul buon andamento della p.a.» e comporta, inoltre, «la irragionevole maggiore durata del processo»;

che il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, censura il predetto art 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 in riferimento agli artt. 3 e «24» (recte: art. 25) Cost.

che, dopo aver dedotto che il delitto di cui all’art. 590 cod. pen., oggetto del giudizio principale, dovrebbe ritenersi prescritto se l’operatività della nuova disciplina sulla prescrizione del reato non fosse preclusa, nella specie, dall’avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento, il rimettente ipotizza, in primo luogo, la violazione dell’art. 24 (recte: art. 25) della Carta fondamentale;

che, difatti, «la norma sostanziale sulla prescrizione nel caso di specie è più favorevole rispetto alla disciplina della prescrizione esistente nel momento nel quale il reato è stato commesso o si afferma sia stato commesso»;

che, quanto poi al dedotto contrasto con l’art. 3 Cost., esso è motivato in base all’assunto che la censurata disposizione «porta a trattare in maniera diversa situazioni analoghe», e ciò, in special modo, nell’ambito dei «processi con più imputati», segnatamente quando uno di essi «acceda avanti al G.u.p. a riti alternativi mentre altri preferiscano la via del dibattimento ordinario»;

che il Tribunale di Frosinone, con due ordinanze (la seconda adottata dalla sezione distaccata di Alatri), censura l’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, sempre nella parte in cui esso esclude l’applicazione, nei procedimenti di primo grado, delle disposizioni di cui all’art. 6, non consentendo, in particolare, che le stesse operino quando sia intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento;

che, con il primo dei citati provvedimenti (r.o. n. 390 del 2006), il giudice a quo assume la violazione degli artt. 3 (sebbene erroneamente indicato come art. 2 nel dispositivo), 27 e 111 Cost., deducendo – quanto alla rilevanza della questione – che in forza del ius superveniens, se la sua applicazione non fosse nella specie preclusa dal già avvenuto espletamento dell’incombente ex art. 492 cod. proc. pen., i termini prescrizionali dei reati sottoposti al suo vaglio, tranne che per un imputato, sarebbero «irrimediabilmente decorsi»;

che, ciò premesso, il Tribunale rimettente, ribadita anche la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, rileva che la differente disciplina, applicabile alle singole fattispecie di reato per effetto della norma censurata, «non corrisponde ad una opzione processuale riferibile all’iniziativa dell’imputato quanto, piuttosto, ad una scelta del legislatore», cui il primo non può, evidentemente, «che soggiacere», indipendentemente «dalle scelte processuali compiute»;

che la descritta evenienza rende il differente trattamento, riservato ai singoli imputati, non «sorretto da un criterio di ragionevolezza»;

che, pertanto, risulta «violato l’art. 3 della Costituzione», nonché l’art. 27 della Carta fondamentale, «sotto il profilo della necessità che il complessivo trattamento sanzionatorio apprestato dall’ordinamento nei confronti del reo sia coerente e proporzionale rispetto al fatto di reato», ivi compreso «il tempo entro il quale lo Stato ritenga di dover conservare memoria del fatto lesivo e, quindi, perseguire penalmente il reo»;

che, infine, il rimettente prospetta il contrasto della norma censurata anche con l’art. 111 Cost., atteso che «l’esigenza di un processo giusto» richiede «parità di complessivo trattamento sanzionatorio per fattispecie incriminatrici dalle pene edittali invariate», mentre la necessità «di assicurare una durata ragionevole del processo può indubbiamente confliggere con la sopravvenienza di soluzioni normative eterogenee in grado di arrestare o protrarre lo sviluppo del processo senza essere ancorate ad elementi di natura oggettiva»;

che, con la seconda ordinanza di rimessione, pronunciata dalla sezione distaccata di Alatri del medesimo Tribunale (r.o. n. 395 del 2006), il giudice a quo censura l’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 in riferimento all’art. 3 Cost.;

