Ordinanza n. 7 del 2007

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ORDINANZA N. 7

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-         Giovanni Maria                            FLICK                                   Presidente

-         Francesco                                     AMIRANTE                          Giudice

-         Ugo                                              DE SIERVO                               "

-         Romano                                       VACCARELLA                        "

-         Alfio                                            FINOCCHIARO                        "

-         Alfonso                                        QUARANTA                             "

-         Franco                                          GALLO                                      "

-         Luigi                                            MAZZELLA                              "

-         Gaetano                                       SILVESTRI                                "

-         Sabino                                          CASSESE                                   "

-         Maria Rita                        SAULLE                                    "

-         Giuseppe                                      TESAURO                                 "

-         Paolo Maria                                  NAPOLITANO                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 26 aprile 2004 dal Giudice di pace di Cosenza nel procedimento penale a carico di R. P., iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 26 aprile 2004, il Giudice di pace di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace «il verbale d’udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva», per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione;

che il rimettente sottolinea il particolare disvalore della mancata previsione della necessità in ogni caso della verbalizzazione in forma integrale, atteso il tipo di processo e l’imputazione (lesioni colpose di cui all’art. 590, commi 1, 2, 3 c.p., con deposizioni dei verbalizzanti e del conducente dell’autoveicolo relative alla dinamica del sinistro);

che, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, le esigenze di celerità e di contenimento della spesa non dovrebbero risolversi nella paralisi del servizio giustizia per una mancata previsione di fondi per la stenotipia o per la trascrizione della fonoregistrazione, imponendo così l’adozione della verbalizzazione in forma riassuntiva, mentre i motivi di contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione di cui all’art. 140 del codice di procedura penale (richiamato dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) sono di ordine imprevedibile e accidentale;

che l’assunzione di una testimonianza, a prescindere dalla complessità e dal tipo di processo, sarebbe sempre meritevole di una riproduzione la più rapida e fedele possibile, nell’interesse delle parti e della giustizia, qualunque sia l’organo giudicante;

che le «indicazioni concettuali normative» apparirebbero prive di tassatività e determinatezza, «risolvendosi in un mero arbitrio circa l’utilizzo della forma riassuntiva»;

che, con riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, il filtro del giudice che sintetizza i concetti espressi dalle parti nelle loro testimonianze potrebbe determinare l’alterazione della genuina terminologia utilizzata dalle parti, dal momento che ogni forma riproduttiva incompleta degli atti del processo, quand’anche sia di contenuto semplice, non garantirebbe a pieno il principio del contraddittorio nella formazione della prova;

che, infine, con riferimento agli artt. 97 e 111 della Costituzione, la raccolta delle testimonianze orali andrebbe effettuata senza dilazioni temporali, che invece si realizzano quando il giudice interrompe continuamente il testimone per dettare all’assistente il contenuto segmentato delle dichiarazioni rese, così consentendo lo svolgimento di pochissimi processi nell’arco di una giornata;

che la previsione di regola della verbalizzazione in forma riassuntiva delle prove testimoniali escluderebbe la possibilità di scelta da parte del giudice se adottare o meno un mezzo di riproduzione integrale delle testimonianze, anche se, nell’ipotesi in cui fosse concessa questa possibilità di scelta, si porrebbe il problema relativo alla individuazione del criterio in base al quale optare per la verbalizzazione in forma riassuntiva;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, in subordine, infondata.

Considerato che il Giudice di pace di Cosenza dubita della legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui dispone che, nel procedimento davanti al giudice di pace, «il verbale d’udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva», escludendo la possibilità di scelta da parte del giudice se adottare o meno un mezzo di riproduzione integrale delle testimonianze, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, perché l’assunzione di una testimonianza, a prescindere dalla complessità e dal tipo di processo, sarebbe sempre meritevole di una riproduzione la più fedele possibile, nell’interesse delle parti e della giustizia, qualunque sia l’organo giudicante quanto alla competenza; degli artt. 24 e 111 della Costituzione, giacché il diritto di difesa e il principio del giusto processo verrebbero incisi in quanto solo l’uso della terminologia genuinamente usata dal teste consentirebbe alle parti e al giudice di trarre valutazioni e conclusioni corrette; nonché degli artt. 97 e 111 della Costituzione, giacché il buon andamento della giustizia ed il principio della ragionevole durata del processo verrebbero incisi in quanto il giudice sarebbe costretto ad interrompere continuamente il teste per dettare all’assistente di udienza il contenuto segmentato delle dichiarazioni rese, così consentendo lo svolgimento di pochissimi processi nell’arco di una giornata;

che il giudice rimettente, nel motivare le ragioni di incostituzionalità, parte dalla premessa secondo cui la norma impugnata, «nella parte in cui prevede la verbalizzazione di regola con la forma riassuntiva delle prove testimoniali […], elide la possibilità di scelta da parte dell’organo giudicante se adottare o meno il mezzo meccanico di registrazione e/o riproduzione delle testimonianze nel dibattimento»;

che, peraltro, la norma censurata, prevedendo, come regola, la possibilità di redigere il verbale di udienza in forma riassuntiva, non esclude il potere del giudice di pace – in presenza di particolari situazioni – di redigere tale verbale con i mezzi di «riproduzione meccanica»;

che la questione risulta pertanto sollevata sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, non avendo fornito il rimettente – pur partendo dall’esatta esposizione del dato normativo – alcuna indicazione sulle ragioni per le quali lo stesso debba essere interpretato nel senso enunciato nell’ordinanza;

che tale vizio determina, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta infondatezza della questione (ordinanze nn. 118, 54 e 1 del 2005).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cosenza, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.