SENTENZA N. 3
composta dai
signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001), promossi con
ordinanze del 24 agosto 2004 dalla Corte di Cassazione e del 9 dicembre 2004
dal Tribunale di Bologna nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra
Rosa Carla Giordano e l’INPS e tra Marco Corsini ed altro, nella qualità di
eredi di Massimiliana Bertusi, e l’INPS, iscritte al n. 929 del registro
ordinanze 2004 e al n. 322 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
47, prima serie speciale, dell’anno 2004 e n. 26, prima serie speciale,
dell’anno 2005.
Visti l’atto di costituzione dell’INPS
nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2006 il Giudice relatore
Luigi Mazzella;
uditi gli avvocati Nicola Valente e
Antonino Sgroi per l’INPS e l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.
– Nel corso di un giudizio promosso da Rosa Carla Giordano contro l’Istituto
nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed avente ad oggetto l’adeguamento
dell’importo nominale dei contributi versati presso l’assicurazione facoltativa
di cui al Titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le
conseguenti maggiori somme sui ratei della rendita di cui la ricorrente fruiva
dal marzo 1995,
La
rimettente ricorda che, con la sentenza n. 141 del
1989,
Secondo il giudice a quo, il chiaro tenore della
complessiva disposizione dell’art. 69, comma 5, della legge n. 388 del 2000 –
la cui prima parte è rivolta a porre rimedio per il passato alla mancata
previsione della rivalutazione dei contributi e la seconda a fissare una nuova
disciplina per il futuro – imporrebbe di ritenere che legislatore, con una
norma retroattiva, abbia esaurientemente disciplinato, anche per il passato,
sia la rivalutazione dei contributi versati all’assicurazione facoltativa, sia
i relativi effetti, espressamente limitando alle rate pensionistiche maturate a
partire dal gennaio 2001 l’incidenza della prevista rivalutazione dei
contributi.
Una simile disciplina,
tuttavia, contrasterebbe, a parere della Corte di cassazione, con gli artt. 3,
primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
Infatti, secondo la
rimettente, mediante il tipo di pronuncia adottato con la sentenza n. 141 del
1989 - caratterizzato dalla dichiarazione di illegittimità
costituzionale di un’omissione legislativa, senza la precisa indicazione del
contenuto della norma che avrebbe dovuto essere posta dal legislatore -
Tanto premesso, a parere
del giudice a quo l’esclusione della
rilevanza, per i periodi pregressi, della rivalutazione dei contributi ai fini
della misura della pensione presenterebbe vizi di legittimità costituzionale
analoghi a quelli già ritenuti sussistenti da questa Corte in relazione alla
normativa che non prevedeva un meccanismo di rivalutazione dei contributi.
In primo luogo, sarebbe
contraddetta la finalità previdenziale dell’assicurazione facoltativa (finalità
riconosciuta dalla sentenza n. 141 del
1989) e ciò determinerebbe l’irragionevolezza della normativa in
riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione.
In secondo luogo, sarebbe
ravvisabile la violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost., essendo
riconducibili alla disciplina costituzionale in materia di previdenza anche le
forme di previdenza facoltativa, le quali sono previste dal legislatore per il
conseguimento delle stesse finalità della previdenza obbligatoria ed al fine di
un completamento della disciplina medesima.
Tali vizi di
irragionevolezza e di contrasto con l’art. 38 Cost. sarebbero poi aggravati dal
fatto che la norma censurata avrebbe fatto venir meno diritti già riconosciuti
dalla legge, nella portata conseguente alla sentenza n. 141 del
1989 di questa Corte. Infatti, secondo la rimettente, il legislatore
avrebbe dovuto salvaguardare le situazioni giuridiche che non fossero già
consolidate in senso negativo per gli assicurati per l’operare della
prescrizione, della cosa giudicata o di altre ragioni.
Quanto alla rilevanza
della questione, il giudice a quo
evidenzia che nel corso del giudizio di merito era stato definitivamente
accertato che la parte privata aveva versato contributi all’assicurazione
facoltativa di cui al Titolo IV del r. d. l. n. 1827 del 1935 anche in periodi
successivi all’entrata in vigore dell’art. 29, terzo comma, della legge n. 218
del 1952, e che la stessa è titolare di rendita maturata nell’ambito di tale
assicurazione a decorrere dal marzo del 1995. Inoltre non erano in questione la
maturazione della prescrizione o altre ragioni di consolidamento in senso
negativo per la ricorrente della situazione giuridica attinente agli arretrati
pensionistici.
2.
– L’INPS si è costituito ed ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
In
punto di ammissibilità, l’Istituto previdenziale deduce che la ricorrente nel
giudizio a quo sarebbe titolare della
rendita vitalizia contemplata dall’art. 91 del r. d. l. n. 1827 del 1935.
