SENTENZA N. 58
Commento alla decisione di
Ilenia Ruggiu
(per gentile concessione
del Forum
dei Quaderni Costituzionali)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
-
- Giovanni Maria FLICK Giudice
-
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per
conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della circolare della
Presidenza del Consiglio dei ministri –
Ufficio nazionale per il servizio civile del 2 febbraio 2006 (Norme sull’accreditamento
degli enti di servizio civile nazionale), promosso con ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste
notificato il 31 marzo 2006, depositato in cancelleria il 12 aprile 2006 ed
iscritto al n. 6 del registro conflitti 2006.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica
del 23 gennaio 2007 il Giudice relatore
uditi l’avvocato
Ritenuto
in fatto
1.–
1.1. – La ricorrente premette che, con
la legge n. 64 del 2001, è stato istituito il servizio civile nazionale «al
fine di consentire di concorrere, in alternativa al servizio militare
obbligatorio, alla difesa della patria, con mezzi ed attività non militari» e
che l’art. 2 della suddetta legge ha conferito al Governo delega per
l’emanazione di uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto
«l’individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio
civile, la definizione delle modalità di accesso a detto servizio, la durata
del servizio stesso – in relazione alle differenti tipologie di progetti di
impiego – e i correlati trattamenti giuridici ed economici, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 1 e secondo i criteri guida di cui al comma 3 del
medesimo art. 2».
Nell’esercizio della delega, il Governo
ha emanato il d.lgs. n. 77 del 2002 con il quale, da un lato, ha attribuito
all’Ufficio nazionale per il servizio civile l’organizzazione, l’attuazione e
lo svolgimento del servizio civile nazionale e, dall’altro, ha demandato alle
Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano «l’attuazione degli
interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze». Inoltre,
l’art. 5 dello stesso decreto legislativo ha istituito, presso l’ufficio
nazionale per il servizio civile, l’albo nazionale degli enti di servizio
civile, cui possono iscriversi enti e organizzazioni in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 3 della legge n. 64 del 2001. E’ stata prevista anche
l’istituzione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, degli albi regionali e provinciali, cui possono iscriversi gli enti e
le organizzazioni che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale o
provinciale e che siano in possesso degli stessi requisiti previsti dall’art. 3
della legge di delegazione.
La Regione aggiunge che, in sede di
Conferenza Stato-Regioni, del 26 gennaio 2006, è stata sancita l’intesa sul
protocollo relativo alle modalità di attuazione del citato d.lgs. n. 77 del
2002. Nella premessa, costituente parte integrante dell’intesa, si è
testualmente specificato che «le Regioni, nell’odierna seduta di questa
conferenza, hanno espresso il loro avviso favorevole al conseguimento
dell’intesa, con la richiesta di stralciare il seguente comma dell’articolo 5
del protocollo: “I soggetti coinvolti nell’attuazione del SNC (Ufficio, Regioni,
Province autonome) non potendo rivestire contemporaneamente il ruolo di
controllori e controllati, non potranno gestire progetti di SNC”, richiesta che
è stata accolta dal Governo».
Dopo che era stata raggiunta la citata
intesa, è stata emanata la circolare 2 febbraio 2006 dell’Ufficio nazionale per
il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la
quale, secondo la Regione, si è illegittimamente disposto, al terzo punto del
paragrafo 2, che «non possono essere accreditate, essere sede di attuazione di
progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi
regionali e provinciali o all’albo nazionale, le stesse Regioni o Province
Autonome. Possono essere iscritte all’albo nazionale le Regioni a statuto
speciale e le Province Autonome al solo fine di presentare progetti di servizio
civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza,
ai sensi degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei
quali, nel restante territorio nazionale, le correlative funzioni sono svolte
dalle amministrazioni dello Stato».
1.2. – La Regione ritiene che tale
parte della circolare violi gli artt. 2, 3, 5, 52, 97, 114, 116, 117 e 118
della Costituzione, nonché gli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto della Regione Valle
d’Aosta, in relazione agli artt. 2, 5 e 6 del d.lgs. n. 77 del 2002 e agli
artt. 1 e 3 della legge n. 64 del 2001.
Secondo la ricorrente tutto il sistema
del servizio civile, come delineato dal d.lgs. n. 77 del 2002, è improntato al
principio della leale collaborazione tra enti parimenti costitutivi della
Repubblica (art. 114 Cost.). Infatti, pur essendo coinvolta principalmente la
materia «difesa e Forze armate», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, di competenza
esclusiva dello Stato, ciò non comporta l’attrazione nell’ambito della medesima
di tutti gli aspetti del servizio civile.
