Ordinanza n. 419 del 2006

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ORDINANZA N. 419

ANNO 2006

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Franco                BILE                        Presidente

 

- Giovanni Maria   FLICK                      Giudice

 

- Francesco          AMIRANTE                  "

 

- Ugo                   DE SIERVO                  "

- Romano              VACCARELLA             "

- Paolo                 MADDALENA              "

 

- Alfio                  FINOCCHIARO             "

 

- Alfonso              QUARANTA                 "

 

- Franco                GALLO                         "

 

- Luigi                  MAZZELLA                  "

 

- Gaetano             SILVESTRI                   "

 

- Sabino                CASSESE                      "

 

- Maria Rita          SAULLE                        "

 

- Giuseppe            TESAURO                     "

 

- Paolo Maria        NAPOLITANO              "       

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 3 maggio 2005 dal Tribunale di Lecce, nel procedimento penale a carico di M. L., iscritta al n. 470 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2005.

 

Udito nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

 

Ritenuto che, n

 

el corso di un procedimento penale, il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 3 maggio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere nominato, in sostituzione del difensore dell’imputato che non sia stato reperito, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa, soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al comma 2 dello stesso articolo;

 

che, in punto di rilevanza, il rimettente rileva che, dopo aver constatato l’assenza in aula del difensore dell’imputato, nonché di altro avvocato iscritto nell’elenco di cui al citato comma 2 dell’art. 97 cod. proc. pen. presso il tribunale, si era visto costretto a rinviare il processo ad una successiva udienza al fine di non incorrere nella nullità prevista dall’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.;

 

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che la norma impugnata determina una irragionevole e potenzialmente irreversibile stasi del processo, in quanto è possibile – così come è avvenuto nel caso di specie – che in sedi giudiziarie di piccole dimensioni, il giudice si trovi nell’impossibilità di rintracciare immediatamente, quale sostituto del difensore dell’imputato, un avvocato iscritto nell’elenco di cui al comma 2 dell’art. 97 cod. proc. pen., non essendo per quest’ultimo previsto alcun obbligo di reperibilità;

 

che, a parere del rimettente, la norma impugnata sarebbe, altresì, irragionevole poiché essa non troverebbe giustificazione in alcuna esigenza processuale e, in particolare, in quella di tutela del diritto di difesa, stante il carattere temporaneo della nomina di un avvocato iscritto nell’elenco citato, concretamente individuato solo in considerazione del suo immediato reperimento, senza alcuna «valenza di presidio del diritto di difesa, se non da un punto di vista esclusivamente apparente»;

 

che il legislatore non ha previsto analoga procedura di nomina del difensore per le fasi antecedenti (indagini ed udienza preliminare) o susseguenti (esecuzione) al giudizio, fasi che non possono essere considerate di minore importanza per l’imputato.

 

Considerato che il Tribunale di Lecce dubita della legittimità costituzionale dell’art. 97, comma 4, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell’imputato soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al comma 2 dello stesso articolo;

 

che la norma – ad avviso del rimettente – si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto, in modo irragionevole, determinerebbe una stasi del processo, imponendo il rinvio del dibattimento ogni qual volta non sia possibile reperire immediatamente un avvocato iscritto nel suddetto elenco;

 

che il rimettente, in altro procedimento, ha sollevato – sia pure sotto profili almeno in parte diversi – analoga questione dichiarata dalla Corte (sentenza n. 148 del 2005) in parte infondata e in parte inammissibile;

 

che, in particolare, la Corte, con l’indicata pronuncia, ha affermato che l’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non viola il principio della ragionevole durata del processo, in quanto a tale principio «possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza, non essendo in altro modo definibile la durata ragionevole del processo se non in funzione della ragionevolezza degli adempimenti che ne scandiscono il corso e ne determinano i tempi», mentre il ritardo che può, in ipotesi, derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore previsto dalla norma impugnata è tutt’altro che ingiustificato, essendo tale meccanismo posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito;

 

che, quanto all’asserita violazione dell’art. 3 della Costituzione, ora prospettata sotto un diverso profilo, l’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel prevedere la possibilità per il giudice di nominare, quale sostituto del difensore dell’imputato, solo un avvocato iscritto nell’elenco di cui al precedente comma 2, tende ad assicurare all’imputato una difesa dotata di livelli qualitativi ritenuti evidentemente idonei dal legislatore a garantire l’effettività del diritto di difesa;

 

che, pertanto, la questione in esame è manifestamente infondata in quanto nessuno dei parametri indicati dal rimettente risulta violato dalla norma impugnata.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.

 

F.to:

 

Franco BILE, Presidente

 

Maria Rita SAULLE, Redattore

 

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2006.