Questa prestazione è liquidata dall’INPS immediatamente dopo il versamento, da
parte dell’interessato, del corrispondente valore capitale e quindi è ad essa
estranea la questione concernente la rivalutazione dei contributi cui si
riferiscono la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1989
e l’art. 69, comma 5, della legge n. 388 del 2000, questione che si può porre
esclusivamente rispetto alla pensione per vecchiaia ed alla pensione per
invalidità, le quali sono costituite a distanza di tempo dal versamento dei
contributi. Conseguentemente, a parere dell’INPS, la questione dovrebbe essere
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.
Nel
merito l’ente previdenziale sostiene che la menzionata sentenza n. 141 del
1989 ha inteso a garantire all’assicurato un meccanismo di rivalutazione
della contribuzione versata, ma non anche una determinata decorrenza dei
conseguenti miglioramenti del trattamento pensionistico. Pertanto, una volta
introdotto il meccanismo di rivalutazione dei contributi, rientrava nella
discrezionalità del legislatore l’individuazione del momento dal quale far
decorrere l’aumento delle prestazioni pensionistiche.
In
concreto, poi, la scelta adottata dal legislatore non viola, secondo l’INPS, il
principio di ragionevolezza, perché deve ritenersi ragionevole l’incisione
operata dal legislatore rispetto ai periodi precedenti all’entrata in vigore
della legge, al fine di garantire a tutti gli assicurati la certezza di poter
godere, in futuro, delle più favorevoli prestazioni. Né quella scelta può
ritenersi contrastante con la funzione previdenziale propria dell’assicurazione
facoltativa, perché la regola della rivalutazione della contribuzione versata
garantirebbe pienamente la tutela delle posizioni di previdenza facoltativa in
atto ed in potenza.
3.
– Nel corso di un giudizio promosso dagli eredi di Massimiliana Bertusi contro
l’INPS ed avente ad oggetto il preteso diritto della dante causa dei primi ad
ottenere dall’ente previdenziale, previa rivalutazione monetaria dei contributi
versati, la ricostituzione della pensione di vecchiaia di cui la medesima dante
causa aveva goduto a decorrere dal 1° agosto 1994 ai sensi della legge 5 marzo
1963, n. 389 (Istituzione della «Mutualità pensioni» a favore delle
casalinghe), il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 9 dicembre 2004, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 5, della legge n.
388 del 2000, nella parte in cui prevede che gli aumenti dei trattamenti
pensionistici conseguenti alla rivalutazione dei contributi versati alla cassa
«Mutualità pensioni» decorrano dal 1° gennaio 2001 e non invece dal momento
iniziale di percezione del trattamento pensionistico.
Il
rimettente deduce che questa Corte, con la sentenza n. 78 del
1993, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9 della legge n. 389 del 1963
nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell’importo
nominale dei contributi versati e che da tale pronuncia sarebbe derivato il
diritto dell’assicurata alla rivalutazione della pensione sin dal momento della
costituzione del trattamento previdenziale, cosicché la cesura temporale
imposta dalla norma denunziata sarebbe irrazionale ed arbitraria e
contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost., già presi in considerazione
nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale che aveva dato causa
alla citata sentenza
n. 78 del 1993.
Quanto
alla rilevanza della questione, il giudice a
quo afferma che dal riconoscimento degli effetti della rivalutazione dei
contributi anche sui ratei di pensione maturati precedentemente al gennaio 2001
scaturirebbe un credito della parte privata.
4.
– L’INPS si è costituito anche in tale giudizio ed ha chiesto che la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata.
A
parere dell’ente previdenziale, l’inammissibilità della questione deriverebbe
dal fatto che l’aspetto dell’omessa regolamentazione degli aumenti dei
trattamenti pensionistici per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001 dovrebbe
ritenersi compreso nella questione decisa con la sentenza n. 78 del
1993, onde
Nel
merito l’INPS deduce che la norma censurata ha compiutamente attuato la sentenza n. 78 del
1993, avendo disposto la rivalutazione di tutti i contributi versati alla
gestione della «Mutualità pensioni» fin dalla data dell’istituzione di
quest’ultima e dunque non sussisterebbe alcuno spazio temporale in cui detta
rivalutazione non debba aver luogo. Quanto, poi, alla previsione secondo la
quale gli aumenti dei trattamenti pensionistici decorrerebbero dal 1° gennaio
2001, l’ente previdenziale ha sostenuto che si tratterebbe di scelta rientrante
nella discrezionalità del legislatore e fondata anche su ragioni di bilancio e
di contenimento della spesa pubblica alle quali non potrebbe negarsi
un’importanza costituzionalmente rilevante.
