ORDINANZA N. 34
ANNO
2007
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
Signori:
-
Giovanni Maria FLICK Presidente
-
Francesco AMIRANTE Giudice
-
Ugo DE
SIERVO "
-
Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 415
e 645 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 6 dicembre
2004 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra la S.r.l.
Casa di cura Villa Chiarugi e l’I.N.P.S., iscritta al n. 185 del registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
15, prima serie speciale, dell’anno 2005.
udito nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2006 il Giudice
relatore Dr. Alfio Finocchiaro;
udito l’avvocato Antonietta Coretti per l’I.N.P.S..
che il giudice a quo premette che, nella specie, il decreto
ingiuntivo era stato notificato il 5 settembre 1992 alla società ingiunta, la
quale aveva proposto opposizione inviando il relativo ricorso a mezzo del
servizio postale al cancelliere del giudice competente, il quale aveva ricevuto
l’atto il 25 settembre successivo, e, quindi, entro il termine perentorio di
venti giorni stabilito dall’art. 641 del codice di procedura civile (nel testo
all’epoca vigente);
che il Pretore aveva dichiarato inammissibile la opposizione, con
decisione confermata dal Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva rigettato
l’appello della società, sul rilievo che la spedizione del ricorso a mezzo del
servizio postale non costituiva valida modalità di deposito dell’atto stesso,
dovendo questo avvenire mediante consegna materiale dell’atto a mani del
cancelliere, sicché la prescelta modalità di proposizione dell’opposizione al
decreto era da ritenersi affetta da nullità ai sensi dell’art. 156, secondo comma,
del codice di procedura civile, nullità non sanata dalla pur avvenuta
iscrizione a ruolo della causa;
che la soccombente società ha proposto ricorso per cassazione sollevando,
in memoria, questione di legittimità costituzionale dell’art. 415 del codice di
procedura civile per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella
parte in cui detta norma non consente l’utilizzo del mezzo postale per la
proposizione del ricorso;
che il Collegio rimettente rileva che l’art. 35 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) consente agli enti ed istituti
gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, al fine di
conseguire il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme
aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile, di
emettere la ordinanza-ingiunzione prevista dall’art. 18 della stessa legge,
avverso la quale può essere proposta opposizione innanzi al giudice del lavoro,
nel termine stabilito dall’art. 22, soggetta, per esplicita previsione del
quarto comma dell’art. 35 citato, alle disposizioni del terzo comma dello
stesso art. 22, secondo il quale l’opposizione si propone mediante ricorso al
quale è allegata l’ordinanza notificata, nonché alla disposizione del quarto
comma dell’art. 23, facoltizzante l’opponente a stare in giudizio
personalmente;
che, alla stregua di tali richiami normativi, il giudice a quo
ritiene che la pronuncia contenuta nella sentenza n. 98 del
2004, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 22 della
legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio
postale per la proposizione dell’opposizione, «riguarda proprio, attenendo alle
modalità concrete di tale proposizione, la norma sulla proposizione del ricorso
contenuta nel terzo comma dello stesso art. 22, richiamato espressamente dal
citato art. 35, quarto comma, ed inoltre si fonda anche sulla peculiarità della
norma attributiva all’opponente della facoltà di stare in giudizio
personalmente»;
che, poiché è rimessa alla discrezionalità dell’ente previdenziale che
vanti crediti per contributi omessi e intenda agire per il recupero nei
confronti del debitore la scelta di avvalersi della speciale procedura che
consente di emettere l’ordinanza-ingiunzione di cui al citato art. 35, ovvero
di ricorrere, come nel caso di specie, al procedimento sommario di ingiunzione
disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, sarebbe
indubbia la posizione processuale di maggior favore per il destinatario dell’ordinanza-ingiunzione,
che – per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 98 del 2004 – può proporre l’opposizione utilizzando il
servizio postale, rispetto al destinatario del decreto ingiuntivo, tenuto ad
eseguire il deposito secondo le ordinarie norme procedurali;
che, infatti, quest’ultimo, dovendo accedere necessariamente, ed a mezzo
di procuratore – salve le ipotesi eccezionali di consentita difesa personale -
nella cancelleria del giudice competente al fine di effettuare la consegna
materiale dell’atto di opposizione, si troverebbe a dover far fronte a
difficoltà pratiche ed a costi economici di regola notevolmente superiori a
quanto non comporti la prima ipotesi, specialmente laddove il foro
dell’opposizione non coincida con il luogo di residenza dell’opponente, vedendo
così ostacolato e reso più gravoso l’esercizio del proprio diritto di difesa in
giudizio;
che, così precisata e delimitata la questione di legittimità
costituzionale rispetto alla prospettazione della parte, la Corte di cassazione
ritiene non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale,
sotto il profilo della irragionevole e non giustificata disparità di
trattamento nella difesa giudiziale in danno del destinatario del decreto
ingiuntivo rispetto alla posizione del destinatario della ordinanza ingiunzione
emessa ai sensi dell’art. 35 della legge n. 689 del 1981, per contrasto con
l’art. 3, nonché con l’art. 24 della Costituzione;
che nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito l’I.N.P.S., che
ha concluso per la infondatezza della questione sollevata, rilevando, fra
l’altro, che il processo del lavoro è regolato da norme processuali peculiari,
solo in parte coincidenti con quelle che disciplinano il procedimento di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione e che, tra l’altro, non è data facoltà al
ricorrente di stare in giudizio personalmente, facoltà concessa nel giudizio di
opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Considerato che la Corte di cassazione dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 415 e 645 del codice di procedura civile, nella
parte in cui non consentono la proposizione del ricorso in opposizione a
decreto ingiuntivo, emesso su richiesta di ente previdenziale per crediti
aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni, anche mediante
utilizzo del servizio postale ai fini del deposito del ricorso nella
cancelleria del giudice competente, per violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che la normativa censurata darebbe luogo, secondo il Collegio rimettente,
ad una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento nella difesa
giudiziale in danno del destinatario del decreto ingiuntivo rispetto alla
posizione di chi, per scelta discrezionale dell’ente previdenziale creditore,
sia invece destinatario, in relazione a crediti di uguale natura, della
ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’art. 35 della legge 24 novembre 1981, n.
