Sentenza n. 311 del 2006

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SENTENZA N. 311

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                                                BILE                             Presidente 

- Giovanni Maria                                  FLICK                            Giudice

- Francesco                                            AMIRANTE                          "

- Ugo                                                    DE SIERVO                          "

- Paolo                                                  MADDALENA                     "

- Alfio                                                   FINOCCHIARO                   "

- Alfonso                                              QUARANTA                        "

- Franco                                                GALLO                                 "

- Luigi                                                   MAZZELLA                         "

- Gaetano                                              SILVESTRI                           "

- Sabino                                                CASSESE                              "

- Maria Rita                                          SAULLE                                "

- Giuseppe                                            TESAURO                             "

ha pronunciato la seguente                                                         

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza del 10 maggio 2005 dal Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sul ricorso proposto da Biagio Cagliano, nella qualità di erede di Giuseppe Cagliano, contro il Ministero dell’economia e delle finanze, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto in fatto

1.  ¾ Con ordinanza del 10 maggio 2005 (pervenuta a questa Corte il 3 gennaio 2006), il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), «nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra», denunciandone il contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

1.1. ¾ In punto di fatto il rimettente – chiamato a decidere sul ricorso proposto da Cagliano Giuseppe contro il Ministero dell’economia e delle finanze e successivamente riassunto dall’erede Cagliano Biagio – evidenzia, anzitutto, che l’amministrazione convenuta in giudizio aveva negato al ricorrente (con decreto del 2 novembre 1954, n. 1447315) la pensione di guerra in qualità di vedovo di Biondi Angela, «civile deceduta per causa di guerra il 24 febbraio 1942, uccisa dai partigiani», giacché «il vedovo non è compreso tra le persone chiamate dalla legge a fruire del beneficio della pensione di guerra».

Il giudice a quo espone, ancora, che il ricorrente aveva presentato domanda amministrativa il 5 maggio 1952 ed era stato sottoposto a visita medica collegiale il 4 ottobre 1952 dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Genova, che lo riscontrava affetto da «infermità giudicata comunque non ascrivibile alla prima categoria di pensione». Agli atti del fascicolo risultavano allegati, tuttavia, un certificato medico del 3 aprile 1952 attestante la condizione di inabilità a proficuo lavoro del padre del ricorrente, nonché una dichiarazione dell’Ufficio Malattie Complementari della Cassa Marittima Tirrena attestante prestazioni di assistenza al marittimo Giuseppe Cagliano dal 24 dicembre 1951 al 13 dicembre 1952 con giudizio di inabilità al lavoro ed il fatto che l’interessato era stato sottoposto a visita collegiale e giudicato il 12 gennaio 1953 non più idoneo alla navigazione. Il rimettente puntualizza, infine, che il ricorrente era deceduto il 18 novembre 1958 e che «in favore dell’orfano minorenne dell’interessato è stata liquidata la pensione con decorrenza dal 1° agosto 1964 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda)».

1.2. ¾ Tanto premesso, il giudice a quo osserva che, con sentenza n. 9 del 1980, questa Corte ha dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), «nella parte in cui non prevedevano il vedovo quale soggetto di diritto, rispettivamente, alla riversibilità della pensione di guerra già fruita dal coniuge ed al trattamento economico stabilito dall’annessa tabella L». Nella ricordata pronuncia si prendeva atto che il sopravvenuto d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) stabiliva l’equiparazione del vedovo alla vedova deceduta per causa di guerra o per cause diverse da quelle che ne avevano determinato l’invalidità, ma, al contempo, attribuiva i benefici soltanto a far data dal 1° gennaio 1979. Sicché, nell’occasione, non potendo trovare applicazione retroattiva gli artt. 51 e 55 del citato d.P.R. n. 915 del 1978, «si imponeva una declaratoria di incostituzionalità dei ricordati articoli 69 e 59 motivata con riferimento all’irrazionalità del deteriore trattamento riservato al vedovo rispetto alla vedova e fondato soltanto sulla diversità di sesso».

Il rimettente rileva peraltro che già l’art. 62 della legge n. 313 del 1968 equiparava alla vedova il «vedovo di donna morta per causa di guerra o per i fatti contemplati dagli articoli 9 e 10 in relazione alle disposizioni contenute nel titolo V della legge», subordinando però i benefici pensionistici «alla condizione che il vedovo avesse raggiunto il cinquantottesimo anno di età, ovvero che fosse o divenisse inabile a qualsiasi proficuo lavoro e che, inoltre, si trovasse nelle condizioni economiche previste nell’articolo 20». Il citato art. 62, più favorevole rispetto alla disciplina previgente, poteva «comunque ricevere applicazione soltanto a far tempo dal 16 gennaio 1968». Ed anzi, prosegue il giudice a quo, l’art. 31 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra) aveva già esteso al vedovo le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra, «subordinatamente al possesso delle condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648», beneficio riconosciuto però «a far tempo dall’entrata in vigore della legge con riguardo alla data della domanda amministrativa». Anche l’art. 31 della legge n. 1240 del 1961 – si precisa nell’ordinanza – non può dunque trovare applicazione nella fattispecie, avendo il ricorrente, deceduto il 18 novembre 1958, presentato «istanza pensionistica il 5 maggio 1952, respinta con il provvedimento impugnato del 2 novembre 1954».

