ORDINANZA N. 72
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 171,
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma
introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel
testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi
con ordinanze del 17 gennaio, del 20 (nn. 2 ordinanze), del 24 e dell’8
febbraio e del 30 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Scicli
rispettivamente iscritte ai numeri da
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Giudice di pace di
Scicli, con sei ordinanze di contenuto
sostanzialmente identico, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
– in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della
Costituzione – degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies
(comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2,
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel
testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che il
giudice a quo, peraltro, si limita solo a dare atto della «violazione
del precetto costituzionale dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge, ex art. 3 della Costituzione» (così, tutte le ordinanze di
rimessione), e di quella «del diritto alla proprietà privata, tutelato
dall’art. 42» (r.o. numeri 188, 189, 191 e 314 del
2006) e dall’art. 23 della medesima Carta fondamentale (r.o.
n. 190 del 2006), nonché «degli artt, 24, 27 e 111 della Costituzione» (r.o. n. 188 del 2006), nulla precisando, invece, in ordine
alle singole fattispecie sottoposte al suo vaglio;
che il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi (salvo in quello di cui
all’ordinanza r.o. n. 188 del 2006), eccependo, in
via preliminare, l’inammissibilità della questione «in quanto priva di ogni
motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza», nonché svolgendo,
nel merito, talune considerazioni tese ad evidenziare la non contrarietà delle
norme impugnate rispetto agli evocati parametri costituzionali.
Considerato il Giudice di pace di Scicli, con sei
ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in
riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della
Costituzione – degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies
(comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2,
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel
testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che in ragione della connessione
esistente tra i vari giudizi se ne impone la riunione ai fini di un’unica
pronuncia;
che il rimettente ha omesso
completamente di descrivere la fattispecie oggetto di ciascuno dei giudizi a
quibus, giacché si è limitato ad enunciare un
preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri
costituzionali, senza fornire alcuna motivazione in proposito;
che le descritte omissioni, giacché
«si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non
manifesta infondatezza», comportano, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, «la manifesta inammissibilità della questione» sollevata (così,
con riferimento ad un incidente di costituzionalità pressoché identico a quello
presente, sempre sollevato dal Giudice di pace di Scicli,
l’ordinanza n.
376 del 2006; ma si vedano anche, ex plurimis,
le ordinanze n.
459, n. 439 e
n. 339 del 2006).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Scicli, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
F.to:
Depositata
in