Ordinanza n. 73 del 2007

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ORDINANZA N. 73

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                    BILE                                                   Presidente

-    Francesco               AMIRANTE                                         Giudice

-    Ugo                        DE SIERVO                                              ”

-    Romano                 VACCARELLA                                        ”

-    Paolo                      MADDALENA                                         ”

-    Alfio                      FINOCCHIARO                                       ”

-    Alfonso                  QUARANTA                                             ”

-    Franco                    GALLO                                                      ”

-    Luigi                      MAZZELLA                                              ”

-    Gaetano                 SILVESTRI                                               ”

-    Sabino                    CASSESE                                                  ”

-    Maria Rita              SAULLE                                                    ”

-    Giuseppe                TESAURO                                                 ”

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                         ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 213, commi 2-quinquies e 2-sexies (introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), e dell’articolo 171, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 1° marzo 2006 dal Giudice di pace di Chioggia, del 12 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Trapani, del 2 marzo 2006 dal Giudice di pace di Scicli, del 31 marzo 2006 dal Giudice di pace di Caltanissetta, del 22 dicembre 2005 dal Giudice di pace di Torre Annunziata, del 27 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Palermo, del 24 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 agosto 2006) dal Giudice di pace di Torre Annunziata, del 3 marzo 2006 dal Giudice di pace di Siracusa e del 16 giugno 2006 dal Giudice di pace di Comiso, rispettivamente iscritte ai numeri 226, 229, 315, 331, 377, 379, 381, 433 e 502 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 29, 38, 41, 43, 46, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, i Giudici di pace di Chioggia, Trapani, Scicli, Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Comiso, hanno sollevato – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, commi 2-quinquies (censurato dal solo rimettente di Comiso) e 2-sexies (commi entrambi introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, analogamente, anche il Giudice di pace di Torre Annunziata, con due ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 della Costituzione – degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del codice della strada;

che, in particolare, il Giudice di pace di Chioggia dubita – in relazione all’art. 3 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, «in riferimento all’art. 171, comma 1», del medesimo codice;

che il rimettente – premesso di essere chiamato a giudicare dell’opposizione proposta avverso un verbale con cui si è contestata, al proprietario e al conducente di un ciclomotore, la violazione dell’art. 171, comma 1, del codice della strada (essendosi accertato che il conducente circolava alla guida del veicolo indossando un casco non omologato) – censura, «con riguardo al principio di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.», il suddetto art. 213, comma 2-sexies, che prevede per tale infrazione l’applicazione della sanzione accessoria della confisca;

che il giudice a quo, sul presupposto che la discrezionalità del legislatore, nell’individuazione delle condotte punibili e nella scelta delle relative sanzioni, può essere sottoposta al sindacato della Corte costituzionale ove il suo esercizio si riveli «distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza», reputa che l’evenienza da ultimo indicata ricorra proprio nel caso di specie;

che, difatti, non rinvenendosi – ad avviso del rimettente – nel sistema del codice della strada «sanzioni così afflittive» come quella della confisca, il legislatore non avrebbe realizzato un adeguato «contemperamento degli opposti interessi», atteso che la salvaguardia del pur «superiore interesse alla sicurezza della circolazione stradale» non può giustificare «l’enorme sacrificio del diritto, anch’esso costituzionalmente garantito, di proprietà sul veicolo», specialmente quando esso spetti «ad un soggetto diverso dal trasgressore»;

che l’irragionevolezza della scelta legislativa sarebbe, inoltre, confermata dalla «disparità di trattamento sanzionatorio» tra il contegno sanzionato con la confisca «ed analoghe condotte compiute, però, alla guida di altri tipi di veicoli» (sono indicate, a titolo esemplificativo, quella previste dagli artt. 164, 169 e 172 del codice della strada);

che il giudice a quo ha, infine, stigmatizzato «l’enorme ed ingiustificata disparità di trattamento in ragione del sacrificio economico che ne deriverebbe, a fronte del medesimo illecito, fra proprietari di ciclomotori o motocicli di bassissimo o inesistente valore economico e proprietari di ciclomotori o motocicli di valore»;

che il Giudice di pace di Trapani ha, a sua volta, censurato il medesimo art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, deducendone il contrasto con gli artt. 3 e 42 della Carta fondamentale;

