Ordinanza n. 291 del 2006

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ORDINANZA N. 291

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                     BILE                                                              Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                                                             Giudice

- Ugo                         DE SIERVO                                                         ”

- Romano                  VACCARELLA                                                   ”

- Paolo                       MADDALENA                                                    ”

- Alfio                       FINOCCHIARO                                                  ”

- Alfonso                   QUARANTA                                                        ”

- Franco                     GALLO                                                                 ”

- Luigi                       MAZZELLA                                                         ”

- Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Maria Rita               SAULLE                                                               ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 3, della legge della Regione Veneto 13 settembre 2001, n. 27 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001), promosso con ordinanza del 9 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, sul ricorso proposto dall’Associazione italiana sclerosi multipla (AISM-ONLUS) contro la Regione Veneto, iscritta al n. 976 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Romano Morra e Andrea Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 9 luglio 2004, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 3, della legge della Regione Veneto 13 settembre 2001, n. 27 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001), per violazione dell’art. 8 dello statuto regionale del Veneto, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340, e degli artt. 121, secondo comma, e 123, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale rimettente premette di essere stato investito di un ricorso promosso dall’Associazione italiana sclerosi multipla (AISM-ONLUS), in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Regione Veneto, al fine di ottenere l’annullamento delle note indirizzate dal dirigente della I direzione regionale per i servizi sociali, in data 8 settembre 2003, alle sezioni provinciali dell’AISM, nonché degli atti antecedenti, preordinati, preparatori, consequenziali ovvero comunque connessi e, in particolare, della delibera della Giunta regionale 10 ottobre 2001, n. 2652 (Criteri e modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale – art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e art. 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27);

che, in punto di fatto, il giudice a quo preliminarmente ricorda come l’AISM riunisca i soggetti interessati alle problematiche inerenti alla sclerosi multipla ed alle malattie similari; tale associazione, dotata di personalità giuridica, è iscritta nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e del decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 471 (Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383); le sezioni provinciali venete dell’AISM, prima dell’entrata in vigore della legge n. 383 del 2000, avevano ottenuto l’iscrizione nei registri regionali delle associazioni di volontariato; dopo l’entrata in vigore della citata legge n. 383, l’art. 43 della legge regionale n. 27 del 2001 ha previsto l’istituzione del registro delle associazioni di promozione sociale, stabilendo, al comma 3, che la Giunta regionale emani, entro un termine prefissato, un apposito regolamento che disciplini i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro;

che le sezioni provinciali venete dell’AISM, sebbene non abbiano richiesto l’iscrizione nel citato registro regionale, hanno ricevuto una nota della direzione regionale per i servizi sociali, in data 8 settembre 2003, con la quale si rappresentava che la delibera della Giunta regionale n. 2652 del 2001 ha disposto l’incompatibilità dell’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale con quella nel registro (regionale) delle associazioni di volontariato e che, pertanto, si sarebbe provveduto alla cancellazione di tutte le sezioni iscritte al volontariato; inoltre, si invitavano le sezioni a presentare, entro trenta giorni, la richiesta di iscrizione nel registro della promozione sociale, al fine di consentire l’eventuale iscrizione contestualmente alla cancellazione dal registro del volontariato;

che l’AISM ha impugnato tale determinazione e la delibera della Giunta regionale n. 2652 del 2001, per la parte in cui afferma «l’incompatibilità del regime giuridico delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale»;

che la ricorrente nel giudizio a quo individua due motivi di ricorso: il primo risiederebbe nell’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 3, della legge regionale n. 27 del 2001, il quale, attribuendo ad un regolamento della Giunta regionale il potere di disciplinare l’iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, violerebbe l’art. 121 Cost. e l’art. 8 dello statuto della Regione Veneto; il secondo motivo, invece, consisterebbe nella violazione o falsa applicazione dell’art. 32 della citata legge regionale n. 27 del 2001, nonché degli artt. 2 e seguenti della legge n. 383 del 2000, e ancora nell’eccesso di potere per falsità e difetto del presupposto, travisamento, difetto di motivazione e sviamento;

che il Tribunale amministrativo rimettente, preso atto che il primo motivo di ricorso censura per incompetenza la delibera della Giunta regionale e che tale censura va esaminata con priorità, ritiene che sussistano i presupposti e le condizioni per sollevare la questione di costituzionalità prospettata;