A tale proposito la Regione evidenzia
come l’art. 1 della legge n. 64 del 2001 indichi tra le finalità del servizio
civile nazionale la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà
sociale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale e della formazione
civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, ambiti materiali di
competenza delle Regioni. Analoga prospettiva ispira gli artt. 2, comma 2, e 6,
comma 6, del d.lgs. n. 77 del 2002 i quali prevedono rispettivamente che «Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l’attuazione degli
interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze», e che
«l’Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
curano, nell’ambito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo
e la verifica dell’attuazione dei progetti di servizio civile».
Secondo
Per la difesa della ricorrente la
circolare impugnata avrebbe dovuto salvaguardare le prerogative regionali in
modo da rendere concreta la partecipazione delle Regioni all’attuazione del
servizio civile in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza di cui all’art. 118 Cost. e dei principi di leale collaborazione,
e «di favor per il valore dell’autonomia» di cui all’art. 5 Cost.
La Regione, a tale proposito, richiama
il proprio statuto speciale, che all’art. 4 riserva alla Valle d’Aosta le
funzioni amministrative nelle materie nelle quali essa ha potestà legislativa
ai sensi degli artt. 2 e 3 dello statuto stesso. In particolare fa riferimento
alle seguenti materie: «agricoltura e foreste» (art. 2, lettera d); «turismo e tutela del paesaggio»,
(art. 2, lettera o); «biblioteche e
musei di enti locali» (art. 2, lettera q);
«istruzione» (art. 3, lettera g);
«assistenza e beneficenza pubblica» (art. 3, lettera i); «antichità e belle arti» (art. 3, lettera k). Inoltre, per le materie «agricoltura», «turismo», «assistenza»
e «istruzione», a norma dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la
Regione invoca quanto previsto nell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. che,
in tali ambiti, prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già
attribuite dallo statuto.
La circolare, pertanto, violerebbe le
disposizioni e i principi costituzionali sopra indicati.
Inoltre, secondo la ricorrente, il
divieto di iscrizione agli albi, determinando l’impossibilità per la Regione di
partecipare all’attività esecutiva dei progetti di servizio civile, violerebbe
gli artt. 5, 114 e 117, secondo comma, lettera d), Cost., dai quali «si ricava la volontà del legislatore
costituente di garantire uno stretto collegamento tra il soggetto deputato
all’intervento e la realtà di riferimento, volontà ben recepita dal legislatore
nazionale». Infatti, l’art. 5 del d.lgs. n. 77 del 2002 dispone che presupposto
per l’iscrizione agli albi nazionale, provinciale e regionale è il possesso dei
requisiti previsti dall’art. 3 della legge n. 64 del 2001, vale a dire : a)
assenza di scopo di lucro; b) capacità organizzativa e possibilità di impiego
in rapporto al servizio civile volontario; c) corrispondenza tra i propri fini
istituzionali e le finalità di cui all’art. 1; d) svolgimento di un’attività
continuativa da almeno tre anni. Requisiti di cui certamente è in possesso la
Valle d’Aosta, come del resto tutte le altre Regioni.
Ne consegue – sempre secondo la
ricorrente – che l’ingiustificato divieto per le Regioni di essere soggetti
attivi del servizio civile, non fondato su un principio legislativo di
riferimento, comporta anche la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., in quanto
esclude dalla possibilità di partecipare alla concreta erogazione dei servizi,
enti in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, con danno per lo
stesso destinatario finale del servizio e con ricadute anche in termini di
efficienza e buon andamento dell’agire amministrativo (art. 97 Cost.).
1.3. –
La ricorrente deduce, inoltre, la
lesione del principio di leale collaborazione in considerazione del diretto
contrasto della parte di circolare impugnata con l’intesa sancita in sede di
Conferenza Stato-Regioni in data 26 gennaio 2006, non potendosi porre nel nulla
con atto amministrativo quanto stabilito in tale intesa.
La ricorrente sottolinea poi che la
lesione delle sue prerogative e del suo ruolo, così come previsti dai principi
costituzionali e dal legislatore nazionale, emerge con particolare evidenza ove
si consideri il divieto per le Regioni di accedere ad accordi di partenariato.
