ORDINANZA N. 62
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 438 e 442, comma 1-bis, del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 13 ottobre 2004 dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Sassari nel procedimento
penale a carico di F. G. F., iscritta al n. 72 del
registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con
l’ordinanza in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Sassari ha sollevato, in riferimento all’art. 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438 e 442,
comma 1-bis, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non
escludono che il difensore possa depositare il fascicolo delle indagini difensive, «di cui
all’art. 391 cod. proc. pen.» (recte:
art. 391-octies, comma 3, cod. proc. pen.), e chiedere
«contestualmente il giudizio abbreviato»;
o, in alternativa, nella parte in cui
non consentono al giudice «di
dichiarare inutilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del difensore nel
caso sia domandato il giudizio abbreviato»; oppure, infine, nella
parte in cui non consentono al pubblico ministero, nel caso considerato,
di chiedere l’ammissione di prova contraria;
che il giudice a quo – investito della
richiesta di rinvio a giudizio di persona imputata dei reati di
maltrattamenti in famiglia, minaccia, favoreggiamento e truffa – riferisce, in punto di fatto, che il difensore aveva depositato il
fascicolo delle investigazioni difensive (contenente una «deposizione
testimoniale e documentazione concernente la causa»), formulando
contestualmente richiesta di giudizio abbreviato, non subordinata ad una integrazione
probatoria;
che, aderendo
all’eccezione formulata dal pubblico ministero, il rimettente – sul presupposto che gli atti di investigazione
difensiva entrino a far parte
del materiale utilizzabile dal giudice ai fini della decisione da assumere
all’esito del giudizio abbreviato –
dubita della compatibilità delle disposizioni censurate con l’art. 111 Cost.,
in particolare sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio
nella formazione della prova, di cui al quarto comma del citato articolo;
che, alla
stregua di tale norma costituzionale, infatti, il contraddittorio nella
formazione della prova costituisce modalità
«ordinaria» di svolgimento del processo,
cui può derogarsi – in forza del successivo quinto comma del
medesimo art. 111 Cost. – in via eccezionale e solo nelle ipotesi
previste dalla legge, per consenso
dell’imputato;
che la prevista deroga al principio del contraddittorio in caso di
consenso dell’imputato, e non
(anche) del pubblico ministero, si giustificherebbe nell’ottica del favor rei, rispondendo essenzialmente a ragioni di riequilibrio delle
posizioni processuali delle parti a fronte della «sperequazione dei mezzi
investigativi» di cui le parti stesse
dispongono;
che, con particolare riguardo alla disciplina del giudizio abbreviato,
l’evidenziata ratio della deroga
risulterebbe rispettata, tuttavia, solo nei casi in cui il «materiale probatorio» venga «integralmente fornito dal pubblico ministero»;
che, in tale ipotesi, l’imputato è infatti libero di valutare, secondo la propria strategia
processuale, se sia conveniente chiedere il rito alternativo, consentendo al giudice di porre
a base della sua decisione il materiale probatorio formato dalla parte pubblica; o accedere invece al giudizio ordinario, nel corso del quale le prove
unilateralmente raccolte dal pubblico
ministero potranno essere confutate
attraverso il contraddittorio;
che ben diversa sarebbe, tuttavia, la situazione allorché – come nella specie
– gli atti di indagine presentati al giudice dell’udienza preliminare provengano dallo stesso imputato, essendo il frutto delle investigazioni
difensive disciplinate dagli artt.
