ORDINANZA N. 67
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 511, 514, 525 del codice di procedura penale,
promossi con ordinanze del 15 novembre 2001 dal Tribunale di Sala Consilina, del 3 febbraio 2005 dal Tribunale di Latina, del
23 e del 30 novembre 2005 dal Tribunale di Genova, rispettivamente iscritte al
n. 232 del registro ordinanze 2005 e ai nn. 209, 299 e 300 del registro
ordinanze 2006, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
18, prima serie speciale, dell’anno 2005 e numeri 28 e 37 prima serie speciale,
dell’anno 2006.
Visto
l’atto di costituzione di Z.L. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore Giovanni
Maria Flick.
Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sala Consilina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25,
101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 511, 514 e 525, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in
cui ― secondo l’interpretazione delle sezioni unite della Corte di
Cassazione ― «non prevedono che nel caso di mutamento totale o parziale
dell’organo giudicante, le dichiarazioni assunte innanzi a giudice, totalmente
o parzialmente diverso, siano utilizzabili per la decisione mediante lettura,
dopo l’applicazione degli artt. 190 e 190-bis
cod. proc. pen., a
prescindere dal consenso o dal dissenso delle parti»;
che il rimettente riferisce che nel giudizio a quo era stata disposta la rinnovazione
del dibattimento, a fronte del mutamento di uno dei componenti del collegio
giudicante, trasferito presso altro ufficio giudiziario; e che la difesa degli
imputati aveva chiesto il riesame dei testi già escussi, opponendosi alla
lettura dei verbali delle dichiarazioni rese davanti al collegio in diversa
composizione;
che – secondo quanto affermato dalle sezioni unite
della Corte di cassazione con la sentenza 15 gennaio 1999, n. 1 (recte:
n. 2) – alla luce del disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., nel caso di
rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la
testimonianza precedentemente raccolta non è utilizzabile ai fini della
decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l’esame del dichiarante,
qualora questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti;
che, ad avviso del giudice a quo, l’imposizione del riesame dei testi, anche quando la
relativa richiesta non risulti sorretta da «specifiche e valutabili
giustificazioni», porrebbe le norme censurate in contrasto con l’art. 3 Cost.,
facendo irrazionalmente dipendere l’acquisizione di prove, assunte nella
pienezza del contraddittorio, dal mero arbitrio di una delle parti;
che ne deriverebbe, altresì, una ingiustificata
disparità di trattamento rispetto ad ipotesi similari, la cui disciplina
privilegerebbe, per contro, il principio di conservazione degli atti
processuali;
che fra tali ipotesi rientrerebbe, anzitutto,
quella prevista dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553
(Disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga
dell’utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa
e dell’Asinara), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996,
n. 652, in forza del quale ― ove occorra rinnovare il dibattimento a
causa della sopravvenuta incompatibilità di taluno dei componenti del collegio
giudicante ― il nuovo giudice può utilizzare gli atti anteriormente
compiuti «mediante la sola lettura», salvo che «ritenga necessario rinnovarli
in tutto o in parte»;
che, nella medesima ottica, verrebbero altresì in
rilievo l’art. 26 cod. proc. pen.,
secondo cui le prove assunte davanti al giudice incompetente restano efficaci;
e l’art. 33-nonies cod. proc. pen., aggiunto dall’art.
170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado), il quale stabilisce che l’inosservanza
delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica
del tribunale non determina l’inutilizzabilità delle prove già acquisite;
che risulterebbe compromesso, per altro verso, il
bene dell’efficienza del processo — enucleabile dalle norme costituzionali che
regolano l’esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 25 e 101 Cost.) —
avuto riguardo, in specie, al principio di «non dispersione dei mezzi di
prova», che permea il processo penale in quanto finalizzato all’accertamento
della verità;
che, nell’interpretazione dianzi ricordata, le
norme denunciate contrasterebbero, infine, con il principio di ragionevole
durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), in quanto consentirebbero
a ciascuna delle parti di provocare, tramite richieste del tutto pretestuose,
la rinnovazione di attività già espletate, con conseguente dilatazione dei
tempi processuali;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata;
che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il
Tribunale di Latina in composizione monocratica ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 514, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui
non consentono al giudice ― il quale debba rinnovare il dibattimento ai
sensi dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. ― di dare lettura delle dichiarazioni
precedentemente rese nel medesimo dibattimento, nelle forme previste dagli
artt. 498 e 499 cod. proc. pen.