Tali accordi costituiscono lo strumento attraverso il quale un ente privo di
accreditamento affida ad un ente capofila accreditato la presentazione e la
gestione per suo conto di progetti di servizio civile nazionale. Le Regioni,
con detto divieto, vengono private in radice della possibilità di partecipare
attivamente all’attuazione di progetti di servizio civile anche nell’ipotesi in
cui siffatti progetti afferiscano a materie di propria competenza ed abbiano
diretto collegamento con il territorio. In tal modo, la Regione non solo non
può essere soggetto attivo di partenariato, in quanto privata della possibilità
di accreditarsi, ma nemmeno soggetto passivo. Ciò sarebbe in contrasto con
«l’art. 116 della Costituzione oltre che con il quadro statutario e con
l’intero titolo V per la parte che introduce forme di autonomia più ampie».
Sulla base di tali argomentazioni, la
Regione chiede che venga dichiarato che non spetta allo Stato e, per esso, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio
civile – regolare con propria circolare la materia dell’accreditamento degli
enti di servizio civile, escludendo la possibilità per le Regioni di essere
accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi
di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all’albo
nazionale, limitando l’iscrizione all’albo nazionale alle sole Regioni a
statuto speciale e alle Province Autonome, al solo fine di presentare progetti
di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro
competenza ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione
nei quali nel restante territorio nazionale le correlative funzioni sono svolte
dalle Amministrazioni dello Stato, e, per l’effetto, che venga annullata la
parte impugnata della circolare.
2. – Si è costituito in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Secondo la difesa erariale va prima di
tutto evidenziato che il servizio civile, anche dopo la sospensione della
obbligatorietà del servizio militare (art. 7 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1,
della L. 14 novembre 2000, n. 331»), pur configurato come scelta volontaria,
costituisce una forma di adempimento del dovere costituzionale di difesa della
Patria in relazione ai principi costituzionali di solidarietà e di mutuo
soccorso. Al riguardo, è significativo il dettato dell’art. 1 del d.lgs. n. 77
del 2002 che considera il «servizio civile nazionale quale modalità operativa
concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi e attività non
militari». Pertanto il titolo costituzionale di legittimazione dell’intervento
statale va individuato nell’art. 117, secondo comma, lettera d), Cost., che riserva alla legislazione
esclusiva dello Stato non solo la materia delle forze armate ma anche la difesa
(sentenza n. 228
del 2004).
A parere dell’Avvocatura dello Stato il
servizio civile non può essere ricondotto nell’ambito delle materie trasversali
in quanto non suscettibile di una collocazione mobile all’interno di plurimi
ambiti materiali. Tale interpretazione, secondo l’Avvocatura, è stata accolta
anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del
2004 che fonda la competenza legislativa statale sull’art. 117, secondo
comma, lettera d), Cost.
Il resistente rileva, inoltre, che,
alla luce della sopra citata sentenza, è errato il richiamo al principio della
leale collaborazione. Non può confondersi, infatti, la leale collaborazione tra
lo Stato e le Regioni o le Province autonome, realizzata mediante il riconoscimento
della possibilità di istituire un autonomo servizio civile volontario nel
proprio ristretto ambito territoriale, «con un intervento diretto nella
autonoma unitaria disciplina normativa del servizio civile nazionale,
intervento costituzionalmente illegittimo in quanto la materia è di esclusiva
competenza statale». In virtù di tale ricostruzione, l’Ufficio nazionale per il
servizio civile, nel redigere la circolare oggetto di impugnazione, avrebbe
agito nei limiti delle prerogative ad esso riconosciute dal d.lgs. n. 77 del
2002, restando di sua competenza i profili procedurali e organizzativi tra i
quali rientra l’individuazione degli enti destinatari del procedimento di
accreditamento. In tal senso, afferma il resistente, si è espressa anche
Pertanto, secondo l’Avvocatura dello
Stato, l’intesa con le Regioni e le Province autonome avrebbe avuto lo scopo di
dare piena attuazione al d.lgs. n. 77 del 2002, per la parte concernente
l’assunzione di responsabilità in materia di servizio civile da parte delle
stesse Regioni e Province Autonome in relazione all’accreditamento degli enti,
alla valutazione dei loro progetti di servizio civile, al monitoraggio, alla
formazione e alla comunicazione.
