ORDINANZA N. 73
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 213, commi 2-quinquies e 2-sexies (introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), e dell’articolo 171, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 1° marzo 2006 dal Giudice di pace di Chioggia, del 12 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Trapani, del 2 marzo 2006 dal Giudice di pace di Scicli, del 31 marzo 2006 dal Giudice di pace di Caltanissetta, del 22 dicembre 2005 dal Giudice di pace di Torre Annunziata, del 27 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Palermo, del 24 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 agosto 2006) dal Giudice di pace di Torre Annunziata, del 3 marzo 2006 dal Giudice di pace di Siracusa e del 16 giugno 2006 dal Giudice di pace di Comiso, rispettivamente iscritte ai numeri 226, 229, 315, 331, 377, 379, 381, 433 e 502 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 29, 38, 41, 43, 46, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che, con le ordinanze in
epigrafe, i Giudici di pace di
Chioggia, Trapani, Scicli, Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Comiso,
hanno sollevato – in riferimento, nel complesso, agli
artt. 3, 27 e 42 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale
dell’art. 213, commi 2-quinquies
(censurato dal solo rimettente di Comiso) e 2-sexies
(commi entrambi introdotti dall’art. 5-bis, comma 1,
lettera c, numero 2, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel
testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che, analogamente, anche il Giudice di
pace di Torre Annunziata, con due ordinanze, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 della
Costituzione – degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma
2-sexies, del codice della strada;
che, in particolare, il Giudice di pace di Chioggia dubita – in relazione all’art. 3 della
Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies,
del codice della strada, «in riferimento all’art. 171, comma 1», del medesimo
codice;
che il rimettente – premesso di essere
chiamato a giudicare dell’opposizione proposta avverso un verbale con cui si è
contestata, al proprietario e al conducente di un ciclomotore, la violazione
dell’art. 171, comma 1, del codice della strada (essendosi accertato che il
conducente circolava alla guida del veicolo indossando un casco non omologato)
– censura, «con riguardo al principio di ragionevolezza e di eguaglianza di cui
all’art. 3 Cost.», il suddetto art. 213, comma 2-sexies, che prevede per
tale infrazione l’applicazione della sanzione accessoria della confisca;
che il giudice a quo, sul presupposto che la discrezionalità del legislatore,
nell’individuazione delle condotte punibili e nella scelta delle relative
sanzioni, può essere sottoposta al sindacato della Corte costituzionale ove il
suo esercizio si riveli «distorto o arbitrario, così da confliggere
in modo manifesto con il canone della ragionevolezza», reputa che l’evenienza
da ultimo indicata ricorra proprio nel caso di specie;
che, difatti, non rinvenendosi – ad
avviso del rimettente – nel sistema del codice della strada «sanzioni così afflittive» come quella della confisca, il legislatore non
avrebbe realizzato un adeguato «contemperamento degli opposti interessi»,
atteso che la salvaguardia del pur «superiore interesse alla sicurezza della
circolazione stradale» non può giustificare «l’enorme sacrificio del diritto,
anch’esso costituzionalmente garantito, di proprietà sul veicolo», specialmente
quando esso spetti «ad un soggetto diverso dal trasgressore»;
che l’irragionevolezza della scelta
legislativa sarebbe, inoltre, confermata dalla «disparità di trattamento sanzionatorio» tra il contegno sanzionato con la confisca
«ed analoghe condotte compiute, però, alla guida di altri tipi di veicoli»
(sono indicate, a titolo esemplificativo, quella previste dagli artt. 164, 169
e 172 del codice della strada);
che il giudice a quo ha, infine, stigmatizzato «l’enorme ed ingiustificata disparità di trattamento in ragione del sacrificio economico che ne deriverebbe, a fronte del medesimo illecito, fra proprietari di ciclomotori o motocicli di bassissimo o inesistente valore economico e proprietari di ciclomotori o motocicli di valore»;
