composta dai
signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa
Regione Siciliana approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio
2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII) recante «Riproposizione
di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione», promosso
con ricorso del Commissario dello Stato per
Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;
udito nell’udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il Giudice relatore
Luigi Mazzella;
uditi l’avvocato dello Stato Sergio Sabelli
per il Commissario dello Stato per
Ritenuto in fatto
1.
– Con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato il 6 febbraio 2006, il
Commissario dello Stato per
Il
ricorrente espone di aver impugnato in precedenza il disegno di legge n. 1084,
approvato dalla medesima Assemblea il 17 dicembre 2005, recante «Misure
finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l’esercizio
finanziario 2005. Disposizioni varie», il quale era stato poi promulgato come
legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie
urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2005. Disposizioni varie) con omissione delle parti impugnate.
Successivamente, prosegue
il ricorrente, in sede di Commissione bilancio erano stati elaborati tredici
testi normativi che in alcuni casi contenevano la mera riscrittura
delle norme già censurate, in altri la rivisitazione del testo precedentemente
approvato.
In particolare, la
delibera oggetto dell’attuale impugnazione, a parere del Commissario dello
Stato, ripropone con modifiche il testo dell’art. 19, comma 15, del disegno di
legge n. 1084, ma non supererebbe i motivi dell’impugnativa in precedenza
proposta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., le cui argomentazioni dovrebbero intendersi
integralmente richiamate nel nuovo
ricorso.
Ai predetti motivi di
illegittimità costituzionale, il ricorrente aggiunge la denuncia del contrasto
della predetta delibera con l’art. 39 Cost.,
contrasto derivante dal fatto che la stessa conterrebbe una puntuale disciplina
del trattamento giuridico ed economico degli appartenenti al Corpo forestale della Regione siciliana,
trascurando così che tale materia richiederebbe il coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali.
In particolare, la norma
censurata non terrebbe conto dell’impegno assunto dalla Regione con l’art. 110
del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005,
il quale ha fatto espresso richiamo all’attività di un istituendo comitato
composto da rappresentanti dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della
Regione siciliana, dell’amministrazione regionale e delle organizzazioni
sindacali firmatarie, allo scopo di approfondire gli aspetti di carattere
giuridico ed economico della materia nello specifico settore in vista della
stipula di un ulteriore contratto integrativo. La disposizione impugnata,
pertanto, si porrebbe in contrasto con il diritto dei lavoratori di
partecipare, attraverso le proprie rappresentanze, alla definizione di materie
ed istituti di specifico interesse, violando così l’art. 39 della Costituzione.
2.
– Si è costituita
L’inammissibilità
del ricorso deriverebbe, per le censure sollevate in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dal fatto
che il Commissario dello Stato si sarebbe limitato a rinviare ai motivi
contenuti in un altro ricorso e, per quella formulata in riferimento all’art.
39 Cost., dal fatto che essa sarebbe sorretta
unicamente da inadeguate e scarne motivazioni prive di soddisfacenti
argomentazioni logiche.
Nel
merito,
Né,
ad avviso della Regione, potrebbe pervenirsi a diversa conclusione facendo leva
sull’art. 110 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al
quadriennio 2002-2005, sia perché l’autonomia collettiva non esclude la
legittimità di limiti legali della stessa, sia perché il Corpo forestale
regionale costituisce una forza di polizia e, pertanto, la sua disciplina non
potrebbe che essere soggetta a riserva
di legge, in conformità con quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, lettera e) della legge 23 ottobre 1992, n. 421
(Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale). La sottrazione del Corpo forestale alla contrattazione
collettiva sarebbe, poi, confermata dall’art. 76 della legge della Regione
Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia
forestale e di tutela della vegetazione), il quale, in materia di riordino
delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione e del personale
amministrativo ad esso collegato, rinvierebbe ai principi contenuti nell’art. 2
della legge n. 421 del 1992, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante
autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei
sottufficiali dell’Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati,
nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del
personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere,
attribuzioni e trattamenti economici) e nelle altre norme concernenti il Corpo
forestale dello Stato.
Infine,
Considerato in diritto
1.
– Il Commissario dello Stato per
Tale
delibera consta di due articoli.
L’art. 1 stabilisce che,
in attesa della riforma del Corpo forestale regionale, sono istituiti, per il
personale direttivo e non direttivo del Corpo medesimo, i medesimi ruoli
contemplati, dalla legislazione statale, per il Corpo forestale dello Stato
(comma 1), con contestuale soppressione dei ruoli previsti dalla precedente
normativa regionale (comma 10). L’art. 1, inoltre, dispone in materia di
inquadramento del personale direttivo e non direttivo (commi 2 e 3), rinvia ad
un successivo decreto del Presidente della Regione per la definizione delle
competenze, dell’ordinamento professionale, dell’articolazione in posizioni
all’interno delle rispettive categorie e dell’organico (comma 4), individua le
procedure concorsuali da attuare per far fronte al fabbisogno organico dei
ruoli da essa istituiti (comma 5), ribadisce che al personale del Corpo
forestale regionale si applica il contratto dei dipendenti regionali (comma 6),
detta disposizioni in materia di indennità mensile pensionabile (commi 6 e 7),
prevede una disciplina transitoria (comma 8) e, infine, assicura la copertura
finanziaria dell’intervento legislativo (comma 9). L’art. 2 dispone in tema di
entrata in vigore del testo legislativo.
2.
– Il Commissario dello Stato deduce che le disposizioni ora illustrate
ripropongono con alcune modifiche quelle contenute nell’art. 19, comma 15, del
disegno di legge n. 1084, approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 7
dicembre 2005, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie».