La parte dell’intesa riguardante
l’esclusione dell’Ufficio, degli Enti e delle Province autonome dalla procedura
di accreditamento di per sé stessa rispondeva semplicemente al criterio
logico-giuridico, di comune buon senso, di non consentire la sovrapposizione
delle figure del controllante e del controllato. Al riguardo, lo stralcio
deciso anche a seguito delle richieste della Regione Valle d’Aosta non aveva lo
scopo di affermare il diritto degli enti ad autoaccreditarsi
ma, non diminuendo le prerogative proprie dell’Ufficio nazionale in materia di
organizzazione e di procedure, rimandava la definizione della questione ad
ulteriori eventuali approfondimenti e, comunque, alla circolare stessa, che – senza
innovare – ha tenuto conto delle specifiche competenze delle Regioni e Province
autonome.
3. – In prossimità dell’udienza
pubblica
Considerato in diritto
1. –
Di questa circolare la ricorrente
contesta specificamente la seguente parte del paragrafo 2: «Non possono essere
accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi
di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all’albo
nazionale, le (...) Regioni o Province autonome. Possono essere iscritte
all’albo nazionale le sole Regioni a statuto speciale e le Province Autonome al
solo fine di presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie,
negli ambiti e nei servizi di loro competenza ai sensi degli Statuti speciali e
delle relative norme di attuazione, nei quali, nel restante territorio
nazionale, le correlative funzioni sono svolte dalle Amministrazioni dello
Stato».
Secondo la Regione ricorrente, lo
Stato, con tale disposizione, avrebbe violato il principio di leale
collaborazione fra Stato e Regioni nonché le attribuzioni costituzionali ad
essa riservate sia dagli artt. 2, 3, e 4 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), sia dagli artt. 2, 3, 5,
52, 97, 114, 116, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione.
2. – L’ordine logico delle questioni
sollevate impone di esaminare prioritariamente la censura relativa alla
violazione del principio di leale collaborazione che attiene allo stesso modus procedendi per
l’adozione dell’atto impugnato.
Sotto questo profilo, poiché la
questione richiedeva che fosse garantita la partecipazione di tutti i livelli
di governo coinvolti nella gestione del servizio civile, il ricorso è fondato.
La Regione lamenta la lesione del
principio di leale collaborazione in considerazione del diretto contrasto della
parte impugnata della circolare con l’intesa, sancita in sede di Conferenza
Stato-Regioni in data 26 gennaio 2006, avente ad oggetto l’attuazione del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile
nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64).
Nella premessa dell’intesa, costituente
parte integrante della stessa, si afferma che «le Regioni, nell’odierna seduta
di questa conferenza, hanno espresso il loro avviso favorevole al conseguimento
dell’intesa con la richiesta di stralciare il seguente secondo comma
dell’articolo 5 del protocollo: “I soggetti coinvolti nell’attuazione del SNC
(Ufficio, Regioni, Province Autonome), non potendo rivestire contemporaneamente
il ruolo di controllori e controllati, non potranno gestire progetti di SNC”,
richiesta che è stata accolta dal Governo».
Successivamente, l’Ufficio nazionale
per il servizio civile, ignorando l’accordo raggiunto tra le Regioni e il
Governo, ha inserito nel testo della circolare infine adottato il punto del
paragrafo 2 innanzi citato che si pone in contrasto con l’intesa raggiunta.
Tale comportamento concretizza senza
dubbio una violazione del principio di leale collaborazione. Questo, infatti,
opera in tutti i casi in cui sussista una connessione tra funzioni attribuite a
diversi livelli di governo costituzionalmente rilevanti e non sia possibile una
netta separazione nell’esercizio delle competenze. Il legislatore, nel
disciplinare il servizio civile nazionale, ha allocato le funzioni
amministrative tanto a livello centrale, presso l’Ufficio nazionale per il
servizio civile, quanto a livello regionale (artt. 2, 4, 5 e 6 del decreto
legislativo n. 77 del 2002). Le Regioni, dunque, sono direttamente coinvolte
nella gestione del servizio civile nazionale, di qui «l’esigenza di addivenire
a forme di esercizio delle funzioni stesse attraverso le quali siano
efficacemente rappresentati tutti gli interessi e le posizioni
costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 308 del
2003).
Questa Corte, infatti, pur avendo
riconosciuto che è attribuita allo Stato in via esclusiva la competenza a
disciplinare il servizio civile nazionale, trattandosi di una forma di adempimento
del dovere di difesa della Patria, ha tuttavia precisato che ciò non comporta
«che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio
ricada nella competenza statale. Vi rientrano certamente gli aspetti
organizzativi e procedurali del servizio. Questo, in concreto, comporta lo
svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali, come
l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile: attività
che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla
disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso,
alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le
sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio
e alle regole previste per l'accesso ad esso» (sentenza n. 228 del
2004).