che il Giudice di pace di Trapani ha,
a sua volta, censurato il medesimo art. 213, comma 2-sexies, del codice
della strada, deducendone il contrasto con gli artt. 3 e 42 della Carta
fondamentale;
che il rimettente – dopo aver dedotto di essere investito
dell’opposizione proposta avverso verbale di contestazione, con il quale si è
addebitato al ricorrente nel giudizio a quo la violazione dell’art. 171,
commi 1, 2, e 3, del codice della strada – assume che la norma censurata
violerebbe il principio di eguaglianza, poiché «introduce nella legislazione
una disparità di trattamento tra il cittadino motociclista e il cittadino
automobilista, in quanto la sanzione della confisca del mezzo è prevista solo
se la violazione viene commessa con l’utilizzo di ciclomotore o motociclo e non
quando sia commessa utilizzando un altro tipo di veicolo» (a titolo
esemplificativo, viene individuata, quale infrazione altrettanto grave da
giustificare l’irrogazione della medesima sanzione accessoria, «il mancato uso
della cintura di sicurezza»);
che il giudice a quo prospetta, altresì, la violazione dell’art. 42 della
Costituzione, che «prevede la possibilità dell’espropriazione della proprietà
privata solo “per motivi di interesse generale”», risultando «eccessivo, se non
abnorme, farvi rientrare l’ipotesi della confisca della moto o motociclo per
guida imprudente senza casco protettivo»;
che i medesimi parametri
costituzionali testé menzionati sono evocati anche dal Giudice di pace di Scicli;
che il rimettente – nel riferire di
dover giudicare dell’opposizione proposta avverso un verbale di contestazione
dell’infrazione stradale consistente nella guida di un veicolo a due ruote
senza aver indossato il casco protettivo – ha sollevato incidente di
costituzionalità del predetto comma 2-sexies
dell’art. 213 del codice della strada;
che egli ipotizza, in primo luogo, la
«violazione dell’articolo 3 della Costituzione, per il motivo della
irragionevolezza e sproporzionalità» della sanzione prevista dalla norma
censurata, in quanto vi sarebbe una ingiustificata «identità di disciplina» sia
quando il veicolo «venga usato per commettere un reato, sia nel caso che lo
stesso venga adoperato per commettere una di quelle violazioni amministrative»
specificamente individuate dalla medesima norma;
che lo stesso rimettente deduce, poi,
il contrasto di tale norma con l’art. 42 della Costituzione, atteso che la
confisca «finisce con assumere aspetti di mero trasferimento coattivo di un
bene dal privato allo Stato per finalità squisitamente repressive», al punto da
«identificarsi addirittura con l’istituto dell’espropriazione», imponendo il
sacrificio del diritto di proprietà del privato per realizzare «un interesse
generale non costituzionalmente protetto, quale la prevenzione degli incidenti
stradali»;
che infine, per il giudice a quo la norma censurata sarebbe
viziata da «illogicità» e «ingiustizia manifesta», sia perché assoggetta l’autore
dell’infrazione di cui all’art. 171 del codice della strada «a quattro
conseguenze negative» (il pagamento della sanzione pecuniaria, la decurtazione
del punteggio dalla patente di guida, la confisca obbligatoria del mezzo,
l’impossibilità di accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione
pecuniaria), sia perché riserva un più severo trattamento sanzionatorio
alle infrazioni da essa contemplate, se poste a confronto con «altre violazioni
amministrative» (è il caso, in particolare, di quella prevista dall’art. 148,
comma 10, dello stesso codice della strada), le quali «pongono più gravemente
in pericolo l’incolumità fisica non solo del conducente»;
che anche il Giudice di pace di Caltanissetta censura l’art. 213, comma 2-sexies,
del codice della strada, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione;
che il rimettente – investito
dell’opposizione proposta dal proprietario di un ciclomotore avverso i verbali
con i quali, da un lato, si contestava al conducente l’infrazione consistente
nel mancato uso del casco protettivo, e, dall’altro, si disponeva il sequestro
del mezzo – evidenzia come, nella specie, la misura della confisca non sia
«giustificata», ponendosi in contrasto «con i parametri, di rango
costituzionale, di ragionevolezza, della responsabilità personale, e di
