Ordinanza n. 74 del 2007

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ORDINANZA N. 74

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                     BILE                                                              Presidente

- Francesco                AMIRANTE                                                    Giudice

- Ugo                         DE SIERVO                                                         ”

- Romano                  VACCARELLA                                                   ”

- Paolo                       MADDALENA                                                    ”

- Alfio                       FINOCCHIARO                                                  ”

- Alfonso                   QUARANTA                                                        ”

- Franco                     GALLO                                                                 ”

- Luigi                       MAZZELLA                                                         ”

- Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Maria Rita               SAULLE                                                               ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 94-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), introdotto dall’art. 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nonché dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevedono che i nuovi limiti di pena per l’accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, si applichino anche ai condannati, recidivi reiterati, per reati commessi prima dell’entrata in vigore della predetta legge n. 251 del 2005, promosso con ordinanza del 30 dicembre 2005 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2006.

            Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 30 dicembre 2005, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 94-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), introdotto dall’art. 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nonché dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevedono che i nuovi limiti di pena per l’accesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, si applichino anche ai condannati, recidivi reiterati, per reati commessi prima dell’entrata in vigore della predetta legge n. 251 del 2005;

che il Tribunale rimettente è chiamato a provvedere sull’istanza, presentata in data 7 marzo 2005, di applicazione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale a scopo terapeutico ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, e, in subordine, della misura della detenzione domiciliare, in relazione all’esecuzione della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, inflitta con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data 13 gennaio 2005, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto, che ha riconosciuto l’aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale;

che, secondo quanto riferisce il giudice a quo, l’istante, il quale non ha fruito in precedenza di misure alternative alla detenzione, ha concordato, con una comunità di recupero, un programma terapeutico diurno ritenuto e dichiarato idoneo dal servizio per le tossicodipendenze della competente azienda sanitaria locale;

che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva come, per effetto della disposizione contenuta nell’art. 94-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, introdotta dalla legge n. 251 del 2005, entrata in vigore mentre l’istruttoria era in corso, l’istanza formulata «per quanto ammissibile nel momento della sua proposizione», non lo è più al momento della decisione, risultando ostativa l’entità della pena in esecuzione, e che non ricorrono le condizioni previste nell’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), per l’accoglimento della domanda di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, formulata in via subordinata;

che, a parere del giudice a quo, le disposizioni che regolano la fase di esecuzione della pena, per effetto del disposto dell’art. 10 della  legge n. 251 del 2005, rimangono soggette al principio tempus regit actum, così risultando applicabili anche ai soggetti condannati per fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge stessa;

che il giudice a quo assume la necessità che sia rivisto l’orientamento,  prevalente nella giurisprudenza di legittimità,  che delimita l’ambito di applicazione del principio di irretroattività alle sole norme penali sostanziali, sul presupposto che il principio sancito nell’art. 25, secondo comma, Cost. si riferisca unicamente alle norme incriminatici in senso stretto, e non anche alle norme che incidono sulle modalità di esecuzione della pena e sulla quantità e qualità della pena da espiare in concreto, essendo queste ultime «intrinseche» al sistema delle norme penali in senso lato;

che, infatti, le misure alternative alla detenzione, per quanto regolate da una legge ad hoc e sottratte al governo del giudice della cognizione, non potrebbero ritenersi estranee al sistema penale;

che, infine, il rimettente rammenta come la tematica in oggetto sia rimasta res integra nella giurisprudenza costituzionale e richiama l’immediato precedente costituito dalla sentenza n. 273 del 2001, la quale risolse la questione allora sollevata senza investire il quesito di fondo, oggi riproposto.

Considerato che, il giorno successivo a quello in cui è stata depositata l’ordinanza che ha promosso il presente giudizio, una delle norme impugnate, e cioè l’art. 94-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è stata abrogata dall’art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2005 ed entrato in vigore, ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto-legge, il giorno successivo, quindi convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;

che il mutato quadro normativo impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 21 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.