ORDINANZA N. 380
ANNO 2006
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni
Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo
Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 18, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza del 26 agosto 1996
dal Pretore di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Pier Francesco
Listri e Giuseppe Comella, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25
ottobre 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto la determinazione
del canone di locazione relativo ad un immobile adibito ad uso abitazione, il
Pretore di Firenze, con ordinanza del 26 agosto 1996 – trasmessa dal Tribunale
di Firenze, sostituitosi al Pretore ai sensi dell’art. 1 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del
giudice unico di primo grado), e pervenuta alla Corte costituzionale il 1°
aprile 2006 – ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, secondo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani), nella parte in cui esclude in ogni caso che il territorio dei
comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti possa essere ripartito
avendo riguardo alla più articolata elencazione di zone di cui al primo comma
dello stesso articolo;
che il rimettente, premesso
che l’immobile oggetto del contratto di locazione stipulato dalle parti era
situato in “zona agricola”, evidenzia
che il secondo comma dell’art. 18 della legge n. 392 del 1978 (che disciplina
uno dei coefficienti da prendere in considerazione al fine del calcolo del
canone e, precisamente, quello relativo alla “ubicazione” dell’immobile)
contempla, per i comuni con popolazione
non superiore a 20.000 abitanti (qual è quello di Fiesole), la ripartizione del
territorio comunale in tre sole zone (zona agricola, centro edificato e centro
storico), a differenza di quanto stabilito nel primo comma dello stesso art. 18
che, per i comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti, prevede una ripartizione del territorio
comunale in cinque zone (zona agricola, zona edificata periferica, zona
edificata compresa tra quella periferica e il centro storico, zone di pregio
particolare site nella zona periferica o nella zona agricola, centro storico);
che, secondo il giudice a quo, ove il comune con popolazione non
superiore a 20.000 abitanti sia
confinante con un comune che abbia popolazione superiore a quel
limite (come accade nel caso del Comune di Fiesole, confinante con quello di
Firenze), non si potrebbe ritenere ragionevole la scelta del legislatore di non prevedere in
assoluto, per il comune più piccolo, le “zone di pregio particolare site nella
zona agricola” o la “zona edificata periferica”, poiché, quando si tratta del
valore di un’abitazione e della sua utilità abitativa, sarebbe inadeguato avere
riguardo al singolo comune e non al più ampio contesto territoriale in cui il
comune stesso è inserito, perché, in tal modo, non viene dato rilievo alla
vicinanza con la media o grande città e non si considera che zone del comune
confinante possono costituire la
periferia della media o grande città e che lo sviluppo dei mezzi di
trasporto ha eliminato le distanze,
parificando la funzionalità delle abitazioni ubicate nelle predette due
categorie di centri abitati;
che, in ordine alla
rilevanza della questione, il rimettente ha sostenuto che, ove fosse possibile
anche per i comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti una più
articolata ripartizione del territorio comunale, la quale permettesse di
distinguere tra zone agricole e zone di
pregio particolare all’interno delle zone agricole, il luogo ove è ubicato
l’immobile oggetto del contratto di locazione stipulato dalle parti del
giudizio a quo potrebbe essere
ricompreso in “zona agricola di pregio”, oppure in “zona edificata periferica”
(neppure essa prevista dal secondo comma dell’art. 18 della legge n. 392 del
1978), con una sostanziale differenza in punto di canone legale;
che
è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri che ha
concluso chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata inammissibile o infondata;
che,
secondo l’interveniente, la questione sarebbe inammissibile, in quanto, seppure
che,
sempre a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la scelta di
stabilire parametri uniformi per la determinazione del canone di locazione non
potrebbe essere considerata di per sé lesiva del principio di eguaglianza, così
come non sarebbe possibile ritenere costituzionalmente dovuta una disciplina
legislativa speciale che adottasse un criterio di determinazione del costo base
degli immobili adeguato al costo effettivo o che assumesse criteri di calcolo
del canone valevoli solamente per alcune parti del territorio nazionale.
Considerato che il Pretore di Firenze
dubita, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in
cui esclude che il territorio dei comuni con popolazione non superiore a 20.000
abitanti possa essere ripartito avendo riguardo alla più articolata elencazione
di zone di cui al primo comma dello stesso articolo e ciò anche nel caso in cui
il territorio di tali comuni confini con quello di comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti;
che, successivamente alla
pronuncia dell’ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 9 dicembre 1998,
n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo), la quale ha abrogato, tra gli altri, gli articoli della legge n.
392 del 1978 che fissavano i coefficienti di calcolo del canone di locazione,
ivi incluso l’art. 18 oggetto della presente questione di costituzionalità
(art. 14, comma 4, della legge n. 431 del 1998);
che, tuttavia, è certa la
persistente rilevanza della questione rimessa alla Corte, perché l’art. 14,
comma 5, della legge n. 431 del 1998 stabilisce che «ai contratti per la loro
intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni
normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data» ed è indubbio che
il giudizio a quo fosse pendente alla
data di entrata in vigore della legge n. 431 del 1998;
che
questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 308
e 258 del 1994, n. 298 del 1993,
tra le altre) che le pronunce additive (come quella richiesta dall’odierno
rimettente) sono consentite solamente quando la questione si presenti a rime
obbligate, cioè quando la soluzione sia logicamente necessitata ed implicita
nello stesso contesto normativo;
che, al contrario, in
materia di suddivisione del territorio dei comuni con popolazione non superiore
a 20.000 abitanti ai fini della determinazione del canone di locazione degli
immobili ad uso abitativo, dall’ordinamento non è possibile estrarre un’univoca
e costituzionalmente obbligata soluzione che vada a sostituire quella
denunziata come illegittima dal rimettente, dovendosi operare scelte (in ordine
alle categorie di zone da introdurre in aggiunta alle tre già contemplate dalla
norma denunziata ed al coefficiente di calcolo da attribuire a ciascuna di
esse) che implicano valutazioni di plurime circostanze di fatto suscettibili di
sfociare in varie e diverse soluzioni;
che
questa Corte ha affermato altresì che, in materia di individuazione dei criteri
di calcolo dell’equo canone, il legislatore esercitò un’ampia
discrezionalità (sentenza n. 55 del
2000,
ordinanze nn. 146 del 1991, 17 del 1989, 1084 e 1048 del 1988);
che,
pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Per questi
motivi
dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione,
dal Pretore di Firenze con l’ordinanza in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 6 novembre 2006.
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
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