Ne consegue che, al fine di assicurare
la partecipazione dei diversi livelli di governo coinvolti, nelle ipotesi in
cui il compimento delle attività attraverso le quali si svolge il servizio
civile ricada entro ambiti di competenza delle Regioni o delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, l'esercizio delle funzioni spettanti,
rispettivamente, allo Stato ed ai suddetti enti dovrà improntarsi al rispetto
del principio della leale collaborazione.
Nel caso in esame, pertanto, nel dare
attuazione al decreto legislativo n. 77 del 2002, era necessario, al fine di
garantire la partecipazione di tutti i livelli di governo coinvolti nella
gestione del servizio civile, adottare «strumenti di leale collaborazione o,
comunque, (..) adeguati meccanismi di cooperazione» (sentenza n 431 del
2005). In effetti tali strumenti si erano concretizzati nell’intesa
stipulata in sede di conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Intesa che,
così come indicato nel ricorso dalla Regione Valle d’Aosta, prevedeva lo
stralcio della parte contenente il divieto, per le Regioni e le Province
autonome, di essere accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere
soggetto di accordi di partenariato, nonché della parte che impediva alle
stesse l’iscrizione agli albi regionali e provinciali o all’albo nazionale.
La reintroduzione di tale divieto,
senza l’attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione necessari per
superare l’intesa già raggiunta, determina una lesione del principio di leale
collaborazione. Questa Corte ha più volte precisato che «le intese in sede di
Conferenza Stato-Regioni rappresentano la via maestra per conciliare esigenze
unitarie e governo autonomo del territorio. Ne deriva che il principio di leale
collaborazione che si realizza mediante tali accordi, anche in una accezione
minimale, impone alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale in una sede
istituzionale di tener fede ad un impegno assunto» (sentenza n. 31 del
2006).
Alla luce di tale giurisprudenza, deve
concludersi che la parte impugnata della circolare, essendo in palese contrasto
con il contenuto dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, è
lesiva del principio costituzionale di leale collaborazione e, per ciò solo,
anche delle attribuzioni, costituzionalmente tutelate, rientranti nell’ambito
delle competenze della Regione Valle
d’Aosta.
Va pertanto dichiarato che non spetta
allo Stato e, per esso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio
nazionale per il servizio civile, di regolare la materia dell’accreditamento e
dell’iscrizione presso gli albi nazionali e regionali per il servizio civile,
disattendendo, senza l’attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione,
l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni e, conseguentemente, va
annullato il paragrafo 2 della circolare 2 febbraio 2006, della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile, nella parte
in cui dispone che «Non possono essere accreditate, essere sede di attuazione
di progetto, essere soggetto di accordi di partenariato e iscritte agli albi
regionali e provinciali o all’albo nazionale, le stesse Regioni o Province
autonome. Possono essere iscritte all’albo nazionale le Regioni a statuto
speciale e le Province Autonome al solo fine di presentare progetti di servizio
civile nazionale nelle materie, negli ambiti e nei servizi di loro competenza
ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nei quali
nel restante territorio nazionale le correlative funzioni sono svolte dalle
Amministrazioni dello Stato».
3. – Restano assorbiti gli ulteriori
profili di censura dedotti dalla ricorrente.
per questi motivi
dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per i servizio
civile, di regolare la materia dell’accreditamento e dell’iscrizione presso gli
albi nazionali e regionali per il servizio civile disattendendo, senza
l’attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione, le intese raggiunte in
sede di Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006;
annulla, per l’effetto, il paragrafo 2 della circolare 2
febbraio 2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale
per i servizio civile, nella parte in cui dispone che «Non possono essere
accreditate, essere sede di attuazione di progetto, essere soggetto di accordi
di partenariato e iscritte agli albi regionali e provinciali o all’albo
nazionale, le stesse Regioni o Province autonome. Possono essere iscritte all’albo
nazionale le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome al solo fine di
presentare progetti di servizio civile nazionale nelle materie, negli ambiti e
nei servizi di loro competenza ai sensi degli statuti speciali e delle relative
norme di attuazione, nei quali nel restante territorio nazionale le correlative
funzioni sono svolte dalle Amministrazioni dello Stato».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, palazzo della Consulta, il 19
febbraio 2007.
F.to:
Depositata
in