5.
– E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri che ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata per motivi
analoghi a quelli dedotti dall’INPS.
Considerato in diritto
1.
–
Il
Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
38, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dello stesso
art. 69, comma 5, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui prevede che
gli aumenti dei trattamenti pensionistici conseguenti alla rivalutazione dei
contributi versati alla cassa «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo
1963, n. 389 (Istituzione della «Mutualità pensioni» a favore delle
casalinghe), decorrano dal 1° gennaio 2001 e non invece dal momento iniziale di
percezione del trattamento pensionistico.
A
parere dei rimettenti, dalle sentenze di questa Corte n. 141 del 1989
e n. 78 del 1993,
sarebbe derivato il diritto degli iscritti, rispettivamente, all’assicurazione
facoltativa di cui al Titolo IV del r. d. l. n. 1827 del 1935 ed alla
«Mutualità pensioni» a favore delle casalinghe, alla rivalutazione dei
contributi versati ed alle conseguenti differenze sui trattamenti pensionistici
sin dal momento della costituzione del trattamento pensionistico.
Conseguentemente la limitazione temporale imposta dalla norma censurata,
facendo venir meno diritti già riconosciuti dall’ordinamento, sarebbe
irrazionale ed arbitraria e violerebbe gli artt. 3, primo comma, e 38, primo
comma (per il Tribunale di Bologna) e secondo comma (ad avviso della Corte di
cassazione), della Costituzione.
2.
– L’analogia delle questioni prospettate rende opportuna la riunione dei
giudizi al fine della loro trattazione congiunta e della loro decisione con
unica pronuncia.
3.
– Le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’INPS e dal Presidente del
Consiglio dei ministri sono infondate.
3.1.
– In particolare, l’Istituto previdenziale ha eccepito che la questione
sollevata dalla Corte di cassazione sarebbe irrilevante nel giudizio a quo, promosso da un’assicurata
titolare, non già di pensione di vecchiaia o di invalidità, bensì della rendita
vitalizia contemplata dall’art. 91 del r. d. l. n. 1827 del 1935, prestazione
liquidata dall’INPS immediatamente dopo il versamento, da parte
dell’interessato, del corrispondente valore capitale e rispetto alla quale,
pertanto, non potrebbe prospettarsi la questione del mancato adeguamento del
valore nominale dei contributi.
Si
deve però osservare che nell’ordinanza di rimessione è scritto che la parte
privata ha versato presso l’assicurazione facoltativa “contributi” (cioè le
somme in base alle quali sono liquidate le pensioni di vecchiaia e di
invalidità) e non già il “valore capitale” necessario per la costituzione della
rendita vitalizia di cui al citato art. 91.
Inoltre,
nell’esporre il contenuto della sentenza d’appello impugnata per cassazione,
Queste
indicazioni contenute nell’atto di rimessione confermano che oggetto del
giudizio a quo sia la pensione di vecchiaia,
con conseguente rilevanza della rivalutazione dei contributi.
3.2.
– Con riferimento alla questione proposta dal Tribunale di Bologna, l’INPS ed
il Presidente del Consiglio dei ministri hanno dedotto che l’omessa previsione
degli aumenti dei trattamenti pensionistici per il periodo antecedente al 1°
gennaio 2001 costituirebbe una lacuna legislativa già compresa nella più ampia
questione decisa con la sentenza n. 78 del
1993.
Simili
argomentazioni non sono condivisibili.
In
realtà, la citata sentenza n. 78 del
4.
– Nel merito le questioni non sono fondate.
Questa Corte, con la sentenza n. 141 del
1989, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, terzo
comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218
(Riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede un meccanismo
di adeguamento dell’importo nominale dei contributi versati nell’assicurazione
facoltativa dal giorno della sua entrata in vigore in poi. Con la successiva sentenza n. 78 del
1993,
Quelle pronunce, nel
sanzionare la mancata previsione di un meccanismo di rivalutazione dei
contributi, hanno enunciato un principio al quale il legislatore doveva dare
concreta attuazione. Le due sentenze menzionate, tuttavia, non imponevano
alcuna particolare condizione all’intervento del legislatore. Quest’ultimo,
dunque, era libero di individuare, nell’ambito della ragionevolezza, il
criterio di adeguamento del valore nominale dei contributi e di definire la
concreta incidenza di quell’adeguamento sull’ammontare delle prestazioni
erogate dalle due forme di assicurazione in oggetto.
