IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
-
Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE
SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
Visto l’atto di costituzione della Regione Valle d’Aosta;
udito nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il Giudice relatore Franco
Bile.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 24
febbraio 2006 e depositato il successivo 1° marzo, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
impugnato – in riferimento agli artt.
3 e 117, secondo comma, lettere m) ed n), della Costituzione – l’art. 11, comma 1, della legge
della Regione autonoma Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste, 19 dicembre 2005, n. 34
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione autonoma Valle d’Aosta - legge finanziaria per gli anni 2006/2008.
Modificazione di leggi regionali), nella parte in cui esclude gli studenti
lavoratori dagli interventi in materia di diritto allo studio universitario;
che,
secondo il ricorrente,
che,
peraltro – anche ipotizzando una competenza concorrente, desumibile dall’art.
23, ultimo comma, del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, che affida alla Regione
anche funzioni amministrative concernenti, tra l’altro, l’assistenza scolastica
a favore degli studenti universitari –,
la disposizione regionale impugnata si porrebbe comunque in contrasto con i
principi generali dettati dall’art. 7, comma 1, lettera a), della legge
2 dicembre 1991, n. 390, secondo cui «l’accesso ai servizi e alle provvidenze
economiche è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno
sede nella regione»; principi che (ai sensi del successivo art. 11) si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, nel
caso in cui i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione non
prevedano esplicitamente una competenza in materia;
che,
quindi, la norma in esame violerebbe la competenza esclusiva dello Stato sulla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali ed in materia di norme generali sull’istruzione, e lederebbe
il principio di uguaglianza nell’accesso all’istruzione universitaria,
discriminando gli studenti lavoratori da quelli che tali non sono;
che
che
– preso atto della sopravvenuta abrogazione
della norma impugnata ad opera dell’art. 11 della legge della Regione autonoma
Valle d’Aosta 4 agosto 2006, n. 21 (Manutenzione, per l’anno 2006, del sistema
normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni) – il
Consiglio dei ministri, con delibera del 12 gennaio
che
l’Avvocatura generale dello Stato ha quindi depositato, in data 24 gennaio
2007, atto di rinuncia al ricorso, notificato alla Regione, e che questa, con
delibera della Giunta regionale in pari data, depositata il 2 febbraio
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme
integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso,
seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del
processo.
per questi motivi
dichiara
estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
F.to:
Depositata in