che il rimettente – dopo aver dedotto di essere investito dell’opposizione proposta avverso verbale di contestazione, con il quale si è addebitato al ricorrente nel giudizio a quo la violazione dell’art. 171, commi 1, 2, e 3, del codice della strada – assume che la norma censurata violerebbe il principio di eguaglianza, poiché «introduce nella legislazione una disparità di trattamento tra il cittadino motociclista e il cittadino automobilista, in quanto la sanzione della confisca del mezzo è prevista solo se la violazione viene commessa con l’utilizzo di ciclomotore o motociclo e non quando sia commessa utilizzando un altro tipo di veicolo» (a titolo esemplificativo, viene individuata, quale infrazione altrettanto grave da giustificare l’irrogazione della medesima sanzione accessoria, «il mancato uso della cintura di sicurezza»);

che il giudice a quo prospetta, altresì, la violazione dell’art. 42 della Costituzione, che «prevede la possibilità dell’espropriazione della proprietà privata solo “per motivi di interesse generale”», risultando «eccessivo, se non abnorme, farvi rientrare l’ipotesi della confisca della moto o motociclo per guida imprudente senza casco protettivo»;

che i medesimi parametri costituzionali testé menzionati sono evocati anche dal Giudice di pace di Scicli;

che il rimettente – nel riferire di dover giudicare dell’opposizione proposta avverso un verbale di contestazione dell’infrazione stradale consistente nella guida di un veicolo a due ruote senza aver indossato il casco protettivo – ha sollevato incidente di costituzionalità del predetto comma 2-sexies dell’art. 213 del codice della strada;

che egli ipotizza, in primo luogo, la «violazione dell’articolo 3 della Costituzione, per il motivo della irragionevolezza e sproporzionalità» della sanzione prevista dalla norma censurata, in quanto vi sarebbe una ingiustificata «identità di disciplina» sia quando il veicolo «venga usato per commettere un reato, sia nel caso che lo stesso venga adoperato per commettere una di quelle violazioni amministrative» specificamente individuate dalla medesima norma;

che lo stesso rimettente deduce, poi, il contrasto di tale norma con l’art. 42 della Costituzione, atteso che la confisca «finisce con assumere aspetti di mero trasferimento coattivo di un bene dal privato allo Stato per finalità squisitamente repressive», al punto da «identificarsi addirittura con l’istituto dell’espropriazione», imponendo il sacrificio del diritto di proprietà del privato per realizzare «un interesse generale non costituzionalmente protetto, quale la prevenzione degli incidenti stradali»;

che infine, per il giudice a quo la norma censurata sarebbe viziata da «illogicità» e «ingiustizia manifesta», sia perché assoggetta l’autore dell’infrazione di cui all’art. 171 del codice della strada «a quattro conseguenze negative» (il pagamento della sanzione pecuniaria, la decurtazione del punteggio dalla patente di guida, la confisca obbligatoria del mezzo, l’impossibilità di accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria), sia perché riserva un più severo trattamento sanzionatorio alle infrazioni da essa contemplate, se poste a confronto con «altre violazioni amministrative» (è il caso, in particolare, di quella prevista dall’art. 148, comma 10, dello stesso codice della strada), le quali «pongono più gravemente in pericolo l’incolumità fisica non solo del conducente»;

che anche il Giudice di pace di Caltanissetta censura l’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione;

che il rimettente – investito dell’opposizione proposta dal proprietario di un ciclomotore avverso i verbali con i quali, da un lato, si contestava al conducente l’infrazione consistente nel mancato uso del casco protettivo, e, dall’altro, si disponeva il sequestro del mezzo – evidenzia come, nella specie, la misura della confisca non sia «giustificata», ponendosi in contrasto «con i parametri, di rango costituzionale, di ragionevolezza, della responsabilità personale, e di riconoscimento e difesa della proprietà privata»;

che, in particolare, sostiene il giudice a quo, la confisca del veicolo, pur avendo «natura di sanzione amministrativa accessoria», risulta priva, nella specie, dei «tratti della secondarietà, della marginalità e della complementarietà» che caratterizzano sanzioni siffatte, presentando invece natura sui generis;

che, difatti, «nessun provvedimento di confisca obbligatoria» è previsto dal codice della strada «nei casi di danno alle persone» provocati da veicoli a quattro ruote, neppure «se dal fatto colposo o doloso dell’agente sia derivata la morte di una o più persone», ciò che rivelerebbe – a dire del rimettente – l’abnormità e l’iniquità della scelta legislativa di ricollegare la sanzione della confisca a «meri comportamenti irregolari di chi trovasi alla guida di un veicolo a due ruote»;