Con l’art. 69, comma 5,
della legge n. 388 del 2000, il legislatore è intervenuto disponendo, da un
lato, che i contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000
nell’assicurazione facoltativa e dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000 nella
«Mutualità pensioni» sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione
della pensione e secondo l’anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai
fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all’art. 3
della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto
e norme in materia pensionistica), e, dall’altro, che gli aumenti dei relativi
trattamenti pensionistici decorrono dal 1° gennaio 2001.
Orbene, la valutazione
della ragionevolezza del sistema attuato dalla norma censurata deve essere
operata tenendo conto del complessivo intervento del legislatore e, in questa
prospettiva, la decorrenza degli incrementi dei ratei di pensione è solamente
uno degli aspetti da esaminare, occorrendo prendere in considerazione anche il
criterio di adeguamento del valore nominale dei contributi che è stato adottato
e l’estensione temporale del periodo per il quale è stata imposta la sua
applicazione.
Quanto al meccanismo di
rivalutazione, l’art. 69, comma 5, della legge n. 388 del 2000 ha fatto
riferimento a quello (previsto dall’art. 3 della legge n. 297 del 1982)
utilizzato in generale per la rivalutazione della retribuzione sulla cui base
si determina l’importo della pensione nell’assicurazione generale obbligatoria.
Esso consiste nell’applicare al valore nominale dei contributi un coefficiente pari
alla variazione dell’indice annuo del costo della vita registrata tra l’anno
solare cui si riferisce la retribuzione e quello precedente la decorrenza della
pensione. Il legislatore, dunque, ha scelto di adottare un meccanismo che
realizzasse un pieno ed integrale adeguamento del valore nominale dei
contributi versati all’effettivo aumento del costo della vita; ciò pur non
essendo obbligato a tanto, perché, in astratto, potevano essere ritenuti
ammissibili anche altri, meno favorevoli, sistemi di rivalutazione della
contribuzione versata (si veda la sentenza n. 265 del
1992, secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore la
determinazione del sistema di indicizzazione della base di computo dei
trattamenti pensionistici, non essendo vincolante l’adozione del meccanismo di
cui al citato art. 3 della legge n. 297 del 1982).
Anche con riferimento al
periodo di applicazione del descritto coefficiente di rivalutazione, la norma
censurata ha stabilito che i contributi siano rivalutati dal giorno del loro
versamento fino a quello di costituzione
della pensione, adottando, così, il criterio più favorevole alle aspettative
dei pensionati. Si è, in altri termini, realizzata l’integrale copertura del
periodo nel corso del quale potrebbe essersi verificato l’aumento del costo
della vita.
La
seconda parte dell’art. 69, comma 5, della legge n. 388 del 2000 stabilisce,
poi, che le modalità di rivalutazione ora illustrate si applicano anche ai
contributi versati dal 1° gennaio
Le opzioni operate dal
legislatore in tema di coefficiente di rivalutazione e di ambito temporale
della sua applicazione sono tali, dunque, da consentire, per il futuro, la
piena ed effettiva corrispondenza del valore dei contributi versati agli
incrementi del costo della vita, con innegabile vantaggio per gli iscritti
all’assicurazione facoltativa ed alla «Mutualità pensioni» a favore delle
casalinghe, i quali vedranno il loro trattamento pensionistico liquidato sempre
sulla base dell’ammontare della contribuzione rivalutata in maniera piena ed
effettiva.
L’innegabile gravosità
per l’erario di simili scelte e la necessità del legislatore di tener conto,
anche in tema di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, del quadro della
politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie (sentenza n. 226 del
1993; ordinanza
n. 202 del 2006), rendono non irragionevole la fissazione alla data del 1°
gennaio 2001 della decorrenza degli incrementi pensionistici, limitazione
adeguatamente controbilanciata dal vantaggioso coefficiente di rivalutazione
adottato e dall’estensione del periodo coperto dalla rivalutazione.
In
conclusione, in relazione a sentenze (quelle n. 141 del 1989
e n. 78 del 1993)
che non imponevano specifiche modalità di attuazione del principio dell’adeguamento
del valore nominale dei contributi, il legislatore ha attuato una ragionevole
applicazione di quel principio, prevedendo una limitazione della decorrenza
degli incrementi pensionistici per i ratei de
praeterito a fronte dell’introduzione di un coefficiente di rivalutazione
pienamente favorevole, applicabile all’intero periodo intercorrente tra il
versamento dei contributi e la costituzione della pensione e tale da assicurare
ai ratei de futuro la corrispondenza
tra il valore della contribuzione versata e l’incremento del costo della vita.
Dalle considerazioni
svolte discende l’infondatezza delle questioni proposte dai rimettenti sia con
riferimento all’art. 3, secondo comma, sia rispetto all’art. 38, Cost.
Per questi motivi
riuniti
i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2001), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di
cassazione e dal Tribunale di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio
2007.