riconoscimento e difesa della proprietà privata»;
che, in particolare, sostiene il giudice a quo, la confisca del veicolo,
pur avendo «natura di sanzione amministrativa accessoria», risulta priva, nella
specie, dei «tratti della secondarietà, della
marginalità e della complementarietà» che caratterizzano sanzioni siffatte,
presentando invece natura sui generis;
che, difatti, «nessun provvedimento di
confisca obbligatoria» è previsto dal codice della strada «nei casi di danno alle
persone» provocati da veicoli a quattro ruote, neppure «se dal fatto colposo o
doloso dell’agente sia derivata la morte di una o più persone», ciò che
rivelerebbe – a dire del rimettente – l’abnormità e
l’iniquità della scelta legislativa di ricollegare la sanzione della confisca a
«meri comportamenti irregolari di chi trovasi alla guida di un veicolo a due
ruote»;
che, inoltre, la norma censurata
sarebbe irragionevole, atteso che «la confisca del ciclomotore è applicata in
via immediata ed automatica», non consentendosi al proprietario del bene di
provare la propria «assoluta estraneità all’illecito amministrativo da altri
commesso», violando, così, anche il principio della personalità della
responsabilità in tema di illeciti amministrativi, enunciato dall’art. 3 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
che, infine, l’impossibilità di
attribuire rilievo – ai fini della non applicazione della confisca – proprio
alla circostanza costituita dalla appartenenza del veicolo a terzo estraneo
all’illecito amministrativo «si traduce in un’ingiustificata violazione del
diritto sul bene confiscato», donde il contrasto con l’art. 42, secondo comma,
della Costituzione;
che, in senso contrario, non potrebbe
richiamarsi – conclude il rimettente – l’affermazione della giurisprudenza
costituzionale, secondo cui la responsabilità del proprietario di un veicolo,
anche per le violazioni commesse dal conducente, costituisce un principio di
ordine generale, giacché essa è stata enunciata con riferimento ad una misura
(quella del fermo) del tutto differente dalla confisca, la quale «non si limita
a sottrarre all’incolpevole proprietario la disponibilità per un tempo limitato
di un bene patrimoniale, e quindi a comprimere le sole facoltà di godimento della
res», bensì sottrae «il bene in via definitiva»;
che il Giudice di pace di Palermo –
chiamato a giudicare dell’opposizione proposta avverso verbale di accertamento,
con il quale si è contestata all’opponente la violazione dell’art. 171, commi
1, 2 e 3, del codice della strada e si è operato il sequestro del motociclo dal
medesimo condotto – reputa l’art. 213, comma 2-sexies, del medesimo
codice in contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione;
che la norma censurata, infatti, «a
fronte di violazioni identiche ed analoghe, commina la sanzione accessoria
della confisca obbligatoria del mezzo solo quando la violazione sia commessa
utilizzando un ciclomotore o un motociclo», ciò che integra «una disparità di
trattamento ed una violazione del principio di eguaglianza»;
che il contrasto con gli artt. 3, 27 e
42 della Costituzione – da parte del già citato art. 213, comma 2-sexies,
del codice della strada – è ipotizzato, invece, dal Giudice di pace di
Siracusa;
che il Giudice di pace di Siracusa
denuncia il contrasto dell’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, con gli artt. 3 e 42 della
Costituzione;
che il rimettente – investito
dell’opposizione proposta dal proprietario di un motociclo avverso i verbali
con i quali si contestava, a soggetto diverso dall’opponente, la violazione di
cui all’art. 171, comma 1, del codice della strada, e si disponeva il sequestro
del mezzo, in vista della successiva confisca – evidenzia come l’applicazione
di tale sanzione accessoria «anche a carico del proprietario estraneo alla
violazione amministrativa» non sarebbe «ispirata al principio di
ragionevolezza»;
che lo stesso rimettente richiama la
sentenza della Corte
costituzionale n. 27 del 2005, la quale, nel sancire «il principio della
illegittimità della responsabilità oggettiva a carico del proprietario del
veicolo estraneo alla violazione», avrebbe «mutuato e trasposto principi di
chiaro riferimento penalistico nel campo delle