e alla presenza dell’imputato o del suo difensore, davanti a magistrato o
collegio in tutto o in parte diverso;
che l’ordinanza premette, in punto di fatto, che
― essendo stata disposta la rinnovazione del dibattimento a causa del
mutamento della persona fisica del giudice ― il difensore della parte
civile aveva chiesto di esaminare due testi già sentiti dal giudice poi
sostituito, la cui deposizione risultava rilevante ai fini della decisione;
che tale richiesta impedirebbe di utilizzare
direttamente i verbali delle dichiarazioni rese dai testi in questione,
giacché, ai sensi dell’art. 511, comma 2, e 514, comma 1, cod. proc. pen. ― come
interpretati dalla giurisprudenza di legittimità ― nel caso di
rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della persona del
giudice, non può essere data diretta lettura delle dichiarazioni testimoniali
rese nel medesimo dibattimento davanti al diverso giudice, ove la parte che ha
indicato i testi ne chieda nuovamente l’esame;
che tale divieto di lettura risulterebbe, tuttavia,
privo di razionale giustificazione e lesivo del principio di eguaglianza;
che l’art. 514, comma 1, cod. proc.
pen. prevede, infatti, che il giudice del
dibattimento possa dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese al giudice
dell’udienza preliminare nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 cod. proc. pen. (ossia nelle forme
previste per il dibattimento), alla presenza dell’imputato o del suo difensore;
che se è consentito, dunque, dare direttamente
lettura dei verbali di dichiarazioni assunte in contraddittorio, da altro
magistrato, in una diversa fase processuale (l’udienza preliminare); a maggior
ragione dovrebbe essere permesso farlo quando si tratti di dichiarazioni
assunte in contraddittorio, da altro magistrato, nella medesima fase (il
dibattimento);
che tale facoltà di lettura, d’altro canto, sarebbe
prevista tanto dall’art. 26 cod. proc. pen., ove il processo si sia svolto davanti a diverso
giudice, dichiaratosi incompetente; quanto dall’art. 33-nonies cod. proc. pen.,
allorché si sia proceduto all’istruzione dibattimentale in violazione delle
norme sulla composizione collegiale o monocratica del
tribunale;
che le disposizioni censurate violerebbero, per
altro verso, gli artt. 24, 25, 27 e 111 Cost., determinando una dilatazione dei
tempi processuali che potrebbe potenzialmente protrarsi, a seguito degli
avvicendamenti dei magistrati negli uffici giudiziari, sino alla scadenza dei
termini di prescrizione del reato: con conseguente pregiudizio del diritto di
difesa delle parti, della possibilità per il giudice di conoscere con
immediatezza del processo, dell’efficace esercizio dell’azione penale e della ragionevole
durata del processo medesimo;
che nel giudizio di costituzionalità si è
costituito L. Z., imputato nel processo principale,
il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
che, con le due ordinanze indicate in epigrafe, di analogo
tenore, il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25,
101 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui ― secondo l’interpretazione
della giurisprudenza di legittimità ― non prevedono che, nel caso di
mutamento totale o parziale dell’organo giudicante, le dichiarazioni assunte
nella precedente istruzione dibattimentale siano utilizzabili per la decisione
mediante semplice lettura, dopo l’applicazione degli artt. 190 e 190-bis cod. proc. pen., anche quando l’esame del dichiarante possa avere
luogo e sia stato richiesto da una delle parti;
che le ordinanze riferiscono che — disposta la
rinnovazione del dibattimento a seguito del parziale mutamento della
composizione del collegio — i difensori degli imputati avevano negato il
consenso alla lettura delle dichiarazioni testimoniali assunte dal collegio
diversamente composto;
che, al riguardo, il rimettente osserva come — alla
luce dell’interpretazione offerta dalle sezioni unite della Corte di cassazione
al combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525 cod. proc.
