composta dai signori:
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- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2002 n. 222, promosso dal Tribunale di Pisa sul ricorso proposto da L.
A. contro la Prefettura di Pisa, con ordinanza del 23 ottobre 2003, iscritta al
n. 219 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,
dell’anno 2006.
Udito nella camera di
consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un
cittadino extracomunitario avverso il decreto prefettizio di espulsione
coattiva dal territorio nazionale emesso in seguito al rigetto dell’istanza di
legalizzazione presentata dal datore di lavoro, il Tribunale di Pisa, con
ordinanza del 23 ottobre 2003 (pervenuta a questa Corte il 10 giugno 2006), ha
sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), della legge
9 ottobre 2002, n. 222 (recte: del decreto-legge 9 settembre 2002, n.
195, recante «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro
irregolare di extracomunitari», convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2002, n. 222), nella parte in cui esclude dalla legalizzazione del
lavoro irregolare i cittadini extracomunitari nei cui confronti non possa
essere disposta la revoca di un precedente provvedimento di espulsione, in
quanto per l’esecuzione di tale atto è stato previsto l’accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica;
che, nella
specie, il ricorrente era stato in precedenza espulso con accompagnamento alla
frontiera per essere entrato ed aver soggiornato clandestinamente nel
territorio nazionale senza aver spontaneamente adempiuto all’intimazione
contenuta nel provvedimento di espulsione;
che il giudice remittente,
dopo aver precisato di dover incidentalmente vagliare (ai fini della sua
eventuale disapplicazione) la legittimità del provvedimento di rigetto
dell’istanza di legalizzazione in argomento, che rappresenta l’atto presupposto
rispetto a quello oggetto dell’impugnazione, osserva come entrambi i suddetti
provvedimenti costituiscano mera applicazione della disposizione censurata;
che, nel merito,
il giudice a quo sottolinea che la norma in esame si pone in contrasto
con il principio di uguaglianza, in quanto, del tutto irragionevolmente,
esclude dalla regolarizzazione coloro i quali, senza essere pericolosi per la
sicurezza pubblica e senza aver riportato condanne penali, si trovano nella
condizione del ricorrente e non, invece, quanti, pur essendo stati destinatari
di un provvedimento espulsivo per i medesimi motivi, non sono stati
accompagnati coattivamente alla frontiera per mere circostanze casuali;
che, quanto alla
rilevanza, il Tribunale di Pisa osserva che l’esito del ricorso pendente
dipende dall’accoglimento o meno della presente questione.
Considerato che il Tribunale di Pisa dubita, in riferimento
all’art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8,
lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni
urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte
in cui esclude dalla legalizzazione del lavoro irregolare i cittadini
extracomunitari nei cui confronti non possa essere disposta la revoca di un
precedente provvedimento di espulsione, in quanto per l’esecuzione di tale atto
è stato previsto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;
che questa Corte,
investita della medesima questione oggi proposta dal giudice remittente, l’ha
dichiarata non fondata con sentenza n. 206 del
2006;
che nella
richiamata pronuncia – dopo aver evidenziato come la disposizione censurata si
riferisca alla legalizzazione dei rapporti di lavoro intrattenuti da cittadini
extracomunitari in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge 30 luglio
2002, n. 189, la quale ha sensibilmente modificato la disciplina
dell’espulsione amministrativa – si è affermato che, in riferimento a tale
pregresso quadro normativo, l’espulsione amministrativa veniva di regola
eseguita con intimazione all’interessato ad abbandonare il territorio dello
Stato e non tramite accompagnamento coattivo alla frontiera, sicché questa
seconda modalità di esecuzione, correlata non «a lievi irregolarità
amministrative ma alla situazione di coloro che avessero già dimostrato la
pervicace volontà di rimanere in Italia in una posizione di irregolarità», non
irragionevolmente implica il divieto di sanatoria della relativa posizione di
lavoro;
che il Tribunale
di Pisa non sottopone alla Corte alcuna argomentazione diversa ed ulteriore
rispetto a quelle già scrutinate nella menzionata decisione;
che la presente
questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9
settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
febbraio 2007.
F.to:
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