Contro tale disposizione
(ed altre contenute nella medesima delibera legislativa) il Commissario dello
Stato aveva proposto un ricorso in ordine al quale
questa Corte, con ordinanza
n. 204 del 2006, ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché la
predetta delibera nel frattempo era stata promulgata come legge della Regione
Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie)
con omissione delle parti impugnate.
Ad avviso del Commissario
dello Stato la delibera legislativa oggetto dell’attuale impugnazione non
supererebbe i motivi di quella in precedenza proposta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Il ricorrente, però, a
sostegno del dedotto contrasto con i predetti parametri costituzionali, si
limita a richiamare le argomentazioni svolte nel suo precedente ricorso
definito con la citata ordinanza n. 204
del 2006.
Con riferimento a tali
parametri, la questione è inammissibile, perché motivata per relationem. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha
affermato che, in virtù del principio della necessaria autosufficienza
dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale, il ricorso
in via principale non solo deve identificare esattamente la questione nei suoi
termini normativi, ma deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione
di merito, a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità
costituzionale della legge (si vedano le sentenze n. 139 del
2006, n. 450
del 2005 e n.
384 del 1999).
3. – Con riferimento
all’art. 39 Cost., il Commissario dello Stato si
duole del fatto che la delibera legislativa impugnata avrebbe trascurato il
diritto dei lavoratori a partecipare, mediante le rappresentanze sindacali,
alla definizione del trattamento applicabile al loro rapporto di lavoro e, in
particolare, avrebbe vanificato l’obbligo che l’amministrazione regionale aveva
assunto con l’art. 110, comma 2, del contratto collettivo regionale di lavoro
relativo al quadriennio 2002-2005.
Sotto questo profilo la
questione non è fondata.
L’art. 110, comma 2, del
menzionato contratto collettivo stabilisce che «entro 15 giorni dall’entrata in
vigore del presente accordo l’Aran Sicilia insedierà
un apposito Comitato con la partecipazione di rappresentanti della stessa
agenzia e dell’Amministrazione forestale e rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, al fine di
approfondire gli aspetti di carattere giuridico riguardanti il Corpo forestale
della Regione siciliana e proporre, entro 90 giorni dalla istituzione, i
conseguenti provvedimenti da adottare».
Circa i rapporti tra la
legge e l’autonomia collettiva garantita dall’art. 39 Cost., questa Corte ha più volte affermato che detta autonomia
può essere legittimamente compressa o annullata nei suoi esiti concreti dal
legislatore solamente quando essa introduca un trattamento deteriore rispetto a
quanto previsto dalla legge ovvero quando sussista l’esigenza di salvaguardia
di superiori interessi generali (sentenze n. 393 del
2000, n. 143
del 1998, n.
124 del 1991).
Nella presente
fattispecie, tuttavia, le norme impugnate dal Commissario dello Stato non
contengono né compressione, né tantomeno annullamento
degli esiti della contrattazione collettiva riferiti al rapporto di lavoro del
personale del Corpo forestale della Regione siciliana.
In particolare, quanto al
trattamento economico, l’art. 110, comma 1, del citato contratto collettivo per
il quadriennio 2002-2005 stabilisce l’applicazione al personale del Corpo
forestale regionale di tutti gli istituti a carattere economico disciplinati
nel contratto collettivo medesimo.Tale disposizione
non è stata incisa dalla delibera impugnata.
Quanto, invece, al comma
2 del medesimo art. 110, si osserva che esso si limita a contemplare
l’istituzione di un comitato composto da rappresentanti di entrambe le parti
del rapporto al mero scopo di approfondire soltanto gli aspetti di carattere
giuridico riguardanti il Corpo forestale della Regione siciliana e di proporre
i conseguenti provvedimenti da adottare.
La clausola contrattuale,
dunque, non stabilisce che la materia dell’ordinamento professionale del
personale forestale deve costituire oggetto di autonoma determinazione in sede
negoziale. Al comitato da essa previsto è affidato semplicemente il compito di
elaborare «proposte» (e non, quindi, di concludere accordi sindacali) per «i
conseguenti provvedimenti da adottare» (e, dunque, neppure si prevede
un’esclusiva competenza della fonte contrattuale a disciplinare le materie
oggetto delle proposte elaborate dal comitato).
Si aggiunga che, alla
data di approvazione della delibera impugnata (20 gennaio 2006), era già
ampiamente scaduto il termine entro il quale, secondo le stesse previsioni
dell’art. 110 del contratto collettivo, il comitato avrebbe dovuto formulare le
proprie proposte. Il ricorrente, però, non ha fornito alcuna indicazione circa
l’effettiva elaborazione, da parte del comitato, di qualche proposta circa la
materia sulla quale essa sarebbe intervenuta. Pertanto non è possibile neppure
verificare se la delibera legislativa in questione abbia disatteso l’attività
svolta dal comitato, essendo incerto addirittura se quest’ultimo
si sia costituito e se abbia formulato qualche proposta in tema di ordinamento
del personale.
In conclusione, in
considerazione dei termini nei quali è stata formulata la censura, non è
possibile pervenire alla conclusione che l’attività legislativa della Regione
abbia compresso indebitamente l’autonomia negoziale collettiva.
Per questi
motivi
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall’Assemblea
regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio
XII), recante «Riproposizione di norme concernenti il
personale del Corpo forestale della Regione» proposta, in riferimento agli
articoli 3, 51 e 81 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale della suddetta delibera legislativa approvata
dall’Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n.
1095, stralcio XII) proposta, in riferimento all’articolo 39 della Costituzione,
con il ricorso in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 febbraio 2007.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in