pen. ― la richiesta di una delle parti,
ancorché immotivata, di nuovo esame del dichiarante renderebbe non utilizzabili
per la decisione, mediante semplice lettura, le dichiarazioni rese al diverso
collegio;
che, in simile prospettiva, le norme censurate
verrebbero a porsi peraltro in contrasto con plurimi parametri costituzionali;
che ne deriverebbe, anzitutto, una evidente
disparità di trattamento di fattispecie identiche: giacché il riesame del teste
già escusso ― che pure non sarebbe imposto in situazioni di maggiore
rischio per la genuinità e la terzietà
dell’acquisizione delle prove, quali quelle contemplate dagli artt. 26, 33-nonies, 190-bis cod. proc. pen.
e dall’art. 1 del d.l. n. 553 del 1996 (in tema, rispettivamente, di
incompetenza, di inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale
o monocratica del tribunale, di procedimenti penali
per reati di criminalità organizzata e di incompatibilità del giudice) ―
verrebbe reso viceversa obbligatorio in situazioni «fisiologiche», quali quelle
connesse all’occasionale mutamento del giudice per ragioni del tutto estranee
alle «vicende endoprocessuali»;
che, nell’anzidetta interpretazione, le norme
denunciate contrasterebbero, inoltre, tanto con il bene dell’efficienza del
processo, enucleabile dagli artt. 25 e 101 Cost.; quanto con il principio di
ragionevole durata del processo medesimo, sancito dall’art. 111, secondo comma,
Cost., posto che l’obbligatoria ripetizione di prove assunte nella pienezza del
contraddittorio — senza altro scopo che quello di assicurare l’oralità, quale
mezzo di conoscenza del giudice — si risolverebbe in una «gratuita
inefficienza» e in un irrazionale allungamento dei tempi processuali;
che nel giudizio di costituzionalità relativo
all’ordinanza r.o. n. 300 del 2006 è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe,
onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;
che tutti i giudici rimettenti si dolgono, nella
sostanza, del fatto che ― alla luce dell’interpretazione delle norme
denunciate accolta dalla giurisprudenza di legittimità ― nel caso di
rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la
richiesta di riesame del dichiarante
— ancorché immotivata — formulata da una delle parti, impedisca di utilizzare
ai fini della decisione la prova dichiarativa assunta dal diverso giudice, a
mezzo di semplice lettura del relativo verbale;
che, in proposito, va osservato come le sezioni
unite della Corte di cassazione ― nella sentenza n. 2 del 1999,
richiamata dai giudici a quibus ed alla quale si è conformata la successiva
giurisprudenza di legittimità ― abbiano preliminarmente ribadito che il
principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, del
codice di procedura penale («alla deliberazione concorrono, a pena di nullità
assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento»), impone di
procedere alla integrale rinnovazione del dibattimento medesimo ogni qualvolta
intervengano cambiamenti della persona del giudice monocratico
o della composizione del collegio;
che la citata pronuncia ha ribadito, altresì, che in
tale ipotesi ― conformemente a quanto in precedenza affermato da questa
Corte (sentenza
n. 17 del 1994; ordinanza n. 99 del
1996) ― i verbali delle prove, assunte nella fase dibattimentale
svoltasi davanti al giudice poi sostituito, confluiscono (trattandosi di documentazione
di attività comunque «legittimamente compiuta») nel fascicolo per il
dibattimento a disposizione del nuovo organo giudicante: con la conseguenza che
le prove in parola ben possono essere utilizzate ai fini della decisione
― successivamente alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
― attraverso lo strumento della lettura;
che le sezioni unite della Corte di cassazione
hanno soggiunto, tuttavia, che le enunciazioni ora ricordate debbono essere
coordinate con la previsione del comma 2 dell’art. 511 cod. proc.
