Ordinanza n. 90 del 2007

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ORDINANZA N. 90

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                    BILE                                                   Presidente

-    Francesco               AMIRANTE                                         Giudice

-    Ugo                        DE SIERVO                                              ”

-    Paolo                      MADDALENA                                         ”

-    Alfio                      FINOCCHIARO                                       ”

-    Alfonso                  QUARANTA                                             ”

-    Franco                    GALLO                                                      ”

-    Luigi                      MAZZELLA                                              ”

-    Gaetano                 SILVESTRI                                               ”

-    Sabino                    CASSESE                                                  ”

-    Maria Rita              SAULLE                                                    ”

-    Giuseppe                TESAURO                                                 ”

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                         ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005, n. 67, recante «Modifiche della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell’articolo 59 della l.r. n. 40/2005», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 20 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2006 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2006.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi  l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 febbraio 2006 e depositato il successivo giorno 28, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso – in relazione agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 3 e 97 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005, n. 67, recante «Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell’articolo  59 della l.r. n. 40/2005»;

che l’impugnato articolo, evidenzia il ricorrente, ha «dettato una interpretazione autentica» dell’art. 59 della citata legge della Regione Toscana n. 40 del 2005 «non in linea con il vigente assetto costituzionale», stabilendo che esso vada interpretato «nel senso che gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie conferiti ai dirigenti sanitari “presuppongono il rapporto di lavoro esclusivo” e che gli stessi incarichi conferiti al personale universitario (professori o ricercatori) “presuppongono l’esercizio della attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell’incarico indipendentemente dalla data del loro conferimento”»;

che la norma censurata – al pari del predetto art. 59 della legge regionale della Toscana n. 40 del 2005 (articolo che la difesa erariale rammenta essere stato anch’esso «oggetto di impugnativa») – si pone in contrasto con il principio desumibile dall’art. 2-septies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), inserito dalla relativa legge di conversione 26 maggio 2004, n. 138, disposizione, quest’ultima, con cui il legislatore statale ha parzialmente modificato il testo del comma 4 dell’art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale, pertanto, nella sua attuale formulazione, «statuisce, per un verso, che i soggetti sopra indicati possano optare per il rapporto di lavoro non esclusivo e, per altro verso, che “la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici o complesse”»;

che secondo il ricorrente, la censurata norma regionale di interpretazione autentica, secondo il ricorrente, si porrebbe, innanzitutto, in contrasto con il terzo comma dell’art. 117 Cost., «disattendendo il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato per il rapporto non esclusivo», principio conseguente alla scelta, compiuta dal decreto-legge n. 81 del 2004, di superare il regime «della irreversibilità che caratterizzava il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari», nella configurazione data al sistema dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419);

che, inoltre, l’impugnato art. 6 – giacché «interviene nella disciplina del rapporto di lavoro del dirigente sanitario, incidendo sulla materia “ordinamento civile” riservata alla legislazione esclusiva dello Stato» – violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., ponendosi, infine, in contrasto anche con l’art. 3 della Carta fondamentale, «sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della disparità di trattamento»;

che, difatti, è irragionevole differenziare «i dirigenti sanitari in regime di esclusività con il Servizio sanitario dai dirigenti che, invece, hanno optato per tale rapporto», in quanto la non esclusività non incide «sulla disponibilità che il dirigente sanitario deve comunque garantire e sullo svolgimento dei propri compiti istituzionali»;

che – secondo il ricorrente – la norma censurata, poi, realizzerebbe una ingiustificata «disparità di trattamento nell’ambito del personale universitario fondata su di un fatto accidentale quale il rapporto esistente o inesistente con la Regione»;

che, con memoria depositata il 9 marzo 2006, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, deducendo l’infondatezza del ricorso, atteso che la norma regionale censurata «non interviene sul rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, ma esclusivamente sull’organizzazione del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei principi vigenti in materia di tutela della salute»;

che la Regione ha, quindi, concluso – «con riserva di deduzioni e deposito di documenti» – affinché la questione proposta «sia dichiarata inammissibile ed infondata»;

che, con atto depositato il 3 ottobre 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri – sul presupposto che questa Corte, con sentenza n. 181 del 2006, ha dichiarato l’infondatezza delle censure da esso ricorrente proposte avverso l’art. 59 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, cioè a dire la norma oggetto di interpretazione autentica da parte della disposizione censurata nel presente giudizio – ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che a tale rinuncia ha fatto seguito l’accettazione della Regione Toscana, manifestata all’udienza pubblica del 20 febbraio 2007.

Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo. 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.