ORDINANZA N. 87
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 94, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza
del 19 luglio 2005 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, iscritta al n. 524
del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell’anno 2005.
Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che
il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 19 luglio
che
il rimettente è investito della richiesta di affidamento in prova con finalità
terapeutica formulata da persona che già due volte si è avvalsa, in relazione a
precedenti condanne, del medesimo beneficio;
che
il Tribunale, per quanto le precedenti esperienze si siano concluse
negativamente, con la revoca dell’affidamento e la perdurante condizione di
tossicodipendenza dell’interessato, ritiene sussistano le condizioni per una
nuova applicazione del beneficio, la quale dunque sarebbe preclusa in forza
della sola disposizione censurata;
che,
a parere del giudice a quo, il divieto
d’una ulteriore concessione dell’affidamento a scopo terapeutico violerebbe il
principio di uguaglianza ed il «canone di ragionevolezza» sancito dall’art. 3
Cost., posto che la legge, per la misura «ordinaria» dell’affidamento in prova
al servizio sociale, non limita in astratto il numero delle possibili
applicazioni (art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà)»;
che
infatti, secondo il rimettente, le differenze tra i due istituti non legittimano
una siffatta disparità di trattamento, ed anzi sarebbe proprio l’affidamento
terapeutico, per la sua stessa natura, a richiedere le maggiori possibilità di
applicazione, ferma restando la necessità che il giudice valuti, sul piano
concreto, l’idoneità del programma proposto in rapporto alla vicenda personale
del richiedente;
che
ulteriori ed ingiustificate discriminazioni sarebbero determinate, tra soggetti
più volte condannati, dalla casualità della sequenza di formazione del
giudicato;
che
il Tribunale premette, a tale proposito, come l’affidamento in corso di
esecuzione possa essere «esteso», ove ne ricorrano le condizioni, a pene
inflitte con sentenze passate in giudicato successivamente al provvedimento di
ammissione, quale che sia il numero dei provvedimenti da eseguire;
che,
dunque, le condanne divenute irrevocabili successivamente alla seconda
applicazione del beneficio possono trovare o meno esecuzione, mediante l’affidamento a scopo terapeutico, a
seconda della circostanza – casuale e, comunque, non controllabile dall’interessato
– che il giudicato si formi prima o dopo la cessazione dell’affidamento
medesimo;
che
la norma censurata contrasterebbe, secondo il rimettente, anche con il terzo
comma dell’art. 27 Cost., frustrando la finalizzazione rieducativa della pena
nei confronti di soggetti in ipotesi ancora bisognosi di terapia e supporto
psicologico;
che
il Tribunale prospetta, infine, una violazione dell’art. 32 Cost., posto che l’affidamento
terapeutico varrebbe a garantire al condannato attività di riabilitazione fisica
e psichica non praticabili nelle strutture carcerarie, e che una preclusione della
misura su base meramente numerica impedirebbe, di contro, la valutazione
concreta dei bisogni di cura del condannato e l’applicazione di forme esecutive
idonee ad assicurarne la salute;
che
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, è intervenuto in giudizio con atto depositato il 22
novembre 2005, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque,
infondata;
che
tali conclusioni risultano ribadite, nel complesso, in esito alla produzione di
memorie nelle date del 23 gennaio e del 6 febbraio 2007;
che,
secondo la difesa erariale, la questione sarebbe irrilevante nel giudizio a quo, in quanto il condannato avrebbe
potuto chiedere ed ottenere, in alternativa all’affidamento terapeutico, un
provvedimento di sospensione dell’esecuzione della pena a norma dell’art. 90
del d.P.R. n. 309 del 1990;
che
la questione, sempre a parere dell’Avvocatura dello Stato, sarebbe comunque
infondata, risultando arbitraria la comparazione dell’affidamento terapeutico con
quello «ordinario», in quanto quest’ultimo, pur applicabile per un numero
indefinito di volte, sarebbe caratterizzato da «limiti quantitativi e qualitativi»
ben più penetranti del primo;
che
non sussisterebbe, d’altro canto, alcuna discriminazione fondata sulla sequenza
di formazione del giudicato, posto che l’affidamento terapeutico potrebbe
essere applicato, in ogni caso, con riguardo a due soli provvedimenti di
condanna.
Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Firenze solleva – con
riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 32 della Costituzione – questione
di legittimità costituzionale dell’art. 94, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
che il rimettente fonda la rilevanza della questione
sull’assunto che, nel caso di specie, ricorrano tutte le condizioni per
disporre l’affidamento a scopo terapeutico del condannato, e che l’accoglimento
della domanda sia precluso solo dalla norma censurata, la quale dispone che detta
misura non può essere applicata per più di due volte;
che per altro, in epoca successiva all’ordinanza di
rimessione, il quadro normativo concernente i presupposti per l’affidamento a
scopo terapeutico è mutato per effetto delle modifiche introdotte, nel testo
dell’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’art. 4-undecies del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni
per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 303), convertito, con modificazioni, nella
legge 21 febbraio 2006, n. 49;
che
in particolare, secondo il nuovo testo del comma 4 dell’art. 94 del d.P.R. n.
309 del 1990, l’affidamento terapeutico può essere disposto solo quando il
tribunale di sorveglianza ritiene che il programma concordato, con le
prescrizioni correlate, contribuisca al recupero del condannato ed assicuri la
prevenzione del pericolo che questi commetta ulteriori reati;
che
la rilevanza della questione sollevata, la quale pure concerne una disposizione
rimasta inalterata, è condizionata dalla ricorrenza di tutti i presupposti
sostanziali per l’affidamento in prova del condannato, così che l’effetto
preclusivo in ordine all’accoglimento della richiesta resti connesso unicamente
al dato della duplice precedente concessione del medesimo beneficio;
che
spetta al giudice a quo valutare in
quale misura lo ius superveniens abbia
inciso sulla disciplina dei presupposti per l’affidamento a scopo terapeutico,
così come delineata, prima dell’intervento di riforma, nell’elaborazione
giurisprudenziale della materia;
che,
comunque, dall’ordinanza di rimessione non può evincersi che sia stata
specificamente apprezzata l’idoneità della misura a prevenire il rischio della
commissione di nuovi reati da parte dell’interessato, idoneità richiesta dalla
norma censurata, nei termini indicati, per effetto di modifiche sopravvenute
all’ordinanza medesima;
che,
pertanto, gli atti devono essere restituiti al rimettente perché proceda ad una
nuova valutazione circa la rilevanza della questione proposta.
ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Gaetano
SILVESTRI, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 16 marzo 2007.