SENTENZA N.
33
ANNO 2007
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE
SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 420-quater,
comma 1, del codice di procedura penale promosso con ordinanza del 16 luglio
2004 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, iscritta al n. 870 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il
Giudice relatore Gaetano Silvestri.
1. – Con ordinanza emessa il 16 luglio 2004 il Tribunale
di S. Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 112
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-quater, comma 1, del codice di procedura
penale, nella parte in cui «non prevede espressamente l’obbligo del giudice di
dichiarare, lì dove prevista dalle norme pattizie, la contumacia dell’imputato
estradato per fatti diversi e anteriori alla sua consegna».
Il rimettente procede nei confronti di un imputato
rinviato a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Napoli con decreto in data 27 gennaio 2001, successivamente tratto in arresto,
mentre si trovava in Polonia, per fatti diversi da quelli oggetto del giudizio
principale, e infine estradato e consegnato alle autorità italiane per essere
giudicato nell’ambito di procedimenti diversi.
L’ipotesi accusatoria sottoposta al rimettente concerne
fatti commessi in territorio italiano nel corso dell’anno 1996, e quindi anteriori
al momento della consegna dell’imputato alle autorità italiane, avvenuta
nell’anno 2004.
Il giudice a quo precisa
di non poter promuovere la procedura di estradizione suppletiva, con
riferimento ai fatti contestati nel giudizio principale, per mancanza di «misura cautelare eseguibile» nei confronti
dell’imputato (l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 13 marzo 2000, risulta
annullata dal Tribunale del riesame in data 18 aprile 2000).
Tanto premesso in fatto, il rimettente osserva come nei confronti dell’imputato debba
trovare applicazione la clausola di specialità prevista sia dall’art. 14, paragrafo
1, della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con la legge
30 gennaio 1963, n. 300, sia dall’art. 7 della Convenzione di estradizione tra
Italia e Polonia, resa esecutiva con la legge 7 giugno 1993, n. 193.
Il Tribunale si sofferma, quindi, sulla interpretazione
della disposizione contenuta nell’art. 14 della citata Convenzione
europea fornita dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 8 del
2001), secondo la quale, in assenza di estradizione per i fatti oggetto del
giudizio in corso, l’imputato estradato per fatti diversi non può essere
giudicato, in quanto la clausola di specialità introdurrebbe una condizione di
procedibilità, con conseguente obbligo per il giudice di emettere sentenza di
non luogo a procedere, ai sensi degli artt. 129 e 529 cod. proc. pen.
A parere del giudice a
quo, il consolidato indirizzo interpretativo, formatosi a seguito della
decisione citata, introdurrebbe un limite oggettivo all’esercizio della
giurisdizione di cognizione, non giustificato dal tenore della previsione pattizia,
limite dal quale deriverebbe la violazione dei principi di uguaglianza, legalità
e obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale.
In particolare, il rimettente osserva come la disciplina
pattizia non risulti in sé ostativa alla celebrazione di un giudizio di «mero
accertamento», da attuarsi nelle forme del procedimento contumaciale,
finalizzato quanto meno alla interruzione della prescrizione, ferma restando
l’ineseguibilità dell’eventuale sentenza di condanna in assenza di estradizione
suppletiva.
Tuttavia, osserva il giudice a quo, la giurisprudenza di legittimità citata ha escluso
l’utilizzabilità del procedimento contumaciale sul rilievo che esso si
risolverebbe in una ingiustificata menomazione del diritto di difesa
dell’imputato estradato in relazione a fatti diversi, ritenendo che non possa neppure
esserne disposta la citazione a giudizio al fine di ottenere il suo consenso
all’estensione della estradizione, atteso che tale consenso deve essere
manifestato con dichiarazione «espressa e non univoca».
A fronte di tali affermazioni, secondo il Tribunale
rimettente non vi sarebbe spazio per percorsi interpretativi alternativi, pure
delineati da pronunce successive (è richiamata Cass., sent. n. 15093 del 2002),
e si renderebbe necessario l’intervento «chiarificatore» del giudice delle
leggi, stante il «manifesto contrasto tra le disposizioni pattizie, la
previsione contenuta nell’art. 420-quater,
cod. proc. pen. – come interpretata dalla consolidata giurisprudenza di
legittimità – ed il principio costituzionale di necessaria effettività della
giurisdizione penale», affermato quest’ultimo in numerose pronunce (è citata la
sentenza di questa Corte n. 353 del
1996).