689, opponibile con ricorso inviato anche a mezzo del servizio postale, e,
pertanto, messo in condizione di maggiore facilità di accesso alla tutela giudiziaria
e di minore difficoltà nell’esercizio del diritto di difesa;
che l’ente previdenziale, per la riscossione di crediti aventi ad oggetto
contributi omessi e relative sanzioni – anche dopo l’abrogazione dell’ultimo
comma dell’art. 35 della legge n. 689 del 1981 ad opera dell’art. 37 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della
riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre
1998, n. 337) – ha possibilità di scegliere fra l’ordinanza-ingiunzione, nei
confronti della quale si può proporre opposizione, a seguito della declaratoria
di incostituzionalità dell’art. 22 della stessa legge n. 689 del 1981 (sentenza n. 98 del
2004), con ricorso che può anche essere inviato alla cancelleria del giudice
competente a mezzo del servizio postale, e il decreto ingiuntivo di cui agli
artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, avverso il quale è
proponibile l’opposizione ex art. 645 dello stesso codice, con
osservanza delle regole del procedimento ordinario dinanzi al giudice adito e,
quindi, anche dell’art. 415 del codice di procedura civile, che prevede il
deposito dell’atto introduttivo nella cancelleria;
che l’opzione riconosciuta all’ente previdenziale fra i due procedimenti,
per il raggiungimento del medesimo scopo (riscossione di crediti aventi ad
oggetto contributi omessi e relative sanzioni), non impone l’adozione di
identica disciplina per quanto attiene alle modalità di proposizione
dell’opposizione ove si tenga presente che solo il primo, e non anche il
secondo, facoltizza l’opponente a stare in giudizio personalmente, sulla base
del combinato disposto degli artt. 35, comma 4, e 23, comma 4, della legge n.
689 del 1981;
che non è invocabile il precedente costituito dalla sentenza n. 98 del
2004, la quale, nel sottolineare la esigenza, di carattere costituzionale,
che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi
dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si
riferiscono e non frappongano ostacoli all’esercizio del diritto di difesa non
giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo
adeguato alla funzione ad esso assegnata, ha rilevato che il procedimento di
opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento, quale disciplinato dagli
artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, si caratterizza per una semplicità
di forme del tutto peculiare, all’evidenza intesa a rendere il più possibile
agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia; e che,
in relazione a tale semplificata struttura processuale, la previsione del
necessario accesso dell’opponente (o del suo procuratore) alla cancelleria del
giudice competente al fine di depositare personalmente il ricorso – con
esclusione della possibilità di utilizzo, a tale scopo, del servizio postale,
viceversa largamente impiegato dalla parte pubblica per le proprie
comunicazioni e notifiche – è apparsa incongrua nel suo formalismo, e perciò
lesiva del generale canone di ragionevolezza, oltre che idonea a costituire –
in palese contrasto con la ratio legis – fattore di dissuasione anche di
natura economica dall’utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in
considerazione, tra l’altro, dei costi, del tutto estranei alla funzionalità
del giudizio, che l’intervento personale può comportare nei casi, certamente
non infrequenti, in cui il foro dell’opposizione non coincida con il luogo di
residenza dell’opponente;
che non rientra, invece, in un medesimo quadro di semplificata struttura
processuale il rito del lavoro – pur caratterizzato da una maggiore snellezza
rispetto a quello ordinario – avuto soprattutto riguardo alla esclusione della
facoltà di stare in giudizio personalmente, che, nella economia della
richiamata decisione della Corte, assume un ruolo decisivo quale elemento di
semplificazione processuale caratterizzante la procedura di opposizione alla
ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa (art. 23, quarto
comma, della legge n. 689 del 1981);
che è, quindi, da escludere che la procedura per la opposizione a
sanzione amministrativa di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 e quella
di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione alle somme dovute per
violazioni delle disposizioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria
siano assimilabili, se non quanto alle violazioni che vi danno rispettivamente
luogo, sì da rendere irragionevole il diverso regime relativo alle modalità di
deposito dell’atto introduttivo delle rispettive controversie, che esclude, per
la seconda, la deroga alla regola generale prevista per la prima;
che l’introduzione della possibilità dell’utilizzo del servizio postale
nel processo del lavoro, caratterizzato da una struttura processuale piuttosto
complessa, sarebbe destinata, da un lato, a ripercuotersi negativamente sul
funzionamento del sistema processualistico dello stesso rito del lavoro nel suo
complesso e, dall’altro, determinerebbe una irragionevole disparità di
trattamento, costituzionalmente rilevante, fra controversie soggette a tale rito,
nella insussistenza di condizioni particolari che la giustifichino;
che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 415 e 645 del codice di procedura civile, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione,
sezione lavoro, con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
F.to:
Giovanni
Maria FLICK, Presidente
Alfio
FINOCCHIARO, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 9 febbraio 2007.