ORDINANZA N. 37
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio
FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino
CASSESE
"
- Maria Rita
SAULLE "
- Giuseppe
TESAURO
"
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 3, n. 3 (recte: comma 3), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così
come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che, con
ordinanza emessa il 24 gennaio 2006, il Giudice di pace di Palermo ha
sollevato, in riferimento all’articolo 24, secondo e terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, n. 3 (recte: comma 3), del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall’art. 3, comma 1,
lettera a), del d.P.R. 18 ottobre
2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto
1999, n.
che
il giudizio a quo ha ad oggetto
l’impugnazione del decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Palermo nei
confronti di G.A., cittadina cinese, la quale ha dichiarato di non averne
compreso il significato in quanto redatto senza l’assistenza di un interprete
della lingua a lei conosciuta;
che
il Prefetto ha motivato la mancata nomina dell’interprete con l’impossibilità
di reperirlo nell’immediatezza; motivazione questa che, secondo il giudice a quo, contrasterebbe con l’art. 24,
secondo e terzo comma, della Costituzione;
che,
secondo il rimettente, l’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 394 del 1999, si limita
a prevedere che, se lo straniero destinatario di uno degli atti di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), non comprende la lingua italiana, il provvedimento a lui diretto
deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui
comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità del personale
idoneo alla traduzione, in una delle altre lingue indicate dalla norma, senza
che assuma rilevanza la circostanza della immediata o meno reperibilità del
suddetto personale.
Considerato che il Giudice
di pace di Palermo dubita, in riferimento all’art. 24, secondo e terzo comma,
della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del
d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall’art. 3,
comma 1, lettera a), del d.P.R. 18
ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R.
31 agosto 1999, n.
che
tale censura è manifestamente
inammissibile, in quanto diretta contro una disposizione regolamentare
sottratta, in quanto tale, al giudizio di legittimità costituzionale.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3,
comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così
come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
F.to:
Maria
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in