ORDINANZA N. 75
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio
FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino
CASSESE
"
- Maria Rita
SAULLE
"
- Giuseppe
TESAURO
"
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sostituito
dall’articolo 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo), e successivamente modificato dall’art.
1-ter del decreto-legge 14 settembre
2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito con
modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271, promosso con ordinanza del 18
maggio 2005 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di M. I., iscritta al n. 458 del registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7
febbraio 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che, con
ordinanza del 18 maggio 2005, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Torino, nel corso di un procedimento penale a carico di M.I.,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), sostituito dall’articolo 11, comma 1, della legge 30 luglio 2002,
n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e
successivamente modificato dall’art. 1-ter
del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di
immigrazione), convertito con modificazioni in legge 12 novembre 2004, n. 271,
nella parte in cui punisce chi «compie […] atti diretti a procurare l’ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha un titolo
di residenza permanente»;
che
il rimettente premette di avere sollevato, nel corso del medesimo procedimento,
analoga questione – avente ad oggetto sempre l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 286 del
che,
a parere del rimettente, i dubbi di costituzionalità già proposti permangono,
in quanto l’intervenuta modifica normativa avrebbe lasciato immutati gli
elementi costitutivi della condotta penale di favoreggiamento oggetto di censura
e della quale deve rispondere l’imputato nel giudizio principale, essendosi il
legislatore della novella del 2004 limitato a prevedere una pena edittale più elevata;
che,
in particolare, la previsione della sanzione penale per la condotta di chi
favorisce l’ingresso illegale in altro Stato, del quale la persona non è
cittadina o non ha un titolo di residenza permanente, contrasterebbe con l’art.
25 della Costituzione e con il principio di tassatività
delle norme incriminatrici, essendo a tal fine irrilevante
la circostanza che il suddetto principio viene rispettato nel solo caso in cui
alla indicata condotta si accompagni una delle circostanze aggravanti previste
dall’art. 12, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998;
che
la norma denunciata, secondo il giudice a
quo, si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 35, quarto comma, della
Costituzione, che riconosce come diritto della persona la libertà di
emigrazione, essendo ammessa una deroga al suddetto diritto solo in presenza di
condizioni eccezionali, che risulterebbero integrate soltanto nel caso in cui
ricorrano le richiamate circostanze aggravanti di cui all’art. 12, comma 3-bis;
che,
ciò premesso, il rimettente, per quanto attiene alla non manifesta infondatezza
della questione, si riporta integralmente alle considerazioni già svolte nella
propria precedente ordinanza del 17 marzo 2004 (r.o.
n. 698 del 2004);
che
nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che,
in via preliminare, la difesa erariale osserva che il rimettente omette di
motivare in ordine alla perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione, limitandosi a richiamare sul punto la propria precedente ordinanza.
Considerato che il rimettente, lungi dal sollevare espressamente una questione di
costituzionalità, ha ordinato la restituzione degli atti a questa Corte,
ipotizzando una sorta di continuità e perdurante pendenza del medesimo giudizio
di fronte alla stessa, senza tenere conto dell’autonomia di ogni incidente di
costituzionalità, anche se sollevato nell’ambito dello stesso giudizio di
merito;
che, infatti, il giudice a quo si è limitato a confermare, ritenendo non modificati dallo ius superveniens
gli elementi costituitivi della fattispecie penale, la rilevanza delle
questioni sollevate con l’ordinanza del 17 marzo 2004 (r.o.
n. 698 del 2004), richiamando, quanto al requisito della non manifesta
infondatezza, i motivi posti a fondamento della propria precedente ordinanza;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non
possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni
motivate solo per relationem, dovendo il
rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non
manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione
autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze
dello stesso o di diverso giudice (ex plurimis,
ordinanze n. 33 del
2006, n. 141
e n. 84 del 2005);
che, pertanto, la proposta questione di legittimità
costituzionale è manifestamente inammissibile.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in
riferimento agli artt. 25 e 35, quarto comma, della Costituzione, dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
F.to:
Maria
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