Ordinanza n. 16 del 2007

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ORDINANZA N. 16

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria       FLICK                       Presidente

- Francesco               AMIRANTE                 Giudice

- Ugo                        DE SIERVO                   "

- Romano VACCARELLA                               "

- Alfio                  FINOCCHIARO           "

- Alfonso                  QUARANTA                  "

- Franco                    GALLO                          "

- Luigi                      MAZZELLA                   "

- Gaetano                  SILVESTRI                   "

- Sabino                CASSESE                   "

- Maria Rita           SAULLE                     "

- Giuseppe             TESAURO                   "

- Paolo Maria            NAPOLITANO               "             

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, nonché, in via subordinata, degli artt. 461, comma 1, e 648, comma 3, cod. proc. pen, promosso con ordinanza del 9 settembre 2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di G. G., iscritta al n. 1046 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con ordinanza del 9 settembre 2004, ha sollevato, in riferimento all’art. 111, quinto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale nel caso in cui la mancata conoscenza effettiva del provvedimento sia dovuta a colpa del destinatario; nonché, in via subordinata, degli artt. 461, comma 1, e 648, comma 3, cod. proc. pen., «nella parte in cui fanno decorrere i termini per l’opposizione e per la conseguente irrevocabilità del decreto penale dalla mera notificazione del provvedimento e non già dall’effettiva conoscenza di esso»;

che, in punto di fatto, il rimettente riferisce di essere investito di un giudizio di opposizione a decreto penale di condanna nel corso del quale l’opponente ha formulato istanza di restituzione nel termine, affermando di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’atto, poiché si era dovuto allontanare dal luogo ove risultava formalmente residente;

che, ad avviso del giudice a quo, la causa della mancata conoscenza del provvedimento sarebbe senz’altro addebitabile all’imputato che non avrebbe apprestato idonee cautele per garantirsi la conoscenza della corrispondenza notificatagli presso la propria residenza;

che, pertanto, l’opposizione risulterebbe tardiva, in quanto proposta fuori dal termine previsto dall’art. 461, comma 1, cod. proc. pen., mentre l’istanza di restituzione nel termine dovrebbe essere respinta, a norma dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., essendo subordinata alla prova, da parte dell’imputato, di non aver avuto conoscenza del provvedimento senza colpa;

che, ad avviso del giudice a quo, tale disciplina si porrebbe in contrasto con il modello processuale delineato dall’art. 111, quinto comma, della Costituzione, secondo il quale sarebbe consentita «una rinuncia al contraddittorio sulla formazione delle prove solo in presenza di eccezioni determinate, tra le quali, non l’acquiescenza, ma il consenso dell’interessato»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza di entrambe le questioni;

che, ad avviso della difesa erariale, infatti, la previsione normativa che consente la notifica del decreto penale di condanna presso la residenza dell’imputato risulterebbe coerente con i principi di certezza, obbligatorietà dell’azione penale ed effettiva partecipazione dell’imputato al procedimento penale, essendo onere di quest’ultimo apprestare i sistemi idonei ad informare tempestivamente di ogni di eventuale modifica della propria residenza gli organi deputati alla notifica degli atti.

Considerato che, successivamente all’emanazione dell’ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 22 aprile 2005, n. 60, che ha modificato l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., oggetto di censura, indicando nuovi presupposti per la restituzione nel termine;

che, pertanto, il mutato quadro normativo, incidendo in modo evidente sull’oggetto del giudizio di costituzionalità, impone la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2007.