che, in particolare, il giudice a quo ritiene rilevante la questione, in quanto la Giunta, con la delibera impugnata, avrebbe inteso esercitare il potere regolamentare attribuitole dall’art. 43, comma 3, della legge regionale n. 27 del 2001, introducendo, proprio con l’atto impugnato, la regola dell’incompatibilità tra l’iscrizione nel registro delle organizzazioni di promozione sociale e quella nel registro delle organizzazioni di volontariato;

che, in merito alla non manifesta infondatezza, il Tribunale amministrativo regionale sottolinea come l’art. 8 dello statuto della Regione Veneto stabilisca che il Consiglio regionale «esercita tutte le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione», escludendo pertanto una potestà regolamentare della Giunta;

che il rimettente ricorda inoltre come, a seguito della modifica dell’art. 121 Cost. ad opera della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), questa Corte abbia ritenuto, con la sentenza n. 313 del 2003, di dover respingere la tesi secondo cui il potere regolamentare sarebbe stato attribuito alla Giunta regionale, con la conseguenza che l’art. 8 dello statuto non potrebbe dirsi implicitamente abrogato né «in qualche forma disapplicabile»; esso costituirebbe invece «la disposizione – sovraordinata alle leggi regionali, in armonia con quanto dispone l’art. 123 Cost. – la quale fissa la competenza in materia regolamentare degli organi regionali»;

che il Tribunale amministrativo regionale conclude chiedendo che l’art. 43, comma 3, della legge della Regione Veneto n. 27 del 2001 sia dichiarato illegittimo;

che, con memoria depositata il 13 dicembre 2004, è intervenuto in giudizio il Presidente della Giunta regionale veneta chiedendo che la Corte rigetti, «in quanto irrilevanti e infondate», le eccezioni proposte nei confronti dell’art. 43, comma 3, della legge regionale n. 27 del 2001;

che, in particolare, la difesa regionale ritiene che, sebbene la legge regionale impugnata impieghi espressamente il nomen iuris “regolamento”, la delibera della Giunta n. 2652 del 2001 non sia tale, e costituisca piuttosto un provvedimento amministrativo, di cui assumerebbe i caratteri sia formali che sostanziali;

che, secondo il Presidente della Regione, la delibera richiamata non presenterebbe, a differenza dei regolamenti, «i contenuti della generalità ed astrattezza intesi come indeterminabilità dei destinatari […] e come capacità di regolare una serie indefinita di casi», né avrebbe «carattere integrativo o innovativo dell’ordinamento giuridico inteso come capacità ad immettere nuove norme nel tessuto ordinamentale»;

che, dal punto di vista formale, la difesa regionale rileva come, nel caso di specie, non siano state osservate le regole poste dalla circolare 14 febbraio 2002 (Circolari del Presidente e regolamenti regionali) per l’esercizio della potestà regolamentare;

che la delibera in questione, pertanto, rientrerebbe tra i provvedimenti amministrativi i quali, ai sensi dell’art. 32, secondo comma, lettera g), dello statuto veneto, sono attribuiti alla Giunta regionale come «meri provvedimenti di attuazione di leggi»;

che, come ricorda il Presidente della Regione, il Consiglio regionale, a seguito della sentenza n. 313 del 2003 di questa Corte, ha provveduto con la legge 26 novembre 2004, n. 23 (Modificazioni di leggi regionali in materia di potestà regolamentare) a modificare alcune leggi regionali che disponevano l’approvazione di regolamenti da parte della Giunta, sostituendo, tra l’altro, proprio l’art. 43, comma 3, della legge regionale n. 27 del 2001, oggetto dell’odierna questione di legittimità costituzionale: la norma, come modificata dalla legge n. 23 del 2004, stabilisce che «La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione» del registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

che la difesa regionale conclude rilevando che la norma sottoposta a questione di legittimità costituzionale è stata sostituita dalla nuova legge regionale e che «della stessa non è stata mai fatta applicazione, non avendo in realtà la Giunta regionale emanato alcun regolamento», con la conseguenza che la questione di costituzionalità sarebbe «comunque irrilevante ai fini della decisione della causa e del presente giudizio».

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 3, della legge della Regione Veneto 13 settembre 2001, n. 27 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001), nella parte in cui stabilisce che i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale sono disciplinati dalla Giunta regionale con «un apposito regolamento»;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata sostituita dall’art. 5 della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 23 (Modificazioni di leggi regionali in materia di potestà regolamentare), il quale, pur mantenendo la competenza della Giunta a disciplinare i suddetti procedimenti, ha eliminato il riferimento ad «un apposito regolamento»;

che, pertanto, è necessario restituire gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce dell’intervenuto mutamento del quadro normativo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2006.