violazioni amministrative», in particolare chiarendo che la solidarietà cui
soggiace il «proprietario della cosa che servì a commettere la violazione» – ai
sensi dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981, e dell’art. 196, comma 1, del
codice della strada – svolgerebbe soltanto una «spiccata funzione di garanzia
del credito erariale per il recupero della sanzione amministrativa» pecuniaria;
che, conseguentemente, il rimettente
reputa che anche in relazione all’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, «laddove è prevista l’applicazione
della sanzione accessoria della confisca obbligatoria a carico del proprietario
non conducente del ciclomotore o motoveicolo», debbono ravvisarsi profili di
incostituzionalità analoghi a quelli accertati con la citata sentenza n. 27 del
2005;
che, infine, la norma censurata non si
conformerebbe ai «criteri di ragionevolezza e proporzionalità in materia di
confisca obbligatoria», determinando «una evidente disparità di trattamento tra
il conducente di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle
violazioni di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171» del codice della
strada (o «per commettere un reato») ed «il conducente di autoveicolo»,
giacché, a carico di quest’ultimo, la confisca è disposta solo
quando il veicolo costituisca il mezzo per la realizzazione di una
fattispecie criminosa, e non in presenza di semplici violazioni amministrative;
che inoltre, secondo il giudice a quo, la previsione dell’art. 213,
comma 2-sexies, non è conforme al
principio di ragionevolezza, se si considera la «gravità della sanzione della
confisca obbligatoria rispetto alla modesta entità della sanzione
amministrativa principale»;
che il Giudice di pace di Comiso – chiamato a decidere, in un giudizio di
«opposizione avverso un verbale di contestazione» di infrazione stradale, sulla
richiesta di annullamento di un «provvedimento di sequestro amministrativo» –
evidenzia «l’incostituzionalità dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies»
del codice della strada;
che, secondo il rimettente, tale
«previsione normativa è contraria all’art. 3 della Costituzione (principio di
eguaglianza) atteso che, a fronte di identiche violazioni
o di analoga gravità, prevede la confisca solo ed esclusivamente quando la
violazione sia commessa utilizzando un ciclomotore o un motociclo, e non anche
quando la violazione sia commessa con l’uso di altro tipo di veicolo»;
che, in particolare, il giudice a quo pone a raffronto le infrazioni
consistenti, rispettivamente, nella guida di un ciclomotore senza allacciare il
casco protettivo e nella conduzione di un autoveicolo senza la cintura di
sicurezza allacciata, per dedurne che, sebbene in entrambi i casi «la ratio della
norma» sia «quella di tutelare l’incolumità fisica del cittadino», si crea «una
disparità di trattamento tra motociclisti ed automobilisti», prevedendo la sanzione
accessoria della confisca nel primo caso e non nell’altro;
che il rimettente, inoltre, deduce la
violazione dell’art. 42 della Costituzione, «che tutela la proprietà privata»,
atteso che la confisca deve ritenersi «giustificata solo in presenza di gravi
violazioni amministrative e/o penali», e non nel caso di un’infrazione «punita
con un’irrisoria sanzione pecuniaria»;
che il Giudice di pace di Torre
Annunziata, con due ordinanze, censura – in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42
e 111 della Costituzione – gli artt. 171, commi 1 e 2, e 213,
comma 2-sexies, del codice
della strada;
che il giudice a quo premette di dovere giudicare dei ricorsi aventi ad oggetto il
verbale di contestazione di un’infrazione stradale consistente nel mancato uso
del casco protettivo, e il provvedimento di sequestro di un mezzo appartenente
a soggetto diverso dal responsabile dell’accertata infrazione;
che, ciò premesso, il rimettente
reputa che le norme censurate, ai sensi delle quali è «sempre disposta la
confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato
adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli
articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171» del codice della strada, siano in
contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 della Costituzione;
che è dedotta, in primo luogo, la
