Ordinanza n. 395 del 2006

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ORDINANZA N. 395

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                BILE                        Presidente

- Giovanni Maria   FLICK                       Giudice

- Francesco           AMIRANTE                   "

- Ugo                    DE SIERVO                   "

- Romano              VACCARELLA             "

- Paolo                  MADDALENA               "

- Alfio                  FINOCCHIARO             "

- Franco                GALLO                         "

- Luigi                  MAZZELLA                  "

- Gaetano              SILVESTRI                   "

- Sabino                CASSESE                      "

- Maria Rita          SAULLE                        "

- Giuseppe            TESAURO                     "

- Paolo Maria        NAPOLITANO              "       

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con due ordinanze del 31 dicembre 2005 dal Tribunale di Genova, sui ricorsi proposti da B. Z. e da C. C. M. D. J. contro la Questura di Genova, iscritte ai numeri 131 e 132 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, entrambe depositate in data 31 dicembre 2005, di analogo tenore, il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare «prevede che l’alloggio nella disponibilità dello straniero debba rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

che il giudice a quo riferisce di essere investito, in due distinti giudizi, dei ricorsi avverso i provvedimenti con i quali la Questura di Genova ha, in un caso, respinto la richiesta di rilascio della carta di soggiorno per motivi di famiglia nei confronti di una cittadina di nazionalità kosovara, del marito di lei e dei suoi cinque figli minori; nell’altro caso, negato, nei confronti di una cittadina ecuadoriana, il nulla osta al ricongiungimento con il figlio minore;

che i provvedimenti impugnati si fondano sulla circostanza che gli alloggi nella disponibilità dei ricorrenti non rispettano i parametri fissati dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, cui l’art. 29, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 286 del 1998, fa espresso rinvio;

che, sempre in punto di fatto, il rimettente premette di aver disposto, in entrambi i giudizi, apposite consulenze tecniche dalle quali è emersa l’inidoneità degli alloggi in questione ad ospitare i familiari per i quali si richiede il ricongiungimento, in quanto non conformi né ai parametri fissati dalle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica – e segnatamente dall’art. 25, comma 6, della legge della Regione Liguria 23 aprile 1982, n. 22 (Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata) –, né a quelli stabiliti dalla normativa nazionale in materia di igiene e di suolo pubblico negli aggregati urbani, specificati dall’art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione);

che, sempre dalle consulenze disposte, è risultato che, sotto il profilo igienico-sanitario, valutato alla luce del Regolamento di igiene del suolo e dell’abitato del Comune di Genova, entrambi gli alloggi dei ricorrenti risulterebbero sostanzialmente idonei ad ospitare i rispettivi nuclei familiari;

che il rimettente ritiene di non dover fare applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera c), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), in quanto esso, seppure prevede, in alternativa al criterio stabilito dall’art. 29, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 286 del 1998, il rilascio di un certificato di idoneità igienico-sanitaria da parte della competente Azienda unità sanitaria locale, non può prevalere sulla norma impugnata in quanto di rango inferiore;

che, pertanto, il rimettente ritiene che l’art. 29 comma 3, lettera a), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel rinviare, per la valutazione della sussistenza di uno dei requisiti necessari per l’esercizio del diritto al ricongiungimento, alla legge regionale, violi gli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione;

che, in particolare, da un lato, risulterebbe leso il diritto fondamentale all’unità familiare dello straniero, pur in assenza di preminenti esigenze di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato; dall’altro, sarebbe violato il diritto di uguaglianza fra cittadini italiani e stranieri, essendo subordinata, solo per questi ultimi, la realizzazione di tale diritto fondamentale al rispetto dei rigidi parametri fissati dalla legge regionale, senza, peraltro, tener conto dell’eventuale rispondenza dell’immobile ai requisiti igienico-sanitari;

che, infine, la norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con l’art. 31 della Costituzione «potendo considerarsi nella specie violato il precetto costituzionale che tutela l’adempimento dei compiti familiari relativi alle famiglie numerose».

Considerato che il Tribunale di Genova, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti per ottenere il ricongiungimento familiare «prevede che l’alloggio nella disponibilità dello straniero debba rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

che, attesa l’identità delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei giudizi affinché esse siano unitariamente definite;

che il rimettente, da un lato, dubita della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui individua i requisiti che devono possedere gli alloggi nella disponibilità degli stranieri ai fini del ricongiungimento, dall’altro, si limita a invocare l’adozione di requisiti diversi;

che l’accoglimento delle questioni poste dal giudice a quo presupporrebbe l’esercizio di una discrezionalità estranea ai poteri della Corte, non essendovi alcun criterio obbligato cui collegare la valutazione positiva del requisito inerente la disponibilità dell’alloggio, quale condizione oggettiva per l’esercizio del diritto al ricongiungimento;

che le questioni così come sollevate devono essere, pertanto, dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2006.