391-bis e seguenti del codice di rito;
che, in simile situazione, infatti,
la «posizione di vantaggio»,
riconosciuta all’imputato, risulterebbe ampliata oltre il limite
della ragionevolezza, giacché all’imputato medesimo verrebbe accordata la facoltà di «consentire alla deroga
al contraddittorio sulle prove da lui stesso prodotte sostituendosi nella
manifestazione di volontà addirittura al pubblico ministero»;
che l’«anomalia» di siffatto regime apparirebbe ancor più evidente ove si
consideri che l’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. consente all’imputato
di formulare richiesta di giudizio abbreviato subordinata all’ammissione di una
prova, necessaria ai fini della decisione: richiesta che,
tuttavia, è sottoposta ad un
vaglio di ammissibilità da parte del giudice, al quale è condizionata la stessa possibilità di accesso al rito;
che il difensore – proprio per evitare una decisione di
segno negativo - potrebbe essere
quindi indotto a presentare il fascicolo
delle indagini difensive (contenente, ad esempio, una testimonianza) e a
formulare contestualmente richiesta di giudizio abbreviato, non condizionato: conseguendo così, ad un tempo, «la trasformazione automatica del rito» e l’altrettanto automatica acquisizione come prova della
testimonianza in parola, senza che il pubblico ministero possa in alcun modo interloquire;
che non varrebbe difatti evocare, al riguardo, la facoltà, accordata
all’organo dell’accusa dall’art. 438, comma 5, cod. proc.
pen., di chiedere l’ammissione di prova contraria: e
ciò in quanto tale facoltà è limitata al solo caso di richiesta di giudizio
abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria;
che neppure
gioverebbe opporre che il pubblico
ministero può comunque sollecitare il giudice alla citazione del teste esaminato dal difensore nelle indagini
difensive: giacché, da un lato, il
giudice potrebbe non provvedere
nel senso richiesto; e, dall’altro
lato, anche qualora la
sollecitazione fosse accolta, potrebbe comunque permanere un contrasto
tra ciò che ha riferito il teste al difensore e quanto da lui dichiarato davanti al giudice nel corso del giudizio
abbreviato, rimanendo «entrambi gli atti […]
vere e proprie prove»;
che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata,
perché basata su un erroneo presupposto interpretativo;
che, infatti, secondo l’Avvocatura, il disposto dell’art. 442, comma
1-bis, cod. proc.
pen. –
nel far riferimento unicamente agli atti contenuti nel fascicolo di cui
all’art. 416, comma 2, alla documentazione di cui all’art. 419, comma 3, e alle
prove assunte nell’udienza – non
consentirebbe di ritenere
utilizzabili ai fini della decisione,
nel giudizio abbreviato,
gli atti di investigazione difensiva.
Considerato che il giudice a quo – sul presupposto che gli atti di investigazione
difensiva entrino a far parte,
al pari di quelli del pubblico ministero, del materiale utilizzabile dal
giudice ai fini della decisione da assumere all’esito del giudizio abbreviato –
dubita, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, della legittimità
costituzionale degli artt. 438 e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale;
che, secondo il
rimettente, l’inclusione degli atti di indagine difensiva fra il materiale
probatorio utilizzabile dal giudice si porrebbe in contrasto – nell’ipotesi in cui la richiesta di giudizio abbreviato risulti contestuale al deposito
del fascicolo del difensore, e non subordinata ad una integrazione probatoria – con il principio del contraddittorio nella formazione della prova: e ciò per l’impossibilità di
ricondurre la disciplina censurata alla
previsione derogatoria di cui all’art. 111, quinto comma, Cost. – concernente i
casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dell’imputato – essendo tale consenso riferibile solo
al materiale di indagine proveniente dal pubblico ministero;
che, tuttavia, onde
porre rimedio alla denunciata incostituzionalità, il rimettente prospetta tre diverse soluzioni in rapporto di alternatività
irrisolta, invocando una pronuncia che vieti
al difensore di depositare il fascicolo delle investigazioni difensive e
chiedere contestualmente il giudizio abbreviato; ovvero che consenta al giudice, nel caso
di richiesta del rito alternativo, di dichiarare inutilizzabili gli atti
contenuti nel fascicolo del difensore;
ovvero, ancora, che permetta al pubblico ministero,
nell’ipotesi considerata, di chiedere l’ammissione della prova
contraria;
che, pertanto – in
conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte – la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile, in quanto prospettata in forma ancipite (ex plurimis, ordinanze n. 363
del 2005, n.
192 del 2004, n.
299 e n. 128
del 2003).
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 438 e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all’art. 111 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Sassari con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19
febbraio 2007.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Redattore
Depositata
in