pen., in forza della quale «la lettura dei verbali di
dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno
che l’esame non abbia luogo»: da ciò traendo la conclusione che il nuovo
giudice può utilizzare le prove dichiarative precedentemente assunte, a mezzo
di semplice lettura, solo qualora il predetto esame non si compia, o per
volontà delle parti ― manifestata espressamente, o implicita nella
mancata richiesta di nuova audizione del dichiarante ― ovvero per sopravvenuta
impossibilità dell’audizione stessa;
che ― ciò puntualizzato ― costituisce
affermazione consolidata, nella giurisprudenza di questa Corte, quella secondo
cui il legislatore, nel definire la disciplina del processo e la conformazione
dei relativi istituti, gode di ampia discrezionalità, il cui esercizio è
censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove le scelte
operate trasmodino nella manifesta irragionevolezza e nell’arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 379 del
2005 e n.
180 del 2004; ordinanze n. 389 e n. 215
del 2005, n.
265 del 2004);
che, con specifico riferimento all’odierno thema decidendum,
questa Corte ha già avuto modo di rilevare, d’altro canto ― vagliando
analoghi quesiti ― come la disciplina ricavabile, giusta l’interpretazione
de qua, dalle disposizioni sottoposte
a scrutinio venga a correlarsi al principio di immediatezza, che ispira
l’impianto del codice di rito e di cui la tradizionale regola dell’immutabilità
del giudice rappresenta strumento attuativo; principio
il quale postula — salve le deroghe espressamente previste dalla legge —
l’identità tra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide (ordinanze n. 431
e n. 399 del 2001);
che, in tale prospettiva, la regola censurata non può
dunque qualificarsi, di per sé, come manifestamente irrazionale ed arbitraria:
la parte che chiede la rinnovazione dell’esame del dichiarante esercita difatti
― nella cornice della soluzione ermeneutica in discorso ― il
proprio diritto, garantito dal principio di immediatezza, «all’assunzione della
prova davanti al giudice chiamato a decidere» (ordinanza n. 418
del 2004); rimanendo
affidata alle scelte discrezionali del legislatore l’eventuale individuazione
di presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio
di siffatto diritto, che i rimettenti lamentano;
che questa Corte ha reiteratamente escluso,
inoltre, che la disciplina in parola possa determinare ― contrariamente a
quanto ventilato dal Tribunale di Sala Consilina
― una lesione del principio di «non dispersione dei mezzi di prova»,
quale aspetto del bene dell’«efficienza del processo», riconducibile all’area
di tutela degli artt. 25 e 101 Cost. (ordinanze n. 431
e n. 399 del
2001); giacché in nessun caso la prova dichiarativa precedentemente assunta
va “dispersa”, essendo sempre possibile acquisirla tramite lettura del relativo
verbale: con l’unica differenza che, nel caso in cui il riesame del dichiarante
sia possibile e la parte ne abbia fatto richiesta, la lettura dovrà seguire
tale riesame; mentre, in caso contrario, la prova verrà
recuperata a mezzo della sola lettura;
che questa Corte ha rimarcato, ancora, come il
principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) —
che ad avviso dei rimettenti sarebbe compromesso dalla necessità di rinnovare
prove già assunte nella pienezza del contraddittorio — debba essere
contemperato, al lume dello stesso richiamo al connotato di «ragionevolezza»
che compare nella formula normativa, con il complesso delle altre garanzie
costituzionali, rilevanti nel processo penale: garanzie la cui attuazione
positiva ― che il legislatore avrebbe inteso operare, nella specie,
tramite la previsione di un regime allineato al principio di immediatezza
― non è sindacabile sul terreno
costituzionale, ove frutto di scelte non prive di una valida ratio giustificativa (ordinanze n. 418
del 2004 e n.
