Ordinanza n. 275 del 2006

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ORDINANZA N. 275

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale                   MARINI                                            Presidente

- Franco                      BILE                                                    Giudice     

- Giovanni Maria        FLICK                                                      “

- Francesco                 AMIRANTE                                            “

- Ugo                          DE SIERVO                                            “

- Romano                    VACCARELLA                                      “

- Paolo                        MADDALENA                                       “

- Alfio                         FINOCCHIARO                                     “

- Alfonso                    QUARANTA                                           “

- Franco                      GALLO                                                    “

- Luigi                         MAZZELLA                                            “

- Gaetano                    SILVESTRI                                             “

- Sabino                      CASSESE                                                “

- Maria Rita                SAULLE                                                  “

- Giuseppe                  TESAURO                                               “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica relativa al primo programma delle opere strategiche “Asse viario Marche, Umbria e quadrilatero di penetrazione interna” del 31 ottobre 2002, n. 93, promosso con ricorso della Regione Marche notificato il 27 marzo 2003, depositato in cancelleria il 3 aprile 2003 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 2003.

            Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nell’udienza pubblica del 4 aprile 2006 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

            udito l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 marzo 2003 e depositato il successivo 3 aprile, la Regione Marche ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in relazione alla deliberazione del Comitato medesimo n. 93 del 31 ottobre 2002, relativa al «I programma delle opere strategiche. Asse viario Marche, Umbria e quadrilatero di penetrazione interna», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 febbraio 2003;

che la ricorrente denuncia la lesione delle proprie competenze garantite dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

che tale lesione, in particolare, discenderebbe, a giudizio della Regione Marche, anzitutto dal fatto che l’ordine del giorno della seduta del CIPE concernente la approvazione del programma delle opere strategiche non sarebbe stato modificato secondo le richieste della ricorrente e che tale seduta, nel corso della quale il CIPE ha poi approvato il progetto relativo al suddetto programma, si sarebbe svolta senza la partecipazione del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche;

che, inoltre, la deliberazione sarebbe stata adottata in contrasto con le previsioni specifiche dell’intesa stipulata tra Governo e Regione Marche in data 24 ottobre 2002, in quanto farebbe riferimento a istituti della programmazione territoriale non previsti dall’intesa stessa, individuando altresì strumenti di finanziamento (finanza di progetto) non concordati con la Regione e prevedendo figure per la realizzazione dell’opera (contraente generale e attuatore unico) che per l’intesa dovevano essere limitate, una volta valutatane di comune accordo l’“opportunità”, ad una sola parte dell’intero progetto;

che la medesima deliberazione impugnata, sempre secondo la ricorrente, conterrebbe previsioni specifiche e dettagliate relative ad un’opera da realizzare sul territorio marchigiano in contrasto con quanto stabilito nella menzionata intesa e con il meccanismo “collaborativo” fondato su di essa, previsto dall’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);

che risulterebbe in tal modo violato il principio di leale collaborazione, dal momento che non sarebbe stata assicurata la partecipazione della Regione alla seduta del CIPE e il Comitato avrebbe deliberato unilateralmente il contenuto del provvedimento;

che, in base alla prospettazione del ricorso, lo Stato non si sarebbe limitato a dettare i principi fondamentali in una materia che potrebbe rientrare, almeno in parte, tra quelle attribuite dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente delle Regioni;

che, secondo la Regione Marche, la deliberazione da cui origina il conflitto inciderebbe, più correttamente, sulla materia dei lavori pubblici e degli appalti, la quale sarebbe attribuita alla potestà esclusiva della Regione dall’art. 117, quarto comma, della Costituzione e dunque, in base al dettato del sesto comma del medesimo art. 117, non potrebbe essere oggetto di interventi regolamentari da parte del CIPE;

che la ricorrente, pertanto, chiede che questa Corte dichiari che non spetta al CIPE stabilire le modalità di realizzazione delle opere interessanti il territorio marchigiano, e, in particolare, dell’«asse viario Marche, Umbria e quadrilatero di penetrazione interna», in contrasto con le previsioni dell’intesa stipulata tra Regione Marche e Governo in data 24 ottobre 2002, in relazione alle competenze costituzionalmente riconosciute alla Regione dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’infondatezza del ricorso, anzitutto in ragione del fatto che l’avvenuta stipula dell’intesa tra la Regione e il Governo, con la quale si è stabilita la disciplina delle modalità di realizzazione dell’infrastruttura, dimostrerebbe la competenza dello Stato a disciplinare la materia delle grandi opere;

che, secondo la difesa erariale, il CIPE non sarebbe un collegio perfetto, di talché la mancata partecipazione del Presidente della Regione alle sue sedute non avrebbe conseguenze;

che, quanto alla lamentata violazione dell’intesa, l’Avvocatura sostiene che la delibera del CIPE avrebbe carattere meramente programmatico e istruttorio e non vincolerebbe la Regione oltre quanto concordato nell’intesa.

Considerato che, in data 21 marzo 2006, sulla base della delibera della Giunta regionale n. 264 del 13 marzo 2006, la Regione Marche ha depositato atto di rinuncia al ricorso, riferendo di aver «preso atto del progetto di realizzazione dell’opera ed in particolare della deliberazione CIPE 27 maggio 2004», nonché «della giurisprudenza di questa Corte sulle norme statali relative alle c.d. “grandi opere” (sentenza n. 303 del 2003 e successive)»;

che l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dall’Avvocatura dello Stato «per accettazione della rinuncia da parte dello Stato convenuto»;

che, ai sensi dell’art. 25, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l’effetto di estinguere il processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2006.