SENTENZA N. 265
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Veneto 25
febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa –
collegato alla legge finanziaria
Visti l’atto di costituzione della Regione Veneto, nonché gli atti di intervento della Wind Telecomunicazioni s.p.a. e della Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM);
udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi l’avvocato dello Stato
Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Mario
Bertolissi per
Ritenuto in fatto
1.— Con
ricorso notificato il 28 aprile 2005 e depositato il successivo 4 maggio, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato l’art. 14 della legge della Regione Veneto
25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa –
collegato alla legge finanziaria
Secondo la difesa erariale la norma statale – prevedendo che, per l’autorizzazione all’installazione, modifica ed adeguamento degli impianti di telefonia mobile, il richiedente debba ottenere oltre all’autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), anche il permesso di costruire ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) – determinerebbe un aggravio delle procedure di installazione, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di “ordinamento della comunicazione” (art. 117, terzo comma, Cost.).
Si sottolinea, infatti, nel ricorso che devono considerarsi principi fondamentali della materia le norme contenute nell’art. 41 della legge delega 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), e nell’art. 4 del d.lgs. n. 259 del 2003, che promuovono la semplificazione e la tempestività dei procedimenti autorizzatori, considerato anche che tale disciplina ha assorbito a tutti gli effetti la (precedente) interferente normativa edilizia di cui al citato d.P.R. n. 380 del 2001. Pertanto, poiché i principi di semplificazione e celerità dei provvedimenti autorizzatori di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 devono considerarsi principi fondamentali della materia, gli stessi – conclude la difesa erariale – vincolerebbero l’esercizio della potestà legislativa regionale.
2.— Si è costituita in giudizio
3.— Sono intervenute in giudizio le Società Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a (TIM), chiedendo che il ricorso venga accolto, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.
4.— In data 11 gennaio 2006 Wind Telecomunicazioni s.p.a. ha depositato una memoria, con la quale, innanzitutto, ritiene ammissibile il proprio intervento, poiché «in qualità di gestore di telecomunicazioni è titolare di interessi giuridicamente rilevanti, qualificati ed autonomi» in ordine alla normativa applicabile in tema di installazione di impianti di telecomunicazione.
Nel merito, sono svolte argomentazioni a sostegno della fondatezza del ricorso statale.
5.— Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica
Nel merito, si ribadiscono le argomentazioni già contenute nell’atto di costituzione a sostegno della legittimità costituzionale della norma impugnata.
6.— Wind Telecomunicazioni s.p.a. ha depositato una ulteriore memoria, con la quale ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
7.— Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, TIM s.p.a. ha assunto che essa è parte costituita nel giudizio che ha dato origine all’ordinanza di rimessione del 28 settembre 2005 del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con la quale è stata censurata la stessa norma impugnata dallo Stato. Per queste ragioni ha rinunciato all’intervento spiegato nel presente giudizio in via principale per difetto di interesse.
Considerato in diritto
1.— Il Presidente del
Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale
dell’art. 14 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8
(Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge
finanziaria
La norma impugnata prevede che per l’autorizzazione all’installazione, modifica ed adeguamento degli impianti di telefonia mobile, il richiedente debba ottenere sia l’autorizzazione, prevista dall’art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), «ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria», sia il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), «ai fini della conformità urbanistica ed edilizia».
Secondo la difesa erariale, la previsione di un doppio titolo abilitativo determinerebbe un aggravio procedimentale, con conseguente violazione dei “principi fondamentali” – in materia di “ordinamento della comunicazione” (art. 117, terzo comma, Cost.) – di semplificazione e celerità contenuti nell’art. 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e negli artt. 4 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003.
2.— In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l’intervento spiegato nel presente giudizio da Wind Telecomunicazioni s.p.a. Nei giudizi di costituzionalità promossi in via d’azione, infatti, sono legittimati ad essere parti soltanto i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. Pertanto, alla luce della normativa in vigore e in conformità al costante orientamento di questa Corte (da ultimo: sentenze numeri 129, 103, 80, 59, 51 del 2006 e numeri 469, 383 e 336 del 2005), non è ammesso l’intervento in tali giudizi di soggetti privi di potere legislativo.
Per quanto attiene, invece, all’intervento spiegato da Telecom Italia Mobile s.p.a. (TIM) deve darsi atto che quest’ultima ha rinunciato all’intervento stesso, peraltro, inammissibile per le ragioni già esposte.
3.— Nel merito, la questione è fondata.
L’art. 87 del d.lgs. n. 259
del 2003, nel dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell’art. 41,
comma 2, lettera a), della legge n. 166 del
Le suddette esigenze di
celerità e la conseguente riduzione dei termini per l’autorizzazione
all’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
costituiscono, per finalità di tutela di istanze unitarie, “principi
fondamentali” operanti nelle materie di competenza ripartita (“ordinamento
della comunicazione”, “governo del territorio”, “tutela della salute”: sentenza n. 336 del
2005), che, unitamente ad altri ambiti materiali di esclusiva spettanza
statale, rappresentano i titoli di legittimazione ad intervenire nel settore in
esame.
La sussistenza di un unico
procedimento, quale prefigurato dall’art. 87 del Codice, cui non si affianca
quello in materia edilizia, risponde, pertanto, pienamente ai suddetti principi
(sentenza n. 129
del 2006 e ordinanza
n. 203 del 2006). Specularmente, è contraria agli stessi la previsione
contemplata dal censurato art. 14 della legge reg. n. 8 del 2005 – come questa
Corte ha già avuto modo di affermare con riferimento all’impugnazione di norme
regionali dal contenuto analogo (v. sentenza n. 129 del
2006) – che ritiene necessaria l’attivazione, accanto al procedimento
disciplinato dall’art. 87 del Codice, di un ulteriore e autonomo procedimento
volto ad ottenere il rilascio di un titolo abilitativo per fini edilizi secondo
quanto prescritto dal d.P.R. n. 380 del
Questa Corte, con la citata sentenza n. 129 del
2006, ha, inoltre, chiarito che «l’unificazione dei procedimenti non priva
l’ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica
dell’impianto per cui si chiede l’autorizzazione»: l’art. 87 del d.lgs. n. 259
del 2003 «prevede infatti che tali installazioni vengano autorizzate dagli enti
locali, previo accertamento, da parte dell’organismo competente ad effettuare i
controlli, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualità»; questi ultimi ricomprendono
anche «i criteri di localizzazione» e «gli standard
urbanistici» (art. 3, comma 1, lettera d,
n. 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante “Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”).
La tutela del territorio e la programmazione urbanistica sono, pertanto,
«salvaguardate dalle norme statali in vigore ed affidate proprio agli enti
locali competenti, i quali, al pari delle Regioni (…), non vengono perciò
spogliati delle loro attribuzioni in materia, ma sono semplicemente tenuti ad
esercitarle all’interno dell’unico procedimento previsto dalla normativa nazionale,
anziché porre in essere un distinto procedimento».
4.— Alla luce delle considerazioni che precedono la previsione, contemplata nella norma impugnata, di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, «che si sovrappone ai controlli da effettuarsi a cura dello stesso ente locale nell’ambito del procedimento unificato, costituisce un inutile appesantimento dell’iter autorizzatorio» (citata sentenza n. 129 del 2006) per l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, con conseguente violazione dei principi fondamentali di tempestività e contenimento dei termini che devono essere osservati dalla Regione nell’esercizio della propria potestà legislativa di dettaglio.
Deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Veneto n. 8 del 2005, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
dichiara inammissibile l’intervento in giudizio di Wind Telecomunicazioni
s.p.a;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14
della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni di
riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.
Depositata
in