che, inoltre, la norma censurata sarebbe irragionevole, atteso che «la confisca del ciclomotore è applicata in via immediata ed automatica», non consentendosi al proprietario del bene di provare la propria «assoluta estraneità all’illecito amministrativo da altri commesso», violando, così, anche il principio della personalità della responsabilità in tema di illeciti amministrativi, enunciato dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che, infine, l’impossibilità di attribuire rilievo – ai fini della non applicazione della confisca – proprio alla circostanza costituita dalla appartenenza del veicolo a terzo estraneo all’illecito amministrativo «si traduce in un’ingiustificata violazione del diritto sul bene confiscato», donde il contrasto con l’art. 42, secondo comma, della Costituzione;

che, in senso contrario, non potrebbe richiamarsi – conclude il rimettente – l’affermazione della giurisprudenza costituzionale, secondo cui la responsabilità del proprietario di un veicolo, anche per le violazioni commesse dal conducente, costituisce un principio di ordine generale, giacché essa è stata enunciata con riferimento ad una misura (quella del fermo) del tutto differente dalla confisca, la quale «non si limita a sottrarre all’incolpevole proprietario la disponibilità per un tempo limitato di un bene patrimoniale, e quindi a comprimere le sole facoltà di godimento della res», bensì sottrae «il bene in via definitiva»;

che il Giudice di pace di Palermo – chiamato a giudicare dell’opposizione proposta avverso verbale di accertamento, con il quale si è contestata all’opponente la violazione dell’art. 171, commi 1, 2 e 3, del codice della strada e si è operato il sequestro del motociclo dal medesimo condotto – reputa l’art. 213, comma 2-sexies, del medesimo codice in contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione;

che la norma censurata, infatti, «a fronte di violazioni identiche ed analoghe, commina la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo solo quando la violazione sia commessa utilizzando un ciclomotore o un motociclo», ciò che integra «una disparità di trattamento ed una violazione del principio di eguaglianza»;

che il contrasto con gli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione – da parte del già citato art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada – è ipotizzato, invece, dal Giudice di pace di Siracusa;

che il Giudice di pace di Siracusa denuncia il contrasto dell’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, con gli artt. 3 e 42 della Costituzione;

che il rimettente – investito dell’opposizione proposta dal proprietario di un motociclo avverso i verbali con i quali si contestava, a soggetto diverso dall’opponente, la violazione di cui all’art. 171, comma 1, del codice della strada, e si disponeva il sequestro del mezzo, in vista della successiva confisca – evidenzia come l’applicazione di tale sanzione accessoria «anche a carico del proprietario estraneo alla violazione amministrativa» non sarebbe «ispirata al principio di ragionevolezza»;

che lo stesso rimettente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, la quale, nel sancire «il principio della illegittimità della responsabilità oggettiva a carico del proprietario del veicolo estraneo alla violazione», avrebbe «mutuato e trasposto principi di chiaro riferimento penalistico nel campo delle violazioni amministrative», in particolare chiarendo che la solidarietà cui soggiace il «proprietario della cosa che servì a commettere la violazione» – ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689 del 1981, e dell’art. 196, comma 1, del codice della strada – svolgerebbe soltanto una «spiccata funzione di garanzia del credito erariale per il recupero della sanzione amministrativa» pecuniaria;

che, conseguentemente, il rimettente reputa che anche in relazione all’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, «laddove è prevista l’applicazione della sanzione accessoria della confisca obbligatoria a carico del proprietario non conducente del ciclomotore o motoveicolo», debbono ravvisarsi profili di incostituzionalità analoghi a quelli accertati con la citata sentenza n. 27 del 2005;

che, infine, la norma censurata non si conformerebbe ai «criteri di ragionevolezza e proporzionalità in materia di confisca obbligatoria», determinando «una evidente disparità di trattamento tra il conducente di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171» del codice della strada (o «per commettere un reato») ed «il conducente di autoveicolo», giacché, a carico di quest’ultimo, la confisca è disposta solo quando il veicolo costituisca il mezzo per la realizzazione di una fattispecie criminosa, e non in presenza di semplici violazioni amministrative;

che inoltre, secondo il giudice a quo, la previsione dell’art. 213, comma 2-sexies, non è conforme al principio di ragionevolezza, se si considera la «gravità della sanzione della confisca obbligatoria rispetto alla modesta entità della sanzione amministrativa principale»;