violazione dell’art. 42 della Carta fondamentale, sotto un duplice profilo: da
un lato, si assume che «con la sanzione del sequestro, prodromica alla confisca
obbligatoria, si sottrae la proprietà del bene al legittimo proprietario e/o
possessore, gravandolo inoltre delle spese di custodia senza limite di tempo»;
dall’altro, si censura l’applicazione della sanzione anche nel caso
«dell’appartenenza del ciclomotore o del motoveicolo a terzo non trasgressore»,
dando essa luogo ad «una sottrazione immotivata, illegittima, ed, in ultima
analisi, illecita del bene», in quanto effettuata nei confronti di un soggetto
non responsabile di alcuna delle infrazioni sanzionate dagli artt. 169, commi 2
e 7, 170 e 171 del codice della strada;
che è ipotizzata, poi, la violazione
degli artt. 2 e 3 della Costituzione;
che, in proposito, il rimettente
sottolinea, innanzitutto, «la evidente sproporzione tra violazione e sanzione»
comminata, giacché, variando «la differenza di valore del singolo ciclomotore o
motoveicolo confiscato», si verrebbe, per tale motivo, a punire «in modo
diverso il trasgressore rispetto alla medesima violazione», con conseguente
lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, «tra i quali va compreso il diritto all’eguaglianza»;
che lo stesso rimettente evoca i
medesimi parametri anche sotto altro profilo, sottolineando come le norme
denunciate realizzino «una evidente disparità di trattamento tra il conducente
di ciclomotori o motoveicoli» e «i conducenti di tutti gli altri veicoli,
rispetto alla medesima ratio di
salvaguardia dell’integrità fisica» dell’utente della strada, in quanto le
misure del sequestro e della confisca non sono previste per chi realizza
infrazioni che, al pari di quelle di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171
del codice della strada, risultano altrettanto idonee a porre in pericolo
l’integrità fisica del conducente, quali, in via esemplificativa, il mancato
uso della cintura di sicurezza, la guida in stato di ebbrezza o di alterazione da
sostanze psicotrope, l’impiego, da parte del conducente di un autoveicolo, di
apparecchi telefonici cellulari, o, infine, l’attraversamento della sede
stradale sebbene il semaforo emetta la luce rossa;
che, infine, viene dedotta anche la
violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;
che, quanto al primo parametro, il
giudice a quo rileva che la
disciplina dettata dalle disposizioni censurate «sottrae a qualsivoglia giudice
terzo la comminatoria di una sanzione, ancorché amministrativa», di una tale «gravità
economica» da superare, in alcune ipotesi, persino «l’entità di sanzioni
pecuniarie previste dalle leggi penali»;
che, per il giudice a quo, inoltre, l’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, nello
stabilire la possibilità della confisca di un bene «adoperato per commettere
una delle violazioni» di cui ai precedenti artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171,
presuppone la «volontarietà» dell’illecito, in contrasto «con il principio
secondo il quale in materia di sanzione amministrativa è ininfluente l’elemento
psicologico»;
che è intervenuto in tutti i giudizi
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo, in via preliminare,
l’inammissibilità della questione, ovvero, in subordine, la sua infondatezza;
che, secondo la difesa dello Stato, la
sanzione della confisca è rivolta a sottrarre la disponibilità di ciclomotori e
motoveicoli a coloro i quali, mostrandosi indifferenti all’obbligo di indossare
il casco protettivo, hanno realizzato, con il proprio contegno, «una causa di
incremento del pericolo di lesioni craniche da circolazione di motocicli»;
che, peraltro, anche «il proprietario
che autorizzi o tolleri l’uso del motociclo da parte di soggetti che non
rispettano l’obbligo in questione» è ragionevolmente sottoposto, dal censurato
art. 213, comma 2-sexies, a detta sanzione;
che l’applicazione di tale sanzione
anche al proprietario del veicolo, difatti, trova la sua ragion d’essere nella
circostanza che costui «ha accettato di concorrere all’incremento complessivo
del rischio da circolazione e, contemporaneamente, ha rinunciato ad esercitare
un controllo personale e diretto sul comportamento del conducente»;
