Ordinanza n. 385 del 2006

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ORDINANZA N. 385

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                             BILE                                             Presidente

-      Giovanni Maria               FLICK                                              Giudice

-      Francesco                        AMIRANTE                                          "

-      Ugo                                 DE SIERVO                                         "

-      Romano                           VACCARELLA                                   "

-      Paolo                               MADDALENA                                    "

-      Alfio                                FINOCCHIARO                                  "

-      Alfonso                           QUARANTA                                        "

-      Franco                             GALLO                                                 "

-      Luigi                                MAZZELLA                                         "

-      Gaetano                           SILVESTRI                                          "

-      Sabino                             CASSESE                                             "

-      Maria Rita                       SAULLE                                               "

-      Giuseppe                         TESAURO                                            "

-      Paolo Maria                     NAPOLITANO                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 25 ottobre 2005 (disegno di legge n. 1053) recante «Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 2 novembre 2005, depositato in cancelleria l’8 novembre 2005 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2005.

Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato. Beatrice Fiandaca per la Regione Siciliana

Ritenuto che, con ricorso notificato e depositato presso la cancelleria della Corte l’8 novembre 2005, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana, in relazione all’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del disegno di legge n. 1053 del 25 ottobre 2005 dell’Assemblea regionale siciliana (Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori);

che il ricorrente riferisce che il predetto disegno di legge aveva come finalità la concessione di un contributo una tantum alla società che gestisce i collegamenti marittimi con le isole minori, in considerazione dei continui incrementi del prezzo del carburante nell'anno in corso, che incidevano negativamente sui costi di esercizio del servizio di trasporto;

che l’iniziativa legislativa approvata, secondo il Commissario dello Stato, costituisce una palese interferenza della Regione in materia di diritto privato, materia questa attribuita dall'art. 117, lettera l), della Costituzione alla esclusiva competenza dello Stato e che esula dall’ambito di intervento della Regione, delimitato dagli articoli 14 e 17 dello statuto speciale;

che invero, secondo il Commissario dello Stato, il legislatore regionale, con la sopra riportata disposizione, inciderebbe sul contenuto delle disposizioni contrattuali, sottoscritte dalla Amministrazione regionale e dalla società Ustica Lines, aggiudicatrice dell'appalto del servizio di collegamento marittimo con le isole minori a seguito di procedure concorsuali pubbliche, intervenendo palesemente nell’autonomia contrattuale delle parti, non solo attraverso l’imposizione di un’interpretazione delle clausole contrattuali, ma anche con la determinazione dell'effetto finanziario delle stesse;

che, con atto depositato il 24 novembre 2005, è intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione Siciliana, deducendo la genericità e dunque l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, affermando la piena legittimità costituzionale delle norme impugnate, sul presupposto che le stesse dovrebbero essere inquadrate nella materia delle comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, attribuita alla competenza legislativa concorrente della Regione siciliana, ora attribuita dall’art. 117, quarto comma, della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva residuale delle Regioni ordinarie.

che, successivamente, la delibera legislativa non è stata promulgata;

che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con memoria depositata il 14 settembre 2006, ha dato atto che l’intera materia è stata disciplinata dalla nuova legge regionale n. 19 del 2005, senza possibili rilievi circa la sua legittimità costituzionale ed ha pertanto chiesto che sia dichiarata  la cessazione della materia del contendere.

Considerato che, con ricorso notificato e depositato presso la cancelleria della Corte l’8 novembre 2005, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana, in relazione all’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del disegno di legge n. 1053 del 25 ottobre 2005 dell’Assemblea regionale siciliana (Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori);

che, come comunicato dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,  con memoria depositata il 14 settembre 2006, successivamente all'impugnazione la delibera legislativa n. 1053 non è stata promulgata;

che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata promulgazione della legge impugnata preclude definitivamente la possibilità che la stessa esplichi una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale;

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006.