che – dopo aver premesso che, nell’ipotesi in cui venisse dichiarata l’illegittimità della norma censurata, il delitto (di ricettazione) contestato all’imputato «dovrebbe considerarsi prescritto per il decorso del termine massimo», come novellato dalla stessa legge n. 251 del 2005 – il rimettente ritiene che la disposizione in esame dia vita «ad un’ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti imputati per lo stesso reato», sebbene quest’ultimo risulti «di eguale gravità», attribuendo rilievo, ai fini della prescrizione, ad «evenienze processuali meramente occasionali» e, inoltre, «indipendenti dalle stesse scelte difensive delle parti»;

che, inoltre, rientrando la prescrizione «nella valutazione sociale del fatto tipico del giudizio», da ciò deriva che «un diverso trattamento dell’istituto fra persone imputate degli stessi fatti commessi nello stesso momento potrebbe essere legittimo soltanto se fondato su canoni di assoluta razionalità ed oggettività e non invece, come nel caso di specie, su circostanze eventuali non oggettive e spesso indipendenti dalla stessa volontà dell’imputato»;

che, infine, anche il Tribunale di Monza evoca come parametro il solo art. 3 Cost.;

che il giudice a quo – esposto preliminarmente che, in difetto della norma censurata, «i reati ipotizzati a carico di tutti gli imputati» sarebbero estinti «per la maturazione del termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6» – solleva questione di legittimità dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude, in relazione al processo nel quale sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della medesima legge, l’operatività del «termine massimo di prescrizione, come più favorevolmente stabilito, rispetto alla disciplina pregressa»;

che secondo il rimettente, sebbene la giurisprudenza costituzionale abbia stabilito che il principio del favor rei può essere derogato a condizione che ricorra una «pertinente ragione giustificativa» (individuata «nell’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti», e dunque «l’intangibilità delle sentenze divenute irrevocabili»), la norma censurata attribuisce rilievo ad una circostanza – l’avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento – «che non ha nulla a che vedere con l’irrevocabilità della sentenza»;

che trattandosi, per vero, di «un momento processuale iniziale rispetto allo svolgimento del processo di primo grado», esso risulta «non sintomatico di apprezzabile avanzamento della pretesa punitiva», come conferma la circostanza che lo stesso «è privo di qualsiasi rilievo nella disciplina (vecchia e nuova) delle cause interruttive della prescrizione»;

che, pertanto, secondo il rimettente, «non appare ragionevole una differenziazione dei termini massimi di prescrizione per fattispecie criminose, che siano identiche sotto il profilo sostanziale e diverse solo quanto all’avanzamento processuale»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi, salvo che in quelli che traggono origine dai provvedimenti di rimessione pronunciati dai Tribunali di Roma, Bologna (limitatamente a quello di cui all’ordinanza r.o. n. 88 del 2006), Perugia (limitatamente a quelli di cui alle ordinanze r.o. n. 181 e 182 del 2006) e Monza;

che la difesa erariale sostiene che la questione sottoposta all’esame della Corte, non comportando alcuna soluzione costituzionalmente “obbligata” (ed, anzi, ammettendo una serie di possibilità nell’individuazione di una diversa fase processuale quale discrimine temporale per l’applicabilità della nuova disciplina in tema di prescrizione), risulta per ciò stesso inammissibile;

che in ogni caso – conclude l’Avvocatura generale dello Stato – la questione si palesa infondata, posto che, per un verso, il principio della retroattività della norma più favorevole al reo «non risponde ad un precetto costituzionale» e che, per altro verso, la scelta del legislatore pare comunque ispirata alla ragionevolezza nell’individuazione dell’apertura del dibattimento – vale a dire, il segmento del processo «legato all’inizio del momento del pieno contraddittorio», ovvero idoneo ad assicurare il rispetto del principio di «non dispersione della prova» – quale momento rilevante per l’applicazione delle nuove disposizioni;

che è intervenuto, nel giudizio che trae origine dalla seconda delle ordinanze di rimessione (r.o. n. 167 del 2006) pronunciate dal Tribunale di Bologna, uno degli imputati nel processo pendente innanzi al predetto giudice a quo;

che l’interveniente – fatti propri i rilievi del Tribunale rimettente in ordine alla illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, e non senza richiamare le norme di diritto comunitario ed internazionale che enuncerebbero il principio della necessaria applicazione retroattiva della lex mitior (in particolare l’art. 15 del Patto internazionale di New York del 1966 relativo ai diritti civili e politici e l’art. II-109, comma 1, del Trattato costituzionale europeo) – sottolinea, in particolare, il difetto di ragionevolezza della censurata disposizione;

che, difatti, questa – nello stabilire un discrimine temporale per l’applicazione della nuova (più favorevole) disciplina sulla prescrizione del reato sulla base dell’avvenuta apertura del dibattimento – «non risulta coerente e conseguente rispetto alle esigenze e agli scopi del regime transitorio in tema di prescrizione»;

che, ad avviso della parte privata, una scelta ragionevole sarebbe stata, invece, quella di correlare «l’irretroattività a fatti processuali che siano indicativi della persistenza dell’interesse punitivo dello Stato», come, ad esempio, gli atti interruttivi del corso della prescrizione contemplati dall’art. 160 cod. pen.;

che la norma censurata, inoltre, «è irragionevole anche rispetto ad un bilanciamento degli interessi processuali in gioco», dal momento che non tende a salvaguardare «interessi  processuali meritevoli di protezione, quali ad esempio la conservazione di una sentenza ancorché non definitiva».

Considerato che i Tribunali di Roma, Chiavari, Genova, Bologna, Santa Maria Capua Vetere, Perugia (sede centrale e sezione distaccata di Gubbio), Paola (sezione distaccata di Scalea), Teramo, Venezia (sezione distaccata di San Donà di Piave), Frosinone (sede centrale e sezione distaccata di Alatri) e Monza, hanno sollevato, con le ordinanze di cui in epigrafe, questioni di legittimità costituzionale – in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione – dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che tutti i rimettenti censurano tale norma, nella parte in cui prevede che l’applicazione delle più favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell’art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali non «sia stata dichiarata l’apertura del dibattimento»;

che, data la connessione esistente tra i vari giudizi, se ne impone la riunione ai fini di un’unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, chiamata a pronunciarsi su questione identica a quelle in esame, con sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché»;

che, secondo la citata sentenza, la scelta «compiuta dal legislatore – in relazione ai processi di primo grado già in corso – di subordinare l’efficacia, ratione temporis, della nuova disciplina sui termini di prescrizione dei reati (quando più favorevole per il reo) all’espletamento dell’incombente ex art. 492 cod. proc. pen.» non si conforma «al canone della necessaria ragionevolezza»;

che, difatti, tale incombente processuale non è idoneo «a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento», in quanto esso «non connota indefettibilmente tutti i processi penali di primo grado (in particolare i riti alternativi – e, tra essi, il giudizio abbreviato – che hanno la funzione di “deflazionare” il dibattimento)», né risulta «incluso tra quelli ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell’interruzione del decorso della prescrizione ex art. 160 cod. pen., il quale richiama una serie di atti, tra cui la sentenza di condanna e il decreto di condanna, oltre altri atti processuali anteriori»;

che, pertanto, alla luce di tale sopravvenuta decisione, vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti, ai fini di una rinnovata valutazione circa la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Roma, Chiavari, Genova, Bologna, Santa Maria Capua Vetere, Perugia (sede centrale e sezione distaccata di Gubbio), Paola (sezione distaccata di Scalea), Teramo, Venezia (sezione distaccata di San Donà di Piave), Frosinone (sede centrale e sezione distaccata di Alatri) e Monza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.