che il Giudice di pace di Comiso – chiamato a decidere, in un giudizio di «opposizione avverso un verbale di contestazione» di infrazione stradale, sulla richiesta di annullamento di un «provvedimento di sequestro amministrativo» – evidenzia «l’incostituzionalità dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies» del codice della strada;

che, secondo il rimettente, tale «previsione normativa è contraria all’art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza) atteso che, a fronte di identiche violazioni o di analoga gravità, prevede la confisca solo ed esclusivamente quando la violazione sia commessa utilizzando un ciclomotore o un motociclo, e non anche quando la violazione sia commessa con l’uso di altro tipo di veicolo»;

che, in particolare, il giudice a quo pone a raffronto le infrazioni consistenti, rispettivamente, nella guida di un ciclomotore senza allacciare il casco protettivo e nella conduzione di un autoveicolo senza la cintura di sicurezza allacciata, per dedurne che, sebbene in entrambi i casi «la ratio della norma» sia «quella di tutelare l’incolumità fisica del cittadino», si crea «una disparità di trattamento tra motociclisti ed automobilisti», prevedendo la sanzione accessoria della confisca nel primo caso e non nell’altro;

che il rimettente, inoltre, deduce la violazione dell’art. 42 della Costituzione, «che tutela la proprietà privata», atteso che la confisca deve ritenersi «giustificata solo in presenza di gravi violazioni amministrative e/o penali», e non nel caso di un’infrazione «punita con un’irrisoria sanzione pecuniaria»;

che il Giudice di pace di Torre Annunziata, con due ordinanze, censura – in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 della Costituzione – gli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del codice della strada;

che il giudice a quo premette di dovere giudicare dei ricorsi aventi ad oggetto il verbale di contestazione di un’infrazione stradale consistente nel mancato uso del casco protettivo, e il provvedimento di sequestro di un mezzo appartenente a soggetto diverso dal responsabile dell’accertata infrazione;

che, ciò premesso, il rimettente reputa che le norme censurate, ai sensi delle quali è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171» del codice della strada, siano in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 della Costituzione;

che è dedotta, in primo luogo, la violazione dell’art. 42 della Carta fondamentale, sotto un duplice profilo: da un lato, si assume che «con la sanzione del sequestro, prodromica alla confisca obbligatoria, si sottrae la proprietà del bene al legittimo proprietario e/o possessore, gravandolo inoltre delle spese di custodia senza limite di tempo»; dall’altro, si censura l’applicazione della sanzione anche nel caso «dell’appartenenza del ciclomotore o del motoveicolo a terzo non trasgressore», dando essa luogo ad «una sottrazione immotivata, illegittima, ed, in ultima analisi, illecita del bene», in quanto effettuata nei confronti di un soggetto non responsabile di alcuna delle infrazioni sanzionate dagli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada;

che è ipotizzata, poi, la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che, in proposito, il rimettente sottolinea, innanzitutto, «la evidente sproporzione tra violazione e sanzione» comminata, giacché, variando «la differenza di valore del singolo ciclomotore o motoveicolo confiscato», si verrebbe, per tale motivo, a punire «in modo diverso il trasgressore rispetto alla medesima violazione», con conseguente lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, «tra i quali va compreso il diritto all’eguaglianza»;

che lo stesso rimettente evoca i medesimi parametri anche sotto altro profilo, sottolineando come le norme denunciate realizzino «una evidente disparità di trattamento tra il conducente di ciclomotori o motoveicoli» e «i conducenti di tutti gli altri veicoli, rispetto alla medesima ratio di salvaguardia dell’integrità fisica» dell’utente della strada, in quanto le misure del sequestro e della confisca non sono previste per chi realizza infrazioni che, al pari di quelle di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada, risultano altrettanto idonee a porre in pericolo l’integrità fisica del conducente, quali, in via esemplificativa, il mancato uso della cintura di sicurezza, la guida in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze psicotrope, l’impiego, da parte del conducente di un autoveicolo, di apparecchi telefonici cellulari, o, infine, l’attraversamento della sede stradale sebbene il semaforo emetta la luce rossa;

che, infine, viene dedotta anche la violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;

che, quanto al primo parametro, il giudice a quo rileva che la disciplina dettata dalle disposizioni censurate «sottrae a qualsivoglia giudice terzo la comminatoria di una sanzione, ancorché amministrativa», di una tale «gravità economica» da superare, in alcune ipotesi, persino «l’entità di sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali»;

