ORDINANZA N. 421
ANNO 2006
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita
SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra i
poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei
deputati del 4 dicembre 2003, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art.
68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Alberto Acierno nei confronti dell’on. Antonino Macaluso, promosso
con ricorso del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, notificato
il 28 marzo 2006, depositato in cancelleria il successivo 7 luglio ed iscritto al n. 30 del registro conflitti
tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
Visto
l’atto di costituzione della
Camera dei deputati;
udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2006 il
Giudice relatore Alfonso Quaranta;
Ritenuto che il Tribunale di Catania, sezione distaccata di
Giarre, ha promosso, con atto depositato presso
che il ricorrente premette di essere
chiamato a giudicare della responsabilità penale dell’on. Alberto Acierno, in relazione al reato previsto e punito dall’art.
595, primo e secondo comma, del codice penale, «perché, comunicando con più
persone, offendeva la reputazione di Macaluso Antonino», dichiarando
espressamente che l’onorevole Macaluso Antonino «non gli ha consegnato gli
stampati con le firme raccolte per la presentazione dei candidati alla elezione
proporzionale della Sicilia occidentale, per non danneggiare l’onorevole Guido
Lo Porto, anch’egli candidato per Alleanza Nazionale nella medesima
circoscrizione, ricevendo il Macaluso dal Lo Porto un compenso in denaro»
(fatto asseritamente commesso «in Giarre, in epoca
antecedente e prossima al 13 maggio 2001», aggravato dalla circostanza «di aver
proferito un’offesa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato»);
che il ricorrente Tribunale, inoltre,
deduce che «
che, pertanto, il ricorrente, essendo a
suo «parere» insorto «conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato», reputa
di dover sottoporre lo stesso «all’esame» della Corte;
che, secondo il predetto Tribunale, la
summenzionata deliberazione sarebbe lesiva della «propria sfera di
attribuzioni, costituzionalmente garantite», in quanto «non avrebbero potuto
essere dichiarate insindacabili le dichiarazioni, riportate nel capo di
imputazione, rese dall’imputato Acierno Alberto»;
che le stesse, difatti, «sono state
rese nel corso di un colloquio del tutto sganciato da qualsiasi atto di
esercizio di funzioni parlamentari», non ricorrendo quindi l’ipotesi «della
riproduzione e divulgazione all’esterno di atti compiuti nell’esercizio di
funzioni parlamentari perché manca la corrispondenza del contenuto della
conversazione con un atto parlamentare»;
che, inoltre, «per il tenore delle
espressioni usate e per le modalità ed il luogo in cui sono state espresse, non
sembra che quelle dichiarazioni possano costituire una forma di esercizio di
funzioni parlamentari»;
che su tali basi, e quindi escludendo
che «le dichiarazioni di Acierno Alberto fossero coperte
dall’insindacabilità», il ricorrente, «ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87
del 1953», ha disposto «la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale
perché risolva l’insorto conflitto tra poteri dello Stato»;
che il presente conflitto è stato
dichiarato ammissibile con ordinanza n. 72 del
2006;
che detta ordinanza, unitamente al
ricorso, è stata notificata alla Camera dei deputati il 28 marzo del 2006,
nonché depositata presso
che si è costituita in giudizio
che in relazione, difatti, alla
pregiudiziale eccezione formulata in punto di ammissibilità, si rileva come la
ricorrente autorità giudiziaria abbia esclusivamente disposto «la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale perché risolva l’insorto conflitto tra
poteri dello Stato», omettendo, così, di «avanzare la richiesta, indispensabile
in vista della corretta elevazione del conflitto, che la medesima Corte
costituzionale dichiari di non spettare alla Camera la valutazione contenuta
nella delibera impugnata», con conseguente annullamento della stessa;
che soltanto in «via del tutto
subordinata»
che – evidenziando come anche la più
recente giurisprudenza costituzionale (è richiamata, sul punto, la sentenza n. 120 del
2004) «ha confermato la operatività, ove ne ricorrano i presupposti, della
garanzia della insindacabilità anche con riferimento alle opinioni extra moenia»
espresse da parlamentari – la resistente assume che nella specie sussistono le
condizioni per ritenere le dichiarazioni “extraparlamentari” oggetto del
presente conflitto divulgative del contenuto di atti di funzione posti in
essere dall’interessato;
che, difatti, «il nucleo essenziale
delle dichiarazioni di cui si tratta» – che la resistente reputa di individuare
nella rivendicazione, da parte della «forza politica di appartenenza» del
predetto membro della Camera, della possibilità «di adempiere alle incombenze
necessarie ai fini della partecipazione alla competizione elettorale» – sarebbe
stato presente «costantemente nella attività politico parlamentare posta in
essere dal nominato deputato»;
che, inoltre, con memoria depositata
presso la cancelleria della Corte il giorno 8 novembre 2006,
che, pertanto, richiamata la
giurisprudenza costituzionale che riconosce natura perentoria al termine de quo, la resistente ha insistito
affinché venga adottata «una sentenza dichiarativa della improcedibilità del
ricorso in ragione, appunto, della tardività del relativo deposito».
Considerato che il ricorso introduttivo è stato notificato
alla Camera dei deputati, unitamente all’ordinanza che lo ha dichiarato
ammissibile, in data 28 marzo 2006 e che gli atti sono stati depositati presso
la cancelleria di questa Corte il 7 luglio 2006, ossia oltre il termine di
venti giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, in conformità alla costante
giurisprudenza di questa Corte (v., tra le molte, ordinanze n. 325
del 2006, n.
327, n. 326
e n. 308 del
2005), tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo il predetto termine
perentorio;
che, pertanto, il giudizio deve essere
dichiarato improcedibile.
per questi motivi
dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Catania, sezione
distaccata di Giarre, nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4
dicembre 2006.
F.to:
Franco
BILE, Presidente
Alfonso
QUARANTA, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 14 dicembre 2006.