ORDINANZA N. 18
composta dai
signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro),
promosso con ordinanza del 16 luglio 2004 dal Tribunale di Trani nel
procedimento civile vertente tra Domenico Pellegrino e l’INPS, iscritta al n.
975 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,
dell’anno 2004.
Visti gli atti di costituzione di
Domenico Pellegrino e dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 9
gennaio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi gli avvocati Biagio
Capacchione per Domenico Pellegrino, Giuseppe Fabiani per l’INPS e l’avvocato
dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Domenico Pellegrino nei
confronti dell’INPS per ottenere la differenza tra l’indennità di mobilità,
spettantegli nel mese di febbraio 1997, e quanto da lui percepito allo stesso
titolo, il Tribunale di Trani, con ordinanza del 16 luglio
che,
a giudizio del rimettente, tale “diritto vivente” viola l’art. 3 Cost.
prevedendo un trattamento ingiustificatamente differenziato tra lavoratori i
quali, pur essendo parimenti collocati in mobilità, fruiscono, nel mese di
febbraio, di una prestazione previdenziale in misura diversa a seconda che si
riferisca ad anni bisestili o meno; ciò in quanto il criterio di calcolo
dell’indennità di mobilità pro die
assicura loro una diversa tutela a seconda che il periodo di disoccupazione
riguardi o meno un anno bisestile, dovendosi liquidare le prestazioni secondo
le giornate di calendario comprese nel mese di febbraio (e, quindi, per 29
giornate nel primo caso e 28 giornate nel secondo);
che,
secondo il giudice a quo,
l’attribuzione dell’indennità di mobilità in misura proporzionale ai giorni di
febbraio anziché in misura pari all’intero massimale spettante negli altri mesi
dell’anno violerebbe altresì il principio di adeguatezza della tutela dei
lavoratori disoccupati enunciato dal secondo comma dell’art. 38 Cost.;
che si è costituito nel
giudizio il ricorrente lamentando che il procedimento applicato dall’INPS
contrasta sia con la normativa concernente l’indennità di disoccupazione (la
quale è predeterminata nel suo importo giornaliero), sia con ulteriori
riferimenti normativi;
che si è costituito in giudizio l’INPS sostenendo che alla prestazione de qua si applica il procedimento di calcolo fissato dalla legge per l’indennità di disoccupazione e che quindi deve dapprima calcolarsi l’importo giornaliero della prestazione (dividendosi l’importo mensile, nei limiti del massimale, per il coefficiente fisso pari a trenta, in forza dell’art. 32, comma 1 del d.P.R. n. 818 del 1957) e poi moltiplicarsi il risultato per i giorni del mese di febbraio;
che, secondo l’Istituto
previdenziale, tale criterio di calcolo – condiviso anche dalla costante
giurisprudenza di legittimità – non urta contro alcuno dei parametri indicati
dal rimettente;
che è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, eccependo vari profili di inammissibilità della questione sia con
riferimento all’art. 3 Cost. che all’art. 38 Cost., e osservando, nel merito,
che la misura dell’indennità non è frutto di arbitrarietà, derivando essa dal
rispetto di specifiche modalità di calcolo delle prestazioni erogate dalle
gestioni previdenziali obbligatorie, nel rispetto di imprescindibili esigenze
di equilibrio finanziario.
Considerato che il Tribunale di
Trani dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,
nella parte in cui – secondo il consolidato indirizzo interpretativo della
Corte di legittimità – determina la misura dell’indennità di mobilità dividendo
per trenta il massimale indicato nella norma impugnata e successivamente
moltiplicando il risultato per i giorni compresi in ciascuno dei mesi di
riferimento;
che,
a giudizio del rimettente, tale “diritto vivente” sarebbe in contrasto con
l’art. 3 della Costituzione, introducendo una ingiustificata disparità di
trattamento tra lavoratori, parimenti disoccupati e collocati in mobilità, i
quali fruiscono, nel mese di febbraio, di una prestazione previdenziale in
misura diversa a seconda che si riferisca ad anni bisestili o meno: ciò in
quanto il criterio di calcolo dell’indennità di mobilità pro die – desumibile dal rinvio operato dal citato art. 7 comma 12
alla disciplina generale dell’assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, e, dunque all’art. 32 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di
attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento
delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e
i superstiti) - assicura loro una tutela diversa a seconda che il periodo di disoccupazione
riguardi o meno un anno bisestile, dovendosi liquidare le prestazioni secondo
le giornate di calendario comprese nel mese di febbraio (e,quindi, per 29
giornate nel primo caso e 28 giornate nel secondo);
che,
secondo il giudice a quo, l’attribuzione
dell’indennità di mobilità in misura proporzionale ai giorni di febbraio
anziché in misura pari all’intero massimale spettante negli altri mesi
dell’anno violerebbe altresì il principio di adeguatezza di tutela dei
lavoratori disoccupati enunciato dal secondo comma dell’art. 38 Cost;
che
nessuna delle esposte censure può essere condivisa;
che l’indennità di mobilità, prevista
dalla norma impugnata risponde all’esigenza di provvedere ai bisogni dei
lavoratori dipendenti da imprese rientranti nel campo di applicazione
dell’intervento straordinario di integrazione salariale, i quali siano divenuti
definitivamente esuberanti e non possano perciò mantenere il posto di lavoro;
che detta
provvidenza è commisurata in percentuale (cento per cento per i primi dodici
mesi e ottanta per cento sino al trentaseiesimo mese) al trattamento di
integrazione salariale spettante nel periodo immediatamente precedente la
risoluzione del rapporto di lavoro;
che, non essendo
previsto, nella norma impugnata, alcun meccanismo di calcolo ragguagliato
"al mese", è del tutto ragionevole il “diritto vivente” costituito
dalla richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui l’indennità va
corrisposta solo con riferimento alle singole giornate di effettiva
disoccupazione;
che, conseguentemente, per il mese di
febbraio – cui esclusivamente volge la sua attenzione il rimettente - l’indennità spetta per i ventotto o i
ventinove giorni compresi in tale mese (a seconda che ricorra o meno un anno
bisestile) dividendo per trenta l’importo commisurato all’integrazione
salariale e moltiplicando il risultato per ventotto o per ventinove;
che non è affatto
ingiustificata una
diversità di trattamento, in relazione al numero delle giornate indennizzabili,
in quanto basata sull’articolazione del calendario comune;
che neppure può ritenersi che la diretta applicazione
all’indennità di mobilità dell’art. 32 del d.P.R. n. 818 del 1957 costituisca
un vulnus all’art. 38, secondo comma, Cost., atteso
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il concetto di
“adeguatezza” della prestazione previdenziale è rapportato, dal parametro invocato,
alle “esigenze di vita” dei lavoratori che si trovano in situazione di bisogno
di varia origine, tra cui anche quella derivante dalla disoccupazione
involontaria;
che,
nel caso di specie l’adeguatezza della tutela previdenziale in questione non
appare assolutamente in discussione, anche in considerazione della assoluta
modestia delle differenze economiche dell’indennità di mobilità poste a
raffronto in conseguenza dell’uno o dell’altro criterio di computo;
che,
l’indennità di mobilità appare comunque adeguata alle necessità di vita del
lavoratore sol che si consideri che il suo importo è, in ogni caso, di gran
lunga maggiore dell’indennità ordinaria di disoccupazione (della quale
condivide la natura e la funzione) la quale è rapportata al 40 per cento della
retribuzione (art. 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2001»);
che, pertanto, la
questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma
2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi
motivi
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38,
secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trani con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10
gennaio 2007.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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