che, per il giudice a quo, inoltre, l’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, nello stabilire la possibilità della confisca di un bene «adoperato per commettere una delle violazioni» di cui ai precedenti artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171, presuppone la «volontarietà» dell’illecito, in contrasto «con il principio secondo il quale in materia di sanzione amministrativa è ininfluente l’elemento psicologico»;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della questione, ovvero, in subordine, la sua infondatezza;

che, secondo la difesa dello Stato, la sanzione della confisca è rivolta a sottrarre la disponibilità di ciclomotori e motoveicoli a coloro i quali, mostrandosi indifferenti all’obbligo di indossare il casco protettivo, hanno realizzato, con il proprio contegno, «una causa di incremento del pericolo di lesioni craniche da circolazione di motocicli»;

che, peraltro, anche «il proprietario che autorizzi o tolleri l’uso del motociclo da parte di soggetti che non rispettano l’obbligo in questione» è ragionevolmente sottoposto, dal censurato art. 213, comma 2-sexies, a detta sanzione;

che l’applicazione di tale sanzione anche al proprietario del veicolo, difatti, trova la sua ragion d’essere nella circostanza che costui «ha accettato di concorrere all’incremento complessivo del rischio da circolazione e, contemporaneamente, ha rinunciato ad esercitare un controllo personale e diretto sul comportamento del conducente»;

che, per la difesa erariale, non può essere ravvisata alcuna violazione del principio di eguaglianza;

che, in particolare, priva di fondamento è la censura che tende a stigmatizzare il fatto che la confisca obbligatoria «non sia prevista per violazioni stradali che il giudice rimettente considera più gravi sotto il profilo degli interessi protetti», atteso che la legittimità costituzionale di una sanzione va riconosciuta «qualora sussista una ragionevole coerenza tra la sua misura ed entità e gli interessi protetti dal precetto di cui la sanzione è presidio»,

che, nella specie, prosegue la difesa erariale, «la prevenzione del rischio individuale e sociale da trauma cranico, specifico e peculiare della circolazione motociclistica, rende ragione sufficiente di una misura intesa a togliere la disponibilità del mezzo specifico della creazione di tale rischio»;

che tali rilievi, inoltre, valgono a fugare l’ulteriore dubbio relativo alla dedotta violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto dimostrano come, nell’applicazione della sanzione, «non abbia alcun rilievo il valore dei motocicli confiscati», posto che attraverso di essa non si «tende a colpire il patrimonio del responsabile, bensì a rimuovere una causa di incremento del rischio di cui si è detto»;

che infine, per l’Avvocatura, è da escludere anche l’esistenza di un contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, essendo quella della confisca obbligatoria una «sanzione ampiamente nota all’ordinamento penale e sanzionatorio amministrativo», nonché giustificata dalla «necessità di eliminare le cause materiali di potenziali, ulteriori, lesioni dell’interesse protetto».

Considerato che i Giudici di pace di Chioggia, Trapani, Scicli, Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Comiso, dubitano – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 213, commi 2-quinquies (censurato dal solo rimettente di Comiso) e 2-sexies (commi entrambi introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, analogamente, anche il Giudice di pace di Torre Annunziata, con due ordinanze, solleva questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 della Costituzione – degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del codice della strada;

che, data la connessione esistente tra i vari giudizi, se ne impone la riunione ai fini di una unica pronuncia;

che, nelle more del presente giudizio, i commi 168 e 169 dell’art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inseriti dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, hanno, rispettivamente, modificato, l’uno, il testo dell’art. 171, comma 3, del codice della strada, l’altro, il testo del successivo art. 213, comma 2-sexies (norma, quest’ultima, denunciata da tutti giudici rimettenti);

che, difatti, in virtù del citato ius superveniens, mentre alla «sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2» del medesimo art. 171 del codice della strada, in luogo della confisca originariamente prevista, «consegue il fermo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI» dello stesso codice (ovvero per la durata di novanta giorni allorché, «nel corso di un biennio», sia «stata commessa, almeno per due volte, una delle violazioni previste dal comma 1» del predetto art. 171), ai sensi del novellato art. 213, comma 2-sexies, dello stesso codice della strada risulta «sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne»;

che, pertanto, alla luce di tale duplice sopravvenienza normativa si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Chioggia, Trapani, Scicli, Caltanissetta, Palermo, Siracusa, Comiso e Torre Annunziata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.