ORDINANZA N. 29
ANNO 2007
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli articoli 20 e 35 del decreto legislativo
del 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 31 ottobre 2005 dal Giudice
di pace di Sassari nel procedimento penale a carico di C.A.L.,
iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
29, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore
Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il
Giudice di pace di Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 20 e 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);
che il rimettente – preso atto della richiesta in tal senso formulata dal
difensore dell’imputato in una «memoria esplicativa», acquisita in udienza – si
limita ad affermare che ricorrono nella fattispecie i presupposti di cui
all’art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), e che l’eccezione sollevata dal
difensore «riguarda norme rilevanti per la decisione finale del … procedimento»
a quo.
Considerato che l’ordinanza di rimessione difetta della
descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale ed è,
altresì, totalmente carente di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che
alla non manifesta infondatezza della questione, entrambe dedotte in modo
puramente assertivo e senza che risultino neppure indicati i parametri
costituzionali che si pretendono violati;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non
può valere a colmare le anzidette lacune il semplice rinvio alle eccezioni o
richieste formulate da una delle parti – nella specie, il difensore
dell’imputato – giacché il giudice che solleva questione incidentale di
legittimità costituzionale ha l’onere di rendere esplicite le ragioni che lo
portano a dubitare della costituzionalità della norma, con motivazione
autosufficiente (ex plurimis,
ordinanze n. 164
del 2006; n.
312 e n. 423
del 2005);
che la questione deve essere pertanto
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 20 e
35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata dal Giudice di pace di Sassari con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24
gennaio 2007.
F.to:
Depositata
in