che, per la difesa erariale, non può
essere ravvisata alcuna violazione del principio di eguaglianza;
che, in particolare, priva di
fondamento è la censura che tende a stigmatizzare il fatto che la confisca
obbligatoria «non sia prevista per violazioni stradali che il giudice
rimettente considera più gravi sotto il profilo degli interessi protetti»,
atteso che la legittimità costituzionale di una sanzione va riconosciuta
«qualora sussista una ragionevole coerenza tra la sua misura ed entità e gli
interessi protetti dal precetto di cui la sanzione è presidio»,
che, nella specie, prosegue la difesa
erariale, «la prevenzione del rischio individuale e sociale da trauma cranico,
specifico e peculiare della circolazione motociclistica, rende ragione
sufficiente di una misura intesa a togliere la disponibilità del mezzo
specifico della creazione di tale rischio»;
che tali rilievi, inoltre, valgono a
fugare l’ulteriore dubbio relativo alla dedotta violazione dell’art. 3 della
Costituzione, in quanto dimostrano come, nell’applicazione della sanzione, «non
abbia alcun rilievo il valore dei motocicli confiscati», posto che attraverso
di essa non si «tende a colpire il patrimonio del responsabile, bensì a
rimuovere una causa di incremento del rischio di cui si è detto»;
che infine, per l’Avvocatura, è da
escludere anche l’esistenza di un contrasto con gli artt. 24 e 111 della
Costituzione, essendo quella della confisca obbligatoria una «sanzione
ampiamente nota all’ordinamento penale e sanzionatorio
amministrativo», nonché giustificata dalla «necessità di eliminare le cause
materiali di potenziali, ulteriori, lesioni dell’interesse protetto».
Considerato che i Giudici di pace di Chioggia, Trapani, Scicli, Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Comiso,
dubitano – in riferimento, nel complesso, agli artt.
3, 27 e 42 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 213,
commi 2-quinquies (censurato dal solo
rimettente di Comiso) e 2-sexies (commi
entrambi introdotti dall’art. 5-bis, comma 1,
lettera c, numero 2, del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante
dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che, analogamente, anche il Giudice di
pace di Torre Annunziata, con due ordinanze, solleva questioni di legittimità
costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 della
Costituzione – degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma
2-sexies, del codice della strada;
che, data la connessione esistente tra
i vari giudizi, se ne impone la riunione ai fini di una unica pronuncia;
che, nelle more del presente giudizio,
i commi 168 e 169 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inseriti dalla
relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, hanno, rispettivamente,
modificato, l’uno, il testo dell’art. 171, comma 3, del codice della strada,
l’altro, il testo del successivo art. 213, comma 2-sexies (norma,
quest’ultima, denunciata da tutti giudici rimettenti);
che, difatti, in virtù del citato ius superveniens,
mentre alla «sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2» del
medesimo art. 171 del codice della strada, in luogo della confisca
originariamente prevista, «consegue il fermo del veicolo per sessanta giorni ai
sensi del capo I, sezione II del titolo VI» dello stesso codice (ovvero per la
durata di novanta giorni allorché, «nel corso di un biennio», sia «stata
commessa, almeno per due volte, una delle violazioni previste dal comma 1» del
predetto art. 171), ai sensi del novellato art. 213, comma 2-sexies,
dello stesso codice della strada risulta «sempre disposta la confisca del
veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato
adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un
conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne»;
che, pertanto, alla luce di tale
duplice sopravvenienza normativa si impone la restituzione degli atti ai
giudici rimettenti, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non
manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.
per
questi motivi
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Chioggia, Trapani, Scicli, Caltanissetta, Palermo, Siracusa, Comiso e Torre Annunziata.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
F.to:
Depositata
in