ORDINANZA N. 19
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in relazione all’art. 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421), promossi con due ordinanze del 30 maggio 2005 dalla Corte di cassazione sui ricorsi promossi dal Comune di Sassuolo contro l’Immobiliare Sportiva Sassolese s.p.a., iscritte ai nn. 282 e 283 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che
che il
giudice a quo premette che: a) gli immobili oggetto dell’avviso di
rettifica erano stati concessi in locazione dalla società per azioni
proprietaria a un ente non commerciale (nella specie, un’associazione sportiva)
e dallo stesso utilizzati; b) la locatrice non aveva corrisposto l’ICI,
ritenendo sussistenti i presupposti cui il citato art. 7, comma 1, lettera i),
del d.lgs. n. 504 del 1992 subordina l’esenzione da
tale imposta;
che,
osserva il rimettente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs.
n. 504 del 1992 (nel testo applicabile ratione temporis nel giudizio principale), soggetti passivi
dell’imposta sono il «proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’art. 1,
ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi», e,
in base al richiamato art. 1, comma 2, «presupposto dell’imposta è il possesso
di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio
dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla
cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa»;
che,
prosegue la Corte rimettente, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera i),
del d.lgs. n. 504 del 1992, sono esenti dall’ICI «gli
immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni» (enti
pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato,
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali), «destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all’art. 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222»;
che, secondo il giudice a quo, alla stregua di tale normativa – e come affermato in precedenti pronunce dalla stessa Corte di cassazione –, l’esenzione è prevista solo a favore degli enti non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a condizione che essi utilizzino direttamente l’immobile per lo svolgimento delle menzionate attività;
che, in tale contesto, è intervenuto il censurato art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i Comuni possono stabilire che la suddetta esenzione «si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore»;
che, ad avviso del giudice a quo, questa
disposizione impone di interpretare la norma di
agevolazione, nel senso che l’esenzione spetta al soggetto passivo dell’imposta
alla sola condizione che l’immobile sia direttamente utilizzato da un ente non
commerciale per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 7, comma 1,
lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992;
che la “rilettura” di quest’ultima disposizione, imposta dall’art. 59, comma 1,
lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997,
sarebbe tuttavia irragionevole e, perciò, costituzionalmente illegittima in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
in quanto l’esenzione, nel caso di locazione di immobile, verrebbe riconosciuta
anche a soggetti passivi dell’imposta che non
solo non svolgono direttamente le attività dalla norma ritenute meritevoli di
agevolazione, ma percepiscono anche un canone dal conduttore e cosí manifestano una specifica capacità economica;
che sarebbe, inoltre, violato
l’art. 23 Cost., in quanto il potere di restringere o
ampliare la portata delle esenzioni dall’imposta, riconosciuto ai Comuni dal citato art. 59, comma 1,
lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, non
rispetterebbe la riserva di legge in materia di prestazioni imposte;
che risulterebbero violati anche gli artt. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega, perché con l’art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo era stato delegato a semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti nonché a regolamentare le fonti delle entrate locali, per quanto attiene alle fattispecie imponibili e ai soggetti passivi, ma non anche a dettare deroghe all’applicazione dell’ICI;
che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che la difesa erariale, nel richiamare le difese svolte in altro giudizio avente ad oggetto la medesima questione (R.O. n. 556 del 2005), nega, in particolare, la natura interpretativa e l’efficacia retroattiva della norma censurata, perché questa si limiterebbe a consentire agli enti locali di applicare l’esenzione, per il futuro, ai soli fabbricati e, per il resto, a confermare la condizione, già richiesta dal diritto vivente, che i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.
Considerato che, con due ordinanze di identico contenuto, la Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione, della legittimità dell’art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in relazione all’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421);
che, ad avviso del giudice a quo, il dubbio di legittimità deriva
dal fatto che il censurato art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, nel prevedere la facoltà per i
Comuni di stabilire che l’esenzione
di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs.
n. 504 del 1992 «si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli
stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale
utilizzatore», imporrebbe di mutare l’interpretazione precedentemente data
dalla stessa Corte di cassazione al citato art. 7, secondo la quale l’esenzione
spetta solo se il soggetto passivo di imposta abbia
natura non commerciale e utilizzi direttamente l’immobile in una delle attività
previste dal medesimo articolo (attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
attività di cui all’art. 16, lettera a, della legge 20 maggio 1985, n.
222);
che infatti, secondo la Corte
rimettente, tale interpretazione restrittiva sarebbe impedita dall’art. 59,
comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, il quale avrebbe natura di
interpretazione autentica della
suddetta disposizione agevolativa
e, quindi, imporrebbe di intendere quest’ultima
nel senso che, per i periodi di imposta anteriori
all’entrata in vigore della norma interpretativa, l’esenzione spetta al
soggetto passivo dell’ICI alla sola condizione che l’immobile sia direttamente
utilizzato da un ente non commerciale per lo svolgimento delle attività di cui
al citato art. 7 e, pertanto, anche nel caso in cui – come nella specie – il
soggetto passivo dell’imposta (sia esso un ente commerciale o no) abbia locato
l’immobile ad un ente non commerciale per lo svolgimento di dette attività;
che, sempre secondo il
giudice a quo, l’art. 7, comma 1,
lettera i), del d.lgs.
n. 504 del 1992, così autenticamente interpretato dal sopravvenuto art. 59, comma
1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, violerebbe gli artt. 3 e
53 Cost., perché, nel caso di locazione del bene, l’esenzione dall’ICI viene attribuita
al proprietario dell’immobile sulla base di requisiti che egli non possiede, in
quanto non solo non espleta direttamente una delle attività ritenute meritorie
dalla norma di esenzione, ma percepisce anche un canone dal conduttore e cosí manifesta una specifica capacità contributiva;
che inoltre l’art. 59, comma 1, lettera c), attribuendo
ai Comuni il potere «di restringere o ampliare la portata delle esenzioni
dall’imposta»,
violerebbe la riserva di legge in materia di prestazioni imposte prevista
dall’art. 23 Cost., nonché gli artt.
76 e 77 Cost., per eccesso di delega, perché con
l’art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo era stato
delegato a semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti nonché a regolamentare le fonti delle
entrate locali, per quanto attiene alle fattispecie imponibili e ai soggetti
passivi, ma non anche a dettare deroghe
all’applicazione dell’ICI;
che deve essere
preliminarmente disposta la riunione dei giudizi, aventi ad oggetto la medesima
questione;
che identica questione sollevata dalla Corte di cassazione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 429 del 2006;
che con tale pronuncia è stata affermata la erroneità del duplice presupposto interpretativo dal quale muoveva il giudice rimettente, e cioè che l’art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997 avrebbe introdotto una norma di interpretazione autentica e che detta norma avrebbe imposto, per il passato, una interpretazione dell’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 diversa da quella adottata dalla Corte di cassazione (Cass. n. 18549 del 2003; n. 4645 del 2005);
che infatti, come rilevato nella citata ordinanza di questa Corte, l’art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo che l’esenzione dall’ICI spetta per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 lo stesso significato riconosciutogli dalla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione e, quindi, non innova la disciplina dei requisiti soggettivi dell’esenzione;
che, non risultando prospettate censure ulteriori rispetto a quelle già esaminate nella citata ordinanza, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
La Corte
costituzionale
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in relazione all’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 10 gennaio 2007.
F.to:
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in