ORDINANZA N. 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino
CASSESE
"
- Maria Rita
SAULLE
"
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
Ritenuto che il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con ordinanza del 9
settembre
che,
in punto di fatto, il rimettente riferisce di essere investito di un giudizio
di opposizione a decreto penale di condanna nel corso del quale l’opponente ha
formulato istanza di restituzione nel termine, affermando di non aver avuto
tempestiva conoscenza dell’atto, poiché si era dovuto allontanare dal luogo ove
risultava formalmente residente;
che,
ad avviso del giudice a quo, la
causa della mancata conoscenza del provvedimento sarebbe senz’altro
addebitabile all’imputato che non avrebbe apprestato idonee cautele per
garantirsi la conoscenza della corrispondenza notificatagli presso la propria
residenza;
che,
pertanto, l’opposizione risulterebbe tardiva, in quanto proposta fuori dal
termine previsto dall’art. 461, comma 1, cod. proc. pen., mentre l’istanza di
restituzione nel termine dovrebbe essere respinta, a norma dell’art. 175, comma
2, cod. proc. pen., essendo subordinata alla prova, da parte dell’imputato, di
non aver avuto conoscenza del provvedimento senza colpa;
che,
ad avviso del giudice a quo, tale disciplina si porrebbe in contrasto
con il modello processuale delineato dall’art. 111, quinto comma, della
Costituzione, secondo il quale sarebbe consentita «una rinuncia al
contraddittorio sulla formazione delle prove solo in presenza di eccezioni
determinate, tra le quali, non l’acquiescenza, ma il consenso
dell’interessato»;
che è
intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la
declaratoria di manifesta infondatezza di entrambe le questioni;
che, ad avviso della difesa erariale, infatti, la
previsione normativa che consente la notifica del decreto penale di condanna
presso la residenza dell’imputato risulterebbe coerente con i principi di certezza,
obbligatorietà dell’azione penale ed effettiva partecipazione dell’imputato al
procedimento penale, essendo onere di quest’ultimo apprestare i sistemi idonei
ad informare tempestivamente di ogni di eventuale modifica della propria
residenza gli organi deputati alla notifica degli atti.
Considerato che,
successivamente all’emanazione dell’ordinanza di rimessione, è intervenuto il
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di
impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna), convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 22 aprile 2005, n. 60, che
ha modificato l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., oggetto di censura,
indicando nuovi presupposti per la restituzione nel termine;
che, pertanto, il mutato quadro normativo,
incidendo in modo evidente sull’oggetto del giudizio di costituzionalità,
impone la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché valuti nuovamente la rilevanza e
la non manifesta infondatezza della questione.
per questi motivi
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Verona.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.
F.to:
Maria
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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