Ad avviso del giudice a quo, «viene dunque in rilievo una questione analoga a quella già definita in relazione al diritto alla pensione di riversibilità di guerra con la sentenza 30 gennaio 1980, n. 9, atteso che l’esclusione del vedovo dal diritto a pensione indiretta di guerra non è in alcun modo giustificata dalla condizione di soggetto maschio, diversa rispetto alla simmetrica condizione della vedova del militare o del civile, titolare del diritto a pensione a norma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648».

Peraltro, conclude il rimettente, non sarebbe «comunque giustificato, alla stregua del criterio di uguaglianza, il deteriore trattamento riservato al vedovo dalla legislazione successiva e correlato al possesso delle condizioni economiche ed inerenti all’età o all’inabilità».

Considerato in diritto

1. ¾ Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Liguria ha denunciato l’art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), «nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra».

Secondo il giudice a quo, la norma censurata contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione, giacché – al pari di quanto ritenuto dalla sentenza n. 9 del 1980 di questa Corte in relazione al diritto alla pensione di riversibilità di guerra – «l’esclusione del vedovo dal diritto a pensione indiretta di guerra non è in alcun modo giustificata dalla condizione di soggetto maschio, diversa rispetto alla simmetrica condizione della vedova del militare o del civile, titolare del diritto a pensione a norma dell’articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648».

2. ¾ Va anzitutto osservato, sotto il profilo della rilevanza della questione, che il rimettente fornisce una motivazione plausibile ed adeguata in ordine alla applicazione che deve fare nel giudizio a quo del denunciato art. 55 della legge n. 648 del 1950, individuandolo come unica disposizione che, ratione temporis, ha spiegato effetti nella fattispecie oggetto di sua cognizione, in ragione del fatto che l’interessato (ricorrente originario nel giudizio principale: giudizio poi riassunto dall’erede) ha presentato domanda amministrativa di pensione il 5 maggio 1952, che siffatta domanda è stata respinta il 2 novembre 1954 e che, infine, l’interessato medesimo è deceduto il 18 novembre 1958, in corso di giudizio.

Deve quindi escludersi, come del resto si dà conto nella stessa ordinanza di rimessione, che possa trovare applicazione al caso di specie la disciplina entrata in vigore successivamente alla morte dell’interessato. In particolare, non assumono rilievo né l’art. 31 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra), né l’art. 62 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), che hanno esteso – il primo, a far tempo dall’entrata in vigore della legge con riguardo alla data della domanda amministrativa (art. 38 della legge n. 1240 del 1961); il secondo, a far data dal 16 gennaio 1968, in forza dell’art. 116, comma primo, della stessa legge n. 313 del 1968 ¾ la concessione della pensione indiretta di guerra anche al vedovo, subordinandone però il riconoscimento, a differenza di quanto stabilito per la vedova, a taluni requisiti (età, inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e mancanza dei necessari mezzi di sussistenza). Ma, soprattutto, non può trovare applicazione alla fattispecie l’art. 55 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), che ha stabilito – a far data, però, dal 1° gennaio 1979, in forza dell’art. 133 del medesimo t.u. – la piena equiparazione del vedovo alla vedova deceduta per causa di guerra o per cause diverse da quelle che ne avevano determinato l’invalidità.

3. ¾ Nel merito, la questione è fondata.

Con la sentenza n. 9 del 1980 questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, «nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto alla riversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge»; sia dell’art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, «nella parte in cui non prevede accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico stabilito dall’annessa tabella L» (e cioè, ancora una volta, il trattamento di reversibilità).

La menzionata pronuncia rinviene la propria ratio decidendi nella accertata violazione dell’art. 3 Cost., giacché – come affermato dalla sentenza stessa – «non altro che la diversità di sesso […] motiva il deteriore trattamento fatto al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, poi deceduta per cause diverse da quelle che ne determinarono l’invalidità, rispetto alla condizione riservata alla vedova dalle norme impugnate».

Se tale è dunque la ratio dell’incostituzionalità dichiarata dalla sentenza n. 9 del 1980, a maggior ragione non si giustifica il deteriore trattamento riservato al vedovo dalla disposizione denunciata in base alla sola diversità di sesso, posto che la pensione indiretta di guerra – rispetto a quella di reversibilità, che si acquisisce a titolo derivativo – è diritto che, al pari della pensione diretta (della quale condivide la natura risarcitoria), spetta a titolo originario, in base al vincolo familiare (cfr. sentenza n. 375 del 1989; ma cfr. pure sentenza n. 285 del 1986 che fa applicazione del medesimo principio affermato dalla sentenza n. 9 del 1980).

Del resto, nel medesimo senso dell’incostituzionalità che investe la norma censurata depone lo svolgersi della vicenda normativa innanzi ricordata, che, a far data dal 1° gennaio 1979 e in forza dell’art. 55 del d.P.R. n. 915 del 1978, ha infine visto la piena equiparazione, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta di guerra, delle posizioni soggettive del vedovo e della vedova.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2006.