399 del 2001);
che, di conseguenza, deve escludersi anche la
lesione degli ulteriori valori costituzionali — in particolare, quelli espressi
dagli artt. 24 e 27 Cost. (parametro, il secondo, peraltro evocato senza
specifica motivazione) — che il Tribunale di Genova fa discendere
dall’ingiustificato prolungamento dei tempi di definizione del processo, in
assunto indotto dalle norme denunciate;
che neppure, da ultimo, è ravvisabile l’allegata
violazione del principio di eguaglianza, avuto riguardo al diverso trattamento
che — a parere dei rimettenti — la legge processuale riserverebbe a fattispecie
identiche o similari;
che per quanto attiene, infatti, alla previsione
dell’art. 190-bis cod. proc. pen. — evocata dal Tribunale di
Genova — questa Corte ha già rilevato come le limitazioni alla ripetizione
delle prove assunte da diverso giudice, stabilite da detta disposizione in
deroga alle regole ordinarie allorché si tratti di procedimenti concernenti
reati di criminalità organizzata, non possano essere utilmente evocate quale tertium comparationis,
stante il loro carattere di eccezionalità (ordinanze n. 418 del
2004 e n. 73
del 2003);
che analoga considerazione vale, peraltro, anche in
relazione al disposto dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 553, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 652 —
richiamato tanto dal Tribunale di Sala Consilina che
dal Tribunale di Genova — in forza del quale, nel caso di accoglimento della
dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza
delle situazioni di incompatibilità stabilite dall’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., il nuovo giudice può
utilizzare ai fini della decisione gli atti anteriormente compiuti mediante
sola lettura (o indicazione a norma dell’art. 511, comma 5, cod. proc. pen.), a meno che «ritenga
necessario rinnovarli in tutto o in parte»;
che la disciplina in parola era destinata difatti a
far fronte, in via contingente e transitoria — come chiaramente attesta il
limite temporale di applicabilità enunciato dal comma 1 del citato art. 1 del
d.l. n. 553 del 1996 — alla particolare situazione venutasi a creare per
effetto delle sentenze di questa Corte, che avevano sensibilmente esteso le
ipotesi di incompatibilità del giudice;
che, sotto diverso profilo, non è neppure probante
il riferimento ― operato da tutti i giudici a quibus
― agli artt. 26 e 33-nonies cod. proc. pen.: i quali stabiliscono, rispettivamente, che
«l’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle
prove già acquisite» (salvo, tuttavia, quanto previsto dal comma 2 dell’art. 26
in rapporto alle dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia); e che
«l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina […]
l’inutilizzabilità delle prove già acquisite»;
che, a prescindere, infatti, da ogni altra
possibile considerazione, i rimettenti non spiegano per quale ragione —
assistendosi, nelle ipotesi considerate, ad un cambiamento delle persone
fisiche dei giudicanti — l’utilizzazione, se pur ammissibile, delle prove
assunte dal giudice incompetente o dal tribunale non correttamente composto si
sottrarrebbe ― in assenza di specifiche indicazioni normative in tal
senso ― alle regole valevoli, in via generale, per i casi di mutamento
del giudice: tra cui, in primis,
quella dell’impossibilità di utilizzare le dichiarazioni precedentemente
raccolte mediante sola lettura, allorché le parti chiedano un nuovo esame del
dichiarante e questo risulti possibile;
che inconferente risulta,
infine, il riferimento del Tribunale di Latina alla disposizione dell’art. 514,
comma 1, cod. proc. pen.,
in base alla quale è consentita la lettura dibattimentale delle dichiarazioni
assunte nel corso dell’udienza preliminare, qualora si tratti di dichiarazioni
rese nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 cod. proc.
pen. alla presenza dell’imputato o del suo difensore:
e ciò per l’assorbente ragione che il
rimettente non tiene conto del diritto delle parti di chiedere comunque un nuovo esame, in
dibattimento, delle persone già sentite nell’anzidetta udienza, con conseguente
applicabilità della regola di cui all’art. 511, comma 2, cod. proc. pen.;
che le questioni debbono essere dichiarate,
pertanto, manifestamente infondate.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Sala Consilina, dal Tribunale di Latina
e dal Tribunale di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
febbraio 2007.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in