ORDINANZA N. 20
composta dai
signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 937 codice della
navigazione promosso con ordinanza del 10 maggio 2006 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Fabrizio Fabbri e Alitalia
s.p.a. iscritta al n. 302 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
37, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice
relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 maggio 2006, il Tribunale di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, dell’art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
(Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione), nella parte
in cui tale norma consente il decorso del termine biennale di prescrizione dei
diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo dal giorno
dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o
risoluzione del rapporto di lavoro, anche laddove quest’ultimo
sia assistito dalla cosiddetta “stabilità reale” ex art. 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300, (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento);
che, come riferisce il
rimettente, l’ALITALIA Linee Aeree Italiane S.p.A.,
nel costituirsi in giudizio contro un dipendente che l’aveva convenuta per
ottenere il riconoscimento di varie differenze retributive maturate nel corso
degli anni, aveva eccepito la parziale estinzione per prescrizione dei crediti
azionati, denunciando al contempo l’illegittimità costituzionale dell’art. 937
del codice della navigazione, il quale prevede che i diritti derivanti dal
contratto di lavoro al personale di volo si prescrivono col decorso del termine
di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente
alla cessazione o alla risoluzione del rapporto;
che, osserva il giudice a quo, a differenza di quanto previsto
per gli altri crediti di lavoro per effetto degli interventi di questa Corte (sentenze n. 63 del
1966 e n. 174
del 1972), la norma censurata non consente il decorso della prescrizione in
costanza di rapporto, finanche quando questo sia assistito dalla cosiddetta
“stabilità reale” di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modifiche; norma ormai applicabile anche alle imprese di navigazione
aerea, per effetto della sentenza n. 41 del
1991 di questa Corte;
che secondo il
rimettente, nel nuovo quadro normativo, la disposizione impugnata sarebbe priva
di ragionevole giustificazione e, quindi, lesiva del principio costituzionale
di uguaglianza, rispetto ai dipendenti delle imprese diverse da quelle di
navigazione aerea, per i quali il termine prescrizionale decorre in corso di
rapporto;
che è intervenuto nel
giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo l’inammissibilità
delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza, nonché
l’infondatezza delle stesse;
Considerato che questa
Corte, con sentenza
n. 354 del 2006, ha già avuto modo di chiarire, in
relazione a identica questione, che in caso di rapporto di lavoro con il
personale di volo assistito da tutela reale, la decorrenza della prescrizione
dei crediti a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro e non in costanza
dello stesso non comporta violazione del principio di ragionevolezza né di
quello di eguaglianza, poiché la ratio della norma non affonda le sue
radici nella tutela del lavoratore contro il metus
di licenziamento, ma in alcune caratteristiche tipiche del contratto con il
personale di volo, connesse al momento genetico del rapporto e alle modalità di
erogazione della prestazione lavorativa; caratteristiche che unicamente
giustificano le differenze di regime rispetto al lavoro comune;
che,
in particolare, con la disposizione censurata, il legislatore del
che
la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata, non
risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati
con la pronuncia richiamata;
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi
motivi
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo
del codice della navigazione), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
gennaio 2007.
F.to:
Luigi MAZZELLA,
Redattore
Giuseppe DI PAOLA,
Cancelliere
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