A parere del giudice a
quo, l’esistenza del bene di rilievo costituzionale della «efficienza del
processo» renderebbe intollerabile la situazione di sostanziale «improcessabilità»
del cittadino italiano rifugiatosi in territorio estero e rientrato in Italia a
seguito di estradizione, con riguardo ai fatti diversi da quelli per i quali è
concessa l’estradizione medesima, e ciò anche nei limiti del mero accertamento
dell’ipotesi accusatoria formulata a suo carico.
Andrebbe quindi verificata, sempre secondo il rimettente,
la compatibilità con il dettato costituzionale dell’omessa esplicazione, nella
norma processuale che disciplina l’istituto della contumacia, dei riferimenti
delle norme pattizie alla possibilità del ricorso al giudizio contumaciale, quanto
meno a fini interruttivi del decorso della prescrizione.
Da tale lacuna normativa, infatti, discenderebbe la
legittimazione dell’orientamento interpretativo restrittivo, e ciò sarebbe
confermato dai richiami comparatistici contenuti nella più volte richiamata sentenza
n. 8 del 2001 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, nella quale sono evidenziate
le rilevanti differenze strutturali tra il procedimento disciplinato dagli
artt. 420 e ss. cod. proc. pen., e il modello processuale di giudizio
contumaciale previsto in altri Paesi aderenti alla Convenzione, con particolare
riguardo alla «definitività» della pronuncia emanata in esito a tale giudizio.
Inoltre, la mancanza, nell’ordinamento interno, di una
disposizione che imponga al giudice di procedere in contumacia nei confronti
dell’imputato estradato per fatti diversi, determinerebbe la violazione del parametro
costituzionale dell’art. 3, per la situazione di irragionevole privilegio –
consistente nella sostanziale «immunità ed improcessabilità» – di cui verrebbe
a beneficiare il cittadino italiano sottrattosi volontariamente all’applicazione del principio di territorialità, e successivamente
estradato, sia pure in relazione a fatti diversi, rispetto al cittadino il
quale, essendo rimasto sul territorio dello Stato, abbia reso possibile lo
svolgimento del processo nei suoi confronti.
Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente
rappresenta che soltanto l’eventuale declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma impugnata, nei termini invocati, consentirebbe la
prosecuzione del processo a carico dell’imputato, previa dichiarazione di
contumacia dello stesso.
2. – Con atto depositato il 7 dicembre 2004, si è
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata.
La difesa erariale condivide la ricostruzione
operata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la clausola di
specialità prevista dall’art. 14, paragrafo 1, della Convenzione europea di
estradizione introduce una condizione di procedibilità, con la conseguenza che
è inibito l’esercizio dell’azione penale per fatti diversi da quelli per cui è stata concessa l’estradizione, commessi prima della
consegna.
Peraltro, tale ricostruzione non impedisce il compimento
degli atti di indagine necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente
mediante il ricorso all’incidente probatorio, né l’emissione di provvedimenti
restrittivi della libertà personale (è richiamata Cass., sent. n. 24627 del
2004).
Conclusivamente l’Avvocatura ritiene che la
normativa attuale, come interpretata dalla giurisprudenza prevalente, in quanto
consente sia atti di accertamento del fatto, sia atti interruttivi della
prescrizione, garantirebbe «l’efficienza del processo» e pertanto risulterebbe
esente dalle censure prospettate dal rimettente.
1. – Con ordinanza emessa il 16
luglio 2004 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 25 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 420-quater, comma
1, del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevede
espressamente l’obbligo del giudice di dichiarare, lì dove prevista dalle norme
pattizie, la contumacia dell’imputato estradato per fatti diversi e anteriori
alla sua consegna».
2. – L’art. 14 della Convenzione europea di estradizione,
stipulata a Parigi il 13 dicembre 1957, resa esecutiva in Italia con la legge
30 gennaio 1963, n. 300, fissa il principio di specialità, in base a cui la
persona estradata non può essere perseguita, giudicata o arrestata, in vista
dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a
qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto
anteriore alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo all’estradizione.
Il medesimo principio di specialità è contenuto nell’art. 721 cod. proc. pen.
ed è ribadito dall’art. 7 della Convenzione di estradizione tra Italia e
Polonia, resa esecutiva in Italia con la legge 7 giugno 1993, n. 193, che
specificamente riguarda il giudizio a quo.
3. – Sulla base della normativa pattizia prima richiamata,
il giudice rimettente – preso atto del consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, a partire dal 2001, nel senso che la clausola di specialità introduce una condizione di procedibilità – chiede a questa
Corte una pronuncia additiva che dichiari l’illegittimità costituzionale
dell’art. 420-quater, comma 1, cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede espressamente l’obbligo per il giudice di
dichiarare, lì dove prevista dalle norme pattizie, la contumacia dell’imputato
estradato per fatti diversi ed anteriori alla sua consegna.
4. – La questione è inammissibile.
4.1. – Il giudice rimettente sollecita questa Corte ad introdurre, mediante una pronuncia
additiva, un tipo di processo contumaciale nuovo e diverso rispetto a quello
disciplinato dal vigente codice di rito penale.
Secondo l’art. 420-quater
cod. proc. pen., la contumacia dell’imputato deve essere dichiarata dal giudice
quando non ricorrono le condizioni indicate negli artt. 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, tra cui va segnalato, perché rilevante ai fini
del presente giudizio, il «legittimo impedimento»,
distinto nel citato comma 1 dell’art. 420-ter
sia dal caso fortuito che dalla forza maggiore.
Da quanto detto discende che nell’ordinamento
processuale italiano non è ammessa la celebrazione in contumacia di un processo
penale, se l’imputato non si presenta all’udienza per un legittimo impedimento,
che ben può essere individuato, nel caso oggetto del giudizio a quo, nella clausola di specialità, la
quale conferisce all’imputato il diritto a non essere processato per fatti
anteriori e diversi da quelli che hanno dato luogo all’estradizione.
L’inammissibilità di un giudizio in contumacia nei confronti dell’imputato che
non si presenti in udienza al fine di esercitare un diritto è stata
riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, che ha così portato a
compimento un lungo processo interpretativo. In assenza dunque di una
volontaria rinuncia, da parte dell’imputato, alla prerogativa implicata dal
principio di specialità, la contumacia non può essere dichiarata dal giudice.
4.2. – Il Tribunale rimettente mostra di
essere consapevole della impossibilità di giungere per via interpretativa alla
celebrazione di un processo contumaciale, che comporterebbe un’inammissibile
estensione analogica delle norme processuali che regolano questo tipo di
giudizio, stante la natura eccezionale delle stesse, riconosciuta come tale
dalla giurisprudenza di legittimità. Per superare l’ostacolo e conseguire
ugualmente lo scopo di superare la barriera della clausola di specialità – che,
in alcuni casi, porta ad una sostanziale non processabilità dei presunti autori
di reati anche gravi – il giudice a quo
chiede alla Corte di rendere possibile, mediante una sentenza additiva, la celebrazione
di un «giudizio contumaciale di mero accertamento», al doppio fine di
interrompere la prescrizione e di costituire un titolo valido per inoltrare
allo “Stato-rifugio” richiesta di estradizione suppletiva.
4.3. – Non rientra nei poteri di questa Corte creare un
nuovo tipo di processo contumaciale – previsto e regolato solo in funzione
della interruzione della prescrizione o della costituzione di un titolo valido
per richiedere l’estradizione suppletiva – che obblighi il giudice, come richiesto
dal rimettente, a dichiarare la contumacia al di là delle condizioni
attualmente previste dalla legge. Ciò potrebbe fare, in ipotesi, il
legislatore, avvalendosi della possibilità offerta dalle norme internazionali
pattizie prima citate, che esplicitamente subordinano la deroga alla clausola
di specialità all’esistenza di una apposita normativa nell’ordinamento interno
dello Stato richiedente. Il giudice rimettente ritiene che, per effetto di una
pronuncia del giudice delle leggi, sia possibile operare il salto dalla mera
possibilità che le Convenzioni internazionali citate lasciano ai legislatori
nazionali ad una “necessità”, tale da rendere ammissibile un intervento
“creativo” in materia processuale, che è precluso a questa Corte.
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-quater del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 25 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua
Vetere con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
F.to:
Depositata
in