ORDINANZA N. 90
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Lorenzoni
per
Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 febbraio 2006 e depositato
il successivo giorno 28, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso –
in relazione agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 3 e 97 della Costituzione – questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005,
n. 67, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica
dell’articolo 59 della l.r. n. 40/2005»;
che l’impugnato articolo, evidenzia il ricorrente, ha «dettato una
interpretazione autentica» dell’art. 59 della citata legge della Regione
Toscana n. 40 del 2005 «non in linea con il vigente assetto costituzionale»,
stabilendo che esso vada interpretato «nel senso che gli incarichi di direzione
delle strutture organizzative sanitarie conferiti ai dirigenti sanitari
“presuppongono il rapporto di lavoro esclusivo” e che gli stessi incarichi
conferiti al personale universitario (professori o ricercatori) “presuppongono
l’esercizio della attività assistenziale esclusiva per tutta la durata
dell’incarico indipendentemente dalla data del loro conferimento”»;
che la norma censurata – al pari del predetto art. 59 della legge
regionale della Toscana n. 40 del 2005 (articolo che la difesa erariale
rammenta essere stato anch’esso «oggetto di impugnativa») – si pone in
contrasto con il principio desumibile dall’art. 2-septies, comma 1, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare
situazioni di pericolo per la salute pubblica), inserito dalla relativa legge
di conversione 26 maggio 2004, n. 138, disposizione, quest’ultima, con cui il
legislatore statale ha parzialmente modificato il testo del comma 4 dell’art.
15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), il quale, pertanto, nella sua attuale formulazione,
«statuisce, per un verso, che i soggetti sopra indicati possano optare per il
rapporto di lavoro non esclusivo e, per altro verso, che “la non esclusività
del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o
complesse”»;
che secondo il ricorrente, la censurata norma regionale di interpretazione
autentica, secondo il ricorrente, si porrebbe, innanzitutto, in contrasto con
il terzo comma dell’art. 117 Cost., «disattendendo il principio fondamentale
dettato in materia di tutela della salute della non preclusione degli incarichi
a chi abbia optato per il rapporto non esclusivo», principio conseguente alla
scelta, compiuta dal decreto-legge n. 81 del 2004, di superare il regime «della
irreversibilità che caratterizzava il rapporto di lavoro esclusivo dei
dirigenti sanitari», nella configurazione data al sistema dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.
419);
che, inoltre, l’impugnato art. 6 – giacché «interviene nella disciplina
del rapporto di lavoro del dirigente sanitario, incidendo sulla materia
“ordinamento civile” riservata alla legislazione esclusiva dello Stato» –
violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., ponendosi, infine, in contrasto anche con l’art. 3 della
Carta fondamentale, «sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto
quello della disparità di trattamento»;
che, difatti, è irragionevole differenziare «i dirigenti sanitari in
regime di esclusività con il Servizio sanitario dai dirigenti che, invece,
hanno optato per tale rapporto», in quanto la non esclusività non incide «sulla
disponibilità che il dirigente sanitario deve comunque garantire e sullo
svolgimento dei propri compiti istituzionali»;
che – secondo il ricorrente – la norma censurata, poi, realizzerebbe una
ingiustificata «disparità di trattamento nell’ambito del personale
universitario fondata su di un fatto accidentale quale il rapporto esistente o
inesistente con
che, con memoria depositata il 9 marzo 2006, si è costituita in giudizio
che
che, con atto depositato il 3 ottobre 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri – sul presupposto che questa Corte, con sentenza n. 181 del 2006, ha dichiarato l’infondatezza delle censure da esso ricorrente proposte avverso l’art. 59 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, cioè a dire la norma oggetto di interpretazione autentica da parte della disposizione censurata nel presente giudizio – ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che a tale rinuncia ha fatto seguito l’accettazione della Regione Toscana, manifestata all’udienza pubblica del 20 febbraio 2007.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per
i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.
per questi motivi
dichiara estinto il processo.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 marzo 